mercoledì 17 ottobre 2012

Carenze antinfortunistiche e strutturali: ne risponde il datore di lavoro

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di due fratelli soci di una società li ha condannati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di un lavoratore dipendente nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata successivamente riformata parzialmente dalla Corte d’appello che ha rivisto le pene concedendo a tutti e due gli imputati le attenuanti generiche. Vediamo la dinamica dell’infortunio: mentre il lavoratore si trovava sul tetto in eternit di un capannone per sostituire alcune lastre danneggiate è caduto al suolo a seguito della rottura di una di queste lastre decedendo. Agli imputati era stato mosso l’addebito, nelle loro vesti di datori di lavoro, di non aver apprestato le cautele atte a garantire la sicurezza della lavorazione e di non aver formato correttamente il dipendente in funzione dello specifico incarico assegnatogli, trattandosi di un operaio con qualifica di falegname.

I due imputati hanno fatto ricorso in cassazione sostenendo il primo di aver rassegnate le dimissioni in epoca anteriore al fatto, sebbene esse non fossero state accettate, e che non si era intromesso in alcun modo nella direzione dell’attività lavorativa che era affidata a suo fratello. Lo stesso ha sostenuto inoltre che il giorno dell’infortunio era assente dalla scena del fatto in quanto convalescente per un precedente incidente e che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, all’interno dello stabilimento si era provveduto ad innalzare un ponteggio per sostituire alcune lastre di copertura del tetto che erano state danneggiate dalle intemperie. L’operazione di riparazione, ha sostenuto ancora il secondo imputato, era stata compiuta dalla vittima operando dall’interno del capannone e senza salire sul tetto e che al termine dei lavori il ponteggio era stato smontato per cui arbitrariamente il lavoratore infortunato si era portato successivamente sul tetto, forse per recuperare alcuni attrezzi che vi aveva deposto, e, posto un piede su una lastra in eternit che si era rotta, era caduto al suolo. Secondo lo stesso quindi il lavoro era stato eseguito in sicurezza e la vittima, con la sua condotta arbitraria e sconsiderata, aveva innescato un fattore causale interruttivo del nesso causale.

Circa le responsabilità penali la Sez. IV ha posto in evidenza che, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., gli imputati, nella loro veste di datori di lavoro, erano entrambi gravati da posizione di garanzia ed inoltre che il lavoratore era operaio generico addetto alla falegnameria, mansione del tutto diversa da quella inerente alla riparazione del tetto, per la quale non aveva alcuna formazione specifica. “D’altra parte”, ha proseguito la Corte suprema, “le modalità della lavorazione in corso erano dettate dalla scelta aziendale di risparmiare compiendo in proprio un’attività di ripristino rischiosa ed estranea alle mansioni dei dipendenti” per cui “si è dunque in presenza di una scelta strutturale e non contingente che coinvolge, conseguentemente, la responsabilità di tutti gli imputati” compreso il fratello assente, nella sua qualità di socio e consigliere, e che non aveva posto in essere alcuna delega di funzioni.

In merito al comportamento del lavoratore la Sez. IV ha sostenuto, inoltre, che sebbene non fosse emerso chiaramente il motivo per il quale la vittima si era portata nuovamente sul tetto, non vi era dubbio che tale condotta aveva avuto luogo in relazione al compito affidatogli dai datori di lavoro e che in ogni caso, anche se il lavoratore infortunato fosse tornato sul tetto di sua iniziativa, il fatto non era da considerare eccezionale o imprevedibile e tale da escludere la responsabilità dei datori di lavoro, in quanto si era trattato di attività connessa alla riparazione in quota che gli era stata affidata, oltre al fatto che era stato accertato un grave deficit di formazione, informazione e vigilanza da parte dei datori di lavoro stessi nei confronti di un dipendente privo di competenze specifiche.

“Risulta quindi correttamente argomentata l’inferenza finale”, ha proseguito la Sez. IV, in quanto “le lavorazioni avvenivano in modo pericoloso ed incauto per effetto di una dissennata scelta aziendale volta a minimizzare i costi procedendo in economia, in assenza di impalcature e procedure appropriate nonché utilizzando personale per nulla formato a governare l’altissimo rischio connesso alla circolazione su un tetto costituito da fragili lastre di eternit”. “Trattandosi non di fatto occasionale ma di scelta aziendale”, ha quindi concluso la suprema Corte, “correttamente è stata ravvisata la responsabilità di tutti i ricorrenti”.

M.D.

lunedì 15 ottobre 2012

Lavoratori deceduti nel sisma

A seguito del terremoto verificatosi in Emilia Romagna l’Inail riconosce che i lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa sono da considerarsi a tutti gli effetti vittime del lavoro. 

Si tratta di una decisione molto importante che consentirà ai familiari delle vittime del terremoto di poter accedere agli indennizzi e ai risarcimenti previsti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Questo è quanto ha comunicato il direttore dell’Istituto assicuratore di Modena, Maurizio Mazzetti, nel corso di una riunione straordinaria del Comitato provinciale dell’Inail.

E’ stata una decisione non scontata, poiché il Testo Unico dell’Inail, del 1965, non include le calamità naturali come fattore che possa far scattare, in caso di danno al lavoratore, il risarcimento dell’Istituto. Tant’è che nei primi anni di applicazione del Testo Unico, non si consideravano morti sul lavoro i deceduti a causa di calamità naturali, benché essi si trovassero sul luogo di lavoro al momento del decesso. L’ interpretazione della normativa antinfortunistica consente oggi di poter dire che in tali casi i lavoratori coinvolti si sono trovati nella condizione di un rischio sì “generico”, ma aggravato dal fatto che si trovavano in un luoghi di lavoro, le cui strutture hanno ceduto a causa del sisma”.
Pertanto, i lavoratori deceduti in occasione del terremoto in Emilia, sono da considerarsi, alla luce dell’evoluzione dell’interpretazione del Testo Unico, deceduti sul lavoro, le cui famiglie possono rivolgersi ai patronati per ottenere la rendita ai superstiti.
Lo stesso vale per i lavoratori/trici eventualmente rimasti/e feriti/e. In tal caso si tratterà di aprire una pratica di infortunio sul lavoro.

M.D.

venerdì 12 ottobre 2012

Scherma

IL CENTRO TECNICO IN FESTA

Dopo tanti chilometri percorsi in tutta Italia per raggiungere i luoghi di gara, la Sigea Scherma ha festeggiato “in casa” la fine della stagione sportiva 2011/2012 invitando atleti, genitori, tecnici e collaboratori al Centro Tecnico di Via Ercolani per una grande festa di fine anno.

In particolare il presidente Lorenzo Muscari ha ripercorso i momenti salienti della stagione sportiva appena conclusa premiando i finalisti a gare nazionale e Campionati.

SALVEZZA IN A2 PER LA SQUADRA MASCHILE DI SPADA

Ancora note positive per la spada della Sigea Scherma Imola che ad Ancona vede la squadra di spada maschile riconfermare la serie A2.

In occasione della Coppa Italia Nazionale Assoluti a squadre A2 sono scesi in pedana Giuliano Pianca, reduce dall’esperienza positiva degli Europei in terra svedese, Alessio Volta, Niccolò Sama e Marco Banchieri che hanno messo a dura prova squadre del calibro di Pavia, Torino e Roma con un’ottima prestazione. In girone con le squadre più forti d’Italia, la squadra imolese vince un assalto tiratissimo contro Torino, che poi salirà in A1, e perde contro Pavia e Roma.

mercoledì 10 ottobre 2012

RSPP e lavoratori a progetto

In molte aziende sono presenti contemporaneamente lavoratori dipendenti e lavoratori a progetto o similari che svolgono la propria attività nell’ambito dell’azienda stessa. La normativa prevede, tra gli altri, l’obbligo di nominare il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Questo obbligo, così come gli altri previsti dal D.Lgs. 81/08, rimane tale anche nel caso in cui operino solo ed esclusivamente lavoratori a progetto o similari.

Si riporta la definizione di lavoratore indicata nel Testo unico:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, ……., il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento……., l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video termina, ….. i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Quindi il committente datore di lavoro è tenuto anche nei confronti dei lavoratori a progetto ad applicare integralmente tutte le disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche nel caso che nell’azienda operino solo tali tipologie di lavoratori ed è tenuto, quindi, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, a sottoporre se necessario i lavoratori a progetto alla sorveglianza sanitaria, a fornire agli stessi i necessari D.P.I, ecc ed è tenuto quindi in definitiva, in risposta al quesito formulato, ad istituire il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ed a designare il responsabile del servizio stesso oppure ad optare, se ne sussistono le condizioni, per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.

M.D.

lunedì 8 ottobre 2012

Detrazioni adeguamento antisismico

E’ stato approvato dal parte del Governo l’ ordine del giorno che apre le porte a un possibile allargamento delle detrazioni fiscali del 55% per interventi di efficientamento energetico del costruito anche a lavori di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente.

Ricordiamo infatti che gli incentivi fiscali previsti dal Decreto Crescita per interventi di ristrutturazione edilizia passeranno dal 36% al 50% a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2013.

Cambierà ovviamente anche la disciplina sugli incentivi per interventi di risparmio energetico sul costruito che rimarrà pari al 55% fino al 31 dicembre 2012, per poi livellarsi al 50% dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 .

Nell’ordine del giorno approvato, inoltre, il Governo si impegna anche a rivedere anche i limiti imposti dal patto di stabilità per permettere agli enti locali che abbiano risorse disponibili di avviare l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici, a partire dalle scuole.

M.D.

venerdì 5 ottobre 2012

Riforma del lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 la Legge 92/2012 (riforma Fornero) che riscrive le norme per i contratti flessibili e per le procedure di licenziamento.

La riforma entrerà in vigore dal 18 luglio 2012, ma la decorrenza di molti istituti è piuttosto complessa e prevede tempi diversi.

Le nuove regole per i contratti a termine si applicano da subito, mentre per i contratti formativi i tempi sono scadenziati. Anche per i nuovi contratti con possessori di partita IVA saranno soggetti, da subito, alle nuove regole pensate per contrastare gli abusi, mentre i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 potranno restare immuni dalla riforma fino al 18 luglio 2013.

Con particolare attenzione alle collaborazioni continuative, l’entrata in vigore della riforma imporrà una maggiore attenzione alla redazione dei progetti, che dovranno essere specifici e non interessare l’oggetto sociale dell’impresa.

mercoledì 3 ottobre 2012

Responsabilità solidale del committente anche per l’IVA

Nella responsabilità solidale del committente in caso di appalto ora sono stati inseriti anche i debiti fiscali.

Il decreto fiscale (Dl 16/2012) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.
Va da sé che la nuova norma è molto penalizzante per il committente che si può sottrarre da questo obbligo solo se riesce a provare di aver adottato «tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». Il committente, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge anche come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall’appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell’appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori.

Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.
Rimarchiamo che la responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l’articolo 26 del D.L.gs. 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall’Inail. Per ridurre i tanti possibili obblighi in capo a committente il decreto semplificazioni (Dl 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell’impresa appaltatrice.
Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente preteso, senza successo, il pagamento dei debiti con il patrimonio del debitore.

M.D.

lunedì 1 ottobre 2012

Proroga autocertificazione Rischi

Su SIGEA INFORMA n. 05 del maggio 2012 è stata indicata la scadenza del 30 giugno 2012 come termine di conclusione per la possibilità, per le piccole aziende (fino a 10 lavoratori), di autocertificare la valutazione dei rischi, senza redigere il documento di cui agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Successivamente all’invio in stampa del giornale, in data 14 maggio 2012, è stato pubblicato il Decreto Legge 57 che ha prorogato tale termine al 31/12/2012.

Tuttavia occorre tenere presente che un Decreto Legge, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , perde efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Ciò significa che se entro il 14 Luglio 2012 non dovesse essere approvato dal Parlamento il Decreto avrà perso efficacia fin dall’inizio

La Camera dei Deputati, il 7 giugno 2012, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Rimaniamo in attesa di ulteriori approvazioni e pubblicazioni in Gazzetta.

M.D.

venerdì 28 settembre 2012

SOSPENSIONE SISTRI AL 30 GIUGNO 2013

Quello che molte aziende attendevano con ansia è infine stato deciso dal Consiglio dei Ministri: il SISTRI è stato sospeso fino al 30 giugno 2013. Quindi ci sarà un anno di tempo per attendere le nuove modifiche, le semplificazioni che verranno introdotte, criticare ciò che non funziona e forse vedere finalmente l’avvio del SISTRI.

Questo quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri: per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.
Il SISTRI, ha poi spiegato il ministro dello Sviluppo Economico Passera “probabilmente non è adatto a molte aziende, soprattutto di piccola e media dimensione” e quindi “ si conferma che l’introduzione è sospesa”.

Attualmente il SISTRI, con la sua mole di procedure ed eccezioni mal si presta ad essere utilizzato dai piccoli produttori di rifiuti speciali, dalle aziende dedicate alla micro raccolta e da una moltitudine di soggetti che avrebbero visto cadere la loro competitività sul mercato se il SISTRI fosse entrato in vigore il 30 Giugno 2012. Se sulla “macro-filiera” era applicabile, diveniva complicatissimo se non assurdo applicarlo sulla “micro-filiera” del rifiuto. Ora si auspica che sia implementato un sistema informatico per tracciare i rifiuti semplice ed efficace, che sia realmente applicabile a tutti i soggetti che partecipano alla filiera dei rifiuti.
Dopo oltre due anni di modifiche e sperimentazioni finalizzate a contenere le falle del Sistema non si è riusciti ad ottenere risultati apprezzabili dal punto di vista della corretta gestione del SISTRI.
Concludendo: Stop ai contributi dovuti dalle aziende almeno fino a Giugno 2013; sospensione del SISTRI per verificarne la funzionalità ed apportare le necessarie modifiche con un tempo massimo di intervento che può protrarsi fino a Giugno 2013.

M.D.

mercoledì 26 settembre 2012

Aria condizionata in ufficio: istruzioni per l’uso

In molteplici situazioni i condizionatori vengono utilizzati in modo improprio, comportando sprechi d’energia e, soprattutto, malessere per chi lavora.

Queste principalmente si concretizzano in male alla schiena e alla gola, raffreddore, dolori addominali, torcicollo ma a volte anche bronchiti, polmoniti e infezioni batteriche. I climatizzatori rappresentano una preziosa risorsa con l’aumentare delle temperature ma è sempre consigliabile prestare molta attenzione a non utilizzare in modo questo tipo di apparecchiature.

Ovviamente questi rischi sono presenti sia nei luoghi di lavoro che nelle nostre case. In molti uffici si trovano apparecchi di climatizzazione a parete che, grazie alla facilità di installazione e al costo ridotto rispetto a impianti di condizionamento più complessi, rappresentano la scelta più rapida per soddisfare le richieste degli utenti. Come già detto, però, l’uso di questi apparecchi non può prescindere da una corretta installazione, una puntuale manutenzione e soprattutto una corretta gestione.

Secondo la definizione dello standard Uni 10339 si intendono climatizzatori quegli apparecchi che “sono in grado di realizzare e mantenere simultaneamente negli ambienti condizioni termiche, igrometriche e velocità dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il comfort della persona”. I condizionatori più utilizzati sono costituiti da una unità interna che provvede alla climatizzazione del locale e da una unità esterna necessaria allo scambio termico fra il fluido utilizzato per la climatizzazione e l’aria esterna. Gli apparecchi di nuova costruzione hanno spesso caratteristiche innovative che non rientrano in questa definizione, come per esempio la “ionizzazione” per eliminare le particelle inquinanti o la “foto catalizzazione” per eliminare germi e batteri. Alcuni modelli, inoltre, possono anche immettere in ambiente aria esterna, mentre altri possono anche essere privi di unità esterna.
Solitamente se la predisposizione dell’impianto non avviene in fase di progettazione il posizionamento dell’apparecchio di climatizzazione avviene, nella maggior parte dei casi, scegliendo un’ubicazione che comporta minori opere murare, la possibilità di mantenere l’arredamento esistente e meno costi. Il principio da seguire, invece, dovrebbe essere quello della scelta di una posizione che permetta un buon rimescolamento dell’aria, senza che gli occupanti siano colpiti da flussi d’aria troppo veloci; anche l’altezza della disposizione gioca un ruolo significativo”.

Il minor costo di questi apparecchi rispetto agli impianti centralizzati è di sicuro il fattore che principalmente condiziona la scelta, ma è opportuno utilizzarli in modo corretto per trarne anche il massimo dei benefici.
La disposizione delle postazioni di lavoro e dei climatizzatori diventa il punto chiave da dirimere. La regola fondamentale è quella di evitare la posizione diretta di una scrivania lungo il flusso d’aria. Se lo spazio a disposizione lo consente, è più facile spostare la postazione. In caso contrario, tuttavia, spostare l’apparecchio non è poi così complesso. Una soluzione più onerosa, invece, può essere l’installazione di apparecchi a soffitto,ma è necessario creare controsoffittature, che garantiscono una distribuzione più uniforme dell’aria e, quindi, la possibilità di utilizzare velocità di immissione dell’aria più basse. Utile, ancora, anche fare attenzione alla posizione dei condizionatori rispetto agli arredi (armadi, archivi ecc.) per evitare riflessi dannosi e rimozione di sporcizia da punti quali le parti alte dei mobili dove, di solito, la pulizia viene fatta più raramente.
Di fondamentale importanza sono alcune regole indispensabili inerenti la manutenzione dei climatizzatori. E’ buona norma, innanzitutto, effettuare una pulizia dei filtri prima di ogni accensione stagionale (queste operazioni vengono effettuate utilizzando prodotti specifici che hanno un effetto detergente e anti batterico e, pertanto, andrebbero svolte dai manutentori indossando guanti e mascherine di protezione, fuori dall’orario di lavoro e facendo funzionare poi l’impianto a finestre aperte). Oltre ai filtri, l’igienizzazione dovrà interessare, inoltre, tutte le parti a diretto contatto con l’acqua di condensa. Ultima ma non meno importante è la verifica dello scarico delle acque di condensa che possono facilmente intasarsi provocando accumuli di umidità nelle pareti o in zone poco accessibili dove possono proliferare muffe, funghi ecc.

M.D.

lunedì 24 settembre 2012

Scherma

IMOLA IN VETTA ALL’EUROPA CON GIULIANO PIANCA

Dal 18 al 20 maggio a Kalmar (Svezia) si sono svolti i Campionati Europei a squadre Veterani. Trionfa l’atleta della Sigea Giuliano Pianca che con la squadra di spada maschile sale sul gradino più alto del podio. Anche la riminese Iris Gardini che veste i colori della Sigea, si classifica seconda con la squadra di fioretto femminile e terza con quella di sciabola.

FRANCESCA ISEPPI SESTA SCIABOLATRICE D’ITALIA

Giovedì 10 maggio al PlayHall di Riccione è iniziata l’edizione 2012 del Gran Premio Giovanissimi, dove quasi 3000 atleti, fino a martedì 15, si contenderanno il titolo italiano nelle diverse specialità e categorie under 14. Le prime a scendere in pedana per la Sigeascherma sono state le giovani sciabolatrici, che quest’anno festeggiano Francesca Iseppi, la migliore delle imolesi, che conquista la finale e si classifica sesta.

venerdì 21 settembre 2012

Attività di vigilanza

Sono stati resi noti i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 1° trimestre 2012. Sono state ispezionate 33.297 aziende e una su due è stata trovata in una situazione di irregolarità. Le ispezioni in cui sono stati contestati illeciti sono, infatti, pari a 16.665. Nel corso delle attività, sono state verificate 91.683 posizioni lavorative. I lavoratori irregolari sono risultati 31.866 di cui 10.527, ossia il 33% totalmente in nero. Gli importi riscossi, a seguito dell’irrogazione delle sanzioni, ammontano a 32 milioni di euro. Le aziende sospese sono state 2.163 aziende per l’utilizzo di personale in nero. Le principali violazioni riscontrate nel periodo gennaio-marzo 2012 hanno riguardato l’illecita intermediazione di manodopera (2.498 lavoratori) e la disciplina in materia di orario di lavoro (5.273).

Sono stati disconosciuti 2.830 rapporti fittizi di lavoro autonomo. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità amministrative e penali relative all’occupazione delle lavoratrici madri (81), dei disabili (332), dei minori (243).

M.D.

mercoledì 19 settembre 2012

Incentivi INAIL: appuntamento il 26, il 27 e il 28 giugno

Sono previste per il 26, 27 e 28 giugno le date per l’invio telematico delle domande relative ai 205 milioni di finanziamenti messi a disposizione dall’INAIL a favore di tutte le aziende italiane interessate alla realizzazione di interventi in materia di prevenzione sulla sicurezza sul lavoro. Saranno rese note entro il 15 giugno le modalità tecniche che con cui le imprese potranno collegarsi al portale dell’Istituto per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda. I fondi saranno assegnati rispettando la priorità cronologica d’arrivo del codice. L’elenco delle imprese di ciascuna regione che hanno partecipato all’invio telematico sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni. Saranno accolte le domande comprese nell’elenco fino alla copertura del budget previsto per ogni singola regione.

Saranno ulteriormente potenziate le infrastrutture tecnologiche in considerazione che l’invio telematico, nonostante sia articolato per regioni, rappresenta un significativo impegno per la rete telematica INAIL e per la sua gestione. Per garantire la sicurezza e la velocità delle operazioni, l’INAIL metterà i propri sistemi informativi a completa disposizione dell’iniziativa.

Il bilancio della prima fase dell’Operazione Incentivi, conclusa lo scorso 7 marzo, e relativo alla compilazione della domanda online, ha visto circa 25mila aziende inserire i propri progetti utilizzando la sezione “Punto Cliente” del sito INAIL: un numero di partecipanti elevato, per un ammontare di risorse richieste cinque volte superiore a quello a disposizione (si ricorda che i fondi possono coprire il 50% dei costi di ogni progetto).

La procedura per l’attribuzione dei fondi è totalmente informatizzata proprio per rispettare i maggiori livelli di correttezza, obiettività della valutazione e maggiore rapidità rispetto alle procedure tradizionali con commissione giudicatrice. Per accedere alla fase conclusiva dell’invio telematico tutti i progetti hanno dovuto superare una valutazione sulla base di una griglia di parametri predeterminati che hanno “premiato” caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l’efficacia dell’intervento, il settore produttivo più rilevante a livello regionale, la maggiore gravità della causa d’infortuni (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera automatica dal sistema informativo in base a quanto dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell’INAIL.

Le imprese ammesse dopo l’invio telematico devono trasmettere la documentazione con posta elettronica e, laddove possibile, l’utilizzo anche la firma digitale. Dall’esame preliminare della correttezza formale della compilazione delle schede di presentazione del progetto non sono emerse criticità di rilievo: aspetto che testimonia una sostanziale maturità “tecnologica” delle aziende italiane, composte prevalentemente da micro o piccole e medie imprese.

M.D.

lunedì 17 settembre 2012

Rinvio parziale campi elettromagnetici

La G.U. della Comunità Europea n. 101/1 del 24 aprile 2012 ha pubblicato la Direttiva 2012/11/UE che modifica la Direttiva 2004/40/CE “Campi elettromagnetici”, posticipandone l’entrata in vigore al dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013.

Tale rinvio riguarda solo il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato XXXVI, per cui il rinvio non riguarda la valutazione del rischio CEM che fa parte del Capo I del Titolo VIII (art.181), già entrato in vigore col DLgs.81/08 ossia l’1.1.2009.
Questo implica che la valutazione dei rischio da campi elettromagnetici entrata in vigore il 01/01/2009 è tuttora in vigore mentre è stato rimandato a 31/10/2013 il rispetto dei limiti e le misure successive alla valutazione del rischio.

M.D.

venerdì 14 settembre 2012

INPS: aziende con più sedi op.

Con messaggio n. 4999 del 21 marzo 2012 l’INPS informa circa l’obbligo della comunicazione della dislocazione territoriale delle unità operative dell’azienda. Con la circolare n. 172/2010 ha fornito le indicazioni riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, compresa la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di un’unica posizione contributiva.

L’obbligo della comunicazione telematica (individuato al punto 4 della circolare n. 172/2010) sussiste per i tutti i datori lavoro che operano con dipendenti su più unità operative.

Pertanto, sono tenuti alla comunicazione in argomento non soltanto i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2011 occupano personale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, precedentemente a tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento autorizzativo all’accentramento contributivo rilasciato, nel passato, dalle Direzioni territoriali Del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro, competenti per territorio.

Per l’utilizzo della comunicazione telematica vedasi quanto indicato nel punto 8 della circolare n. 172/2010.

M.D.

mercoledì 12 settembre 2012

Responsabilità sulle macchine

In tutti i casi in cui vi sono più titolari di una posizione di garanzia, in riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario degli obblighi giuridici di impedire un evento infortunistico.
 Questo è quanto emerge dalla lettura di una sentenza della Corte di Cassazione.

Il legale rappresentante di una società è stato condannato da un Tribunale alla pena di euro 6000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver ceduto in locazione finanziaria ad un’altra società una lucidatrice non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 459/1996, in quanto il dispositivo di interblocco consentiva l’apertura dal riparo mobile dei rulli quando gli stessi, per effetto della forza di inerzia, erano ancora in movimento ed inoltre mancava un dispositivo di protezione dei rulli stessi sulle zone laterali della macchina.
 Secondo la ricostruzione fatta sull’accaduto gli ispettori dell’organo di vigilanza, nel corso della visita eseguita presso la sede della società a seguito di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore, hanno accertato che questo si era verificato per l’utilizzo da parte dell’infortunato di una macchina utilizzata per lucidare le pelli. E’ stato accertato che la suddetta macchina era stata concessa in uso alla ditta dalla società proprietaria, della quale l’imputato era legale rappresentante, e che la macchina non era rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, poiché all’apertura del riparo mobile dei rulli, utilizzati per spazzolare e lucidare la pelle, gli stessi per effetto dell’inerzia continuavano a ruotare per circa 11 secondi prima di arrestarsi totalmente.
 
Contro la decisione del Tribunale l’imputato ha proposto appello contestando la violazione della norma in quanto la macchina era stata acquistata previo rilascio dal parte della ditta venditrice dell’attestato di conformità della stessa alle disposizioni regolamentari vigenti all’epoca della costruzione per cui nessun addebito gli poteva essere mosso anche per la mancanza del marchio CE in quanto costruita prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996. L’imputato ha sostenuto, altresì, che non si poteva d’altra parte escludere che la macchina durante il lungo periodo in cui era rimasta presso l’azienda dell’utilizzatore, potesse essere stata manomessa con l’eliminazione degli originari meccanismi di protezione.
La suprema Corte ha fatto osservare in premessa che il reato contestato all’imputato non è venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 perché la norma originariamente contestata (articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n 626/1994 abrogato dall’articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008) è stata sostituita dall’articolo 23 del predetto D. Lgs.
In merito alla pluralità di responsabilità la Sez. III ha sostenuto che “sia la norma abrogata che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento”. “Di conseguenza”, ha quindi concluso la suprema Corte con riferimento al caso in esame, “il fornitore o l’installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte”.

M.D.

lunedì 10 settembre 2012

DVR obbligatorio per le aziende

Dal 1 luglio 2012 non sarà più ammessa, per le Aziende fino a 10 lavoratori, la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Tale scadenza trova indicazione nell’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 che fissa, appunto, nel 30 giugno 2012 il termine ultimo fino al quale è possibile autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, senza redigere il documento di cui all’art. 17 comma 1.

Ne consegue che anche le piccole Aziende (fino a 10 lavoratori) dovranno pertanto redigere il documento secondo le modalità stabilite dall’art. 28.

L’obbligo vale anche per le Aziende che finora hanno usufruito della possibilità di autocertificazione, le quali dovranno pertanto predisporre il documento entro il 30 Giugno 2012.
La sanzione penale prevista in caso di inadempienza prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.

M.D.

venerdì 7 settembre 2012

Responsabilità solidale del committente anche per l’IVA

Nella lista di voci per le quali vige la responsabilità solidale del committente in caso di appalto, sono ora inseriti anche i debiti fiscali.

Il decreto fiscale (Dl 16/2012) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.

La nuova norma è molto penalizzante per il committente che si può esimere da questo obbligo solo se riesce a provare di aver adottato «tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento»: è una definizione dotata di una portata troppo ampia che, oltre tutto, lascia uno spazio eccessivo all’interpretazione giudiziale il committente, infatti, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall’appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell’appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori. Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.

La responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l’articolo 26 del D.L.gs. 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall’Inail. Per ridurre i tanti possibili obblighi in capo a committente il decreto semplificazioni (Dl 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell’impresa appaltatrice. Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente preteso, senza successo, il pagamento dei debiti con il patrimonio del debitore. Nonostante questo intervento, il quadro normativo resta ancora molto rigoroso, in quanto la normativa non distingue le imprese che operano correttamente nel mercato da quelle che usano l’appalto per scopi poco regolari.

M.D.

mercoledì 5 settembre 2012

SCHERMA

IL CIRCOLO SCHERMA IMOLA A FIANCO DEI GENITORI 

Sabato 21 aprile presso il Centro Tecnico si è tenuto l’ultimo dei due incontri gratuiti del percorso “La Scherma a fianco dei genitori”. L’incontro “Piccoli passi in psicologia dello sport”, tenuto dalle psicologhe Veronica Cataleta e Lucia Francolini, ha affrontato la tematica del senso di autoefficacia e come questa accompagna la gestione delle emozioni nella pratica sportiva.

IRIS GARDINI LA PROTAGONISTA DELLA SESTA PROVA NAZIONALE MASTER

Weekend sul podio per la riminese Iris Gardini che, con i colori della Sigea Scherma Imola stravince a Piombino per la Sesta Prova Nazionale Master in tutte e tre le armi. Sul podio anche Stefania Negura, seconda nella prova di fioretto. In pedana questo fine settimana anche gli under 14 di spada e sciabola e gli under 23 di spada.
OLIMPIADI DELLA SCHERMA: OLTRE 250 BAMBINI AL PALA RUGGI

Grande successo per la manifestazione conclusiva del Progetto Scuole firmato Circolo Scherma Imola. Oltre 250 bambini delle scuole elementari di Imola e circondario si sono sfidati al Pala Ruggi in prove di abilità e assalti schermistici.

lunedì 3 settembre 2012

Delega di funzioni: requisiti di validità

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato una propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza con riferimento al nuovo assetto normativo delineato dal Decreto legislativo 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

L’Ance ha organizzato il lavoro “approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili”.
Nel documento si ricorda che la complessità strutturale delle imprese può portare alla necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante. Tuttavia accade spesso che i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati si trovano nell’ impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Per questo nasce la necessità di avvalersi di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire od affiancare i vertici aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge”.
Tale fenomeno di ripartizione organizzativa è denominato “delega di funzioni”, appunto per indicare “l’attribuzione di autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare”. Con questa delega “si trasferiscono compiti a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così il sistema più efficiente”.
Se la delega di funzioni consente di individuare un’autonoma posizione di garanzia, è importante “stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla legge. Rimane a carico del soggetto delegante un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia l’obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita”.
Un effetto della delega è quello di “costituire una nuova posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente”.

Affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida sul piano formale è necessario che sussista:
  • atto di delega scritto recante data certa; 
  • accettazione per iscritto del delegato; 
  • adeguata e tempestiva pubblicità della delega. 
Sul piano sostanziale, “occorre che la delega sia effettuata nei seguenti termini:
  • a soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”. 
Riguardo ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti al soggetto delegato, il D.Lgs. 81/2008 non specifica quali debbano essere a causa della “molteplicità di ambiti e funzioni in cui può operare la delega”.
Si tratta dunque “di valutare i titoli e l’esperienza del singolo in relazione all’attività svolta dall’organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato. Tale valutazione deve essere necessariamente svolta ex ante, in base ad un giudizio di idoneità ed adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti”.
Per concludere ricordiamo che:

“il delegato deve godere di ampi poteri decisionali oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari”.

in una delega di funzioni “il delegato deve poi avere la necessaria autonomia di spesa, deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi”.
L’autonomia decisionale ed organizzativa e l’autonomia di spesa “costituiscono elemento essenziale all’istituto della delega.
Se il delegato non è dotato di autonomia decisionale e di spesa necessaria, “il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale”;

M.D.

venerdì 31 agosto 2012

Senza il DVR il contratto diventa a tempo indeterminato

In caso di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi i contratti a termine diventano a tempo indeterminato e si applicano le indennità stabilite a titolo di “penale” dal collegato lavoro. Questo è quanto precisato da una sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 5241 depositata il 2 aprile, le cui conseguenza andranno valutate con attenzione. Un lavoratore a tempo determinato ha intentato causa contro il suo datore di lavoro contestando l`assenza della valutazione dei rischi e chiedendo di conseguenza l`assunzione a tempo indeterminato. In prima istanza il lavoratore ha visto respinta la sua istanza ma a seguito del ricorso la sentenza è stata ribaltata.

La Cassazione, infatti, sottolinea che il decreto legislativo 368 del 2001 all`articolo 3 lettera d) istituisce il divieto all`apposizione di un termine ai contratti di lavoro dipendente da parte di quelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Questa disposizione individua nella valutazione dei rischi uno dei presupposti di legittimità del contratto e trova la sua ragione nell`esigenza di proteggere con maggiore intensità i lavoratori più deboli, quelli cioè che hanno una minore dimestichezza con l`ambiente di lavoro e con i macchinari che ne fanno parte integrante. La linea seguita dalla Cassazione va nella stessa direzione mettendo a carico del datore di lavoro, che non ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza, anche gli infortuni dovuti a condotte colpose da parte del lavoratore. Per il calcolo delle somme da corrispondere a titolo di sanzione a carico dell`impresa si applicano, nella lettura della corte, le norme del collegato lavoro che prevedono la corresponsione di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità.

La somma va pagata anche se, in ipotesi, non ci fosse stato un danno e il lavoratore avesse trovato subito un nuovo impiego. L`indennità ha un carattere forfetizzato e copre qualsiasi lesione subita per effetto della illegittima apposizione di un termine al contratto.

M.D.

mercoledì 29 agosto 2012

Antincendio strutture alberghiere

Nuova proroga al 31 dicembre 2013 per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

La validità di tale proroga è subordinata al fatto che sia stata presentata e ammessa la domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del legge (Decreto Kegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 in GU n. 48 del 27/2/2012 - S.O. n. 36) e quindi entro il 29/05/2012.

In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

M.D.

lunedì 27 agosto 2012

Esportazione e importazione di sostanze chimiche

In data 05.12.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il D.Lgs. n. 200 del 27.10.2011 il quale definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il D.Lgs. n. 186/2011, anch’esso già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce la disciplina sanzionatoria riservata alle imprese che non adottino le disposizioni previste dalla comunità europea in materia di imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose.

Con questi provvedimenti legislativi è stato chiuso il quadro dell’apparato sanzionatorio a cui le imprese che non rispettano la disciplina europea in materia di imballaggio, etichettatura e movimentazione di sostanze pericolose possono essere assoggettate.

Con il nuovo D.Lgs. n. 200/2011, a meno che il fatto costituisca più grave reato, viene previsto che:

chiunque effettua un’operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell’anno civile a seguire, di una sostanza pericolosa presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.65/03, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di notifica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro;

alla stessa sanzione è soggetto l’esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza pericolosa o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 200/2011, l’esportatore o l’importatore che, entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto, all’Autorità nazionale designata, il quantitativo esportato o importato nell’anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Mettiamo in evidenza che il nuovo apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 200/2011 entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 20.12.2011 mentre le disposizioni recate nel precedente D.Lgs. n. 486/2011 sono già operative a partire dallo scorso 30.11.2011.

M.D.

venerdì 24 agosto 2012

Contributi SISTRI 2012


Comincia a prendere piede la possibilità della sospensione del Sistri 2012. In soli due giorni si sono mosse la Conferenza delle Regioni e la Conferenza unificata, che ha inviato una lettera all’Ambiente, il quale a sua volta ha già iniziato a «valutare con attenzione» la questione. Dopo aver pagato inutilmente i contributi nel 2011 e nel 2012, le imprese, soprattutto in virtù della attuale situazione, si sentono soffocate dagli adempimenti: il 13 marzo le associazioni di categoria hanno inviato all’Ambiente una richiesta ufficiale dove il pagamento per il 2012 (in scadenza al 30 aprile) viene considerato «ingiustificato», sottolineando che sono già stati pagati 70 milioni per i due anni precedenti, «senza avere ritorno alcuno». Fonti del ministero dell’Ambiente hanno confermato che la questione sarà valutata con attenzione dal punto di vista legale, cioè sulla base dei rapporti contrattuali esistenti tra il Governo e il Sistri stesso. Un’affermazione che fa capire che, anche se la posta in gioco economica non è piccola, la valutazione interesserà anzitutto la possibilità concreta di concedere la sospensione, quindi non esiste una contrarietà di massima ma anzi una certa urgenza nel verificarne la fattibilità. L’istanza presentata dalla Conferenza delle regioni per chiedere al Governo l’esenzione del contributo Sistri 2012 conferma l’alto grado di disagio presente sul territorio in materia di Sistri. Siamo quindi in attesa di novità su quanto da farsi sul pagamento del contributo Sistri in scadenza, se non oggetto di proroga o di sospensione, al 30 aprile 2012.

M.D.

mercoledì 22 agosto 2012

Nuovi contenuti e modalità di trasmissione cartella sanitaria

Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno definito in Conferenza Stato-Regioni del 15/03/2012 i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08.

In questo nuovo decreto, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prossima, vengono specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, la quale può essere tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Il Medico Competente risponde in prima persona della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni contenute nelle cartelle di cui sopra.

Nell’Allegato I si trovano specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria, anagrafica del lavoratore, dati relativi all’Azienda, risultati della visita preventiva comprendenti i fattori di rischio, le anamnesi, il protocollo sanitario attuato, gli accertamenti integrativi effettuati e il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In seguito vengono allegate le visite successive, secondo la scadenza indicata nel protocollo sanitario. Vengono inoltre specificati i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione, che deve recare firma del lavoratore e le informazioni sulla possibilità di ricorso.

Nell’Allegato II sono specificati i contenuti e le informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica.
Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e individua un periodo transitorio di 12 mesi per la sperimentazione e valutazione delle disposizioni previste.

M.D.

lunedì 4 giugno 2012

Collaboratori


Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it
Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com



mercoledì 2 maggio 2012

Nuove ispezioni per il 2012


Le aziende complessivamente ispezionate nel 2011 ammontano a oltre 244mila. Tra quelle ispezionate per la ricerca di irregolarità circa 150mila aziende sono risultate in difetto con 278mila lavoratori irregolari di cui circa 118mila totalmente in nero. Ammontano a più di 56 milioni di euro, al netto di sanzioni civili e interessi, i premi omessi accertati dall’INAIL attraverso l’attività di vigilanza nel corso del 2011. I controlli hanno riguardato prevalentemente le aziende medio-piccole, dove più frequentemente è presente il lavoro completamente sommerso. Ciò ha comportato l’adozione di 8.564 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’applicazione di oltre 53mila maxisanzioni. I settori maggiormente interessati al fenomeno hanno riguardato, nell’ordine, i pubblici esercizi, l’edilizia e il commercio. 

Per il 2012 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha predisposto una pianificazione dell’attività di vigilanza strettamente correlata ai fenomeni di irregolarità.

L’attività di vigilanza sulla materia lavoristica e previdenziale sarà indirizzata sui seguenti, specifici fenomeni di più rilevante impatto economico-sociale:

venerdì 27 aprile 2012

Principali scadenze


SCADENZE SICUREZZA
30 APRILE
Adempimento: RAEE comunicazione annuale: i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE devono comunicare, i dati relativi ai RAEE trattai e ai materiali derivanti da essi e avviati a recupero avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine.
Soggetti: responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE; esportatori di RAEE.
Adempimento: IPPC: comunicazione dei dati
Tutti i gestori dei complessi IPPC ex Allegato VIII alla parte II, D.lgs. n. 152/2006, devono trasmettere all’autorità competente e al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’ISPRA, i dati relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno 2011.
Adempimento: comunicazione annuale delle Apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) immesse sul mercato anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza.
Soggetti: i produttori di AEE in via ordinaria o che si avvalgono di mezzi di comunicazione a distanza devono inviare la dichiarazione MUD per l’anno 2011.
Adempimento Rifiuti - Tasse e tariffe - Albo nazionale gestione rifiuti - Diritti annuali: Versamento dei diritti annuali di iscrizione.
 Soggetti: Imprese iscritte all’Albo nazionale
Adempimento: 
Invio della Comunicazione annuale dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.
Soggetti: 
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del cosìdetto “down stream” (da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acqua e dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento fumi) ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare e riciclare particolari tipologie di rifiuti.
Adempimenti: diritto annuale per l’Albo nazionale gestori rifiuti. Le imprese iscritte all’albo gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabili secondo gli importi previsti dall’art. 21, DM n. 406/1998. l’omizzione al pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’albo.
Soggetti: imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti.

mercoledì 25 aprile 2012

Sigea Scherma Imola



ORO, ARGENTO E BRONZO PER IRIS GARDINI
Sabato 24 e domenica 25 marzo sono scesi in pedana a Salerno i master della Sigea per la 5^ prova nazionale master. Tris di medaglie per Iris Gardini che sale sul podio per tutte e tre le armi e si aggiudica anche il “premio combinata”.
A BOLOGNA TRE QUALIFICATI PER LA SIGEA
Sabato 3 e domenica 4 marzo sono scesi in pedana a Bologna gli spadisti della Sigea per la 2^ Prova Di Qualificazione Regionale Interregionale Assoluti. Tre i qualificati per la Sigea. In pedana a Bologna anche gli under 14 di spada per la 3^ Prova Regionale Interregionale GPG.

lunedì 23 aprile 2012

Agevolazioni fiscali del 36%: dal 2012 diventano permanenti


Dopo 14 anni le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione della casa diventano permanenti a partire dal 1° gennaio 2012. Le agevolazioni del 36% era state introdotte  nel 1998 con la Legge 449/97 e via via prorogato. Il nuovo articolo 16-bis del Testo unico delle imposte dirette, Dpr 917/86 (introdotto dall’articolo 4 Dl 201/2011), rende strutturali i benefici inserendoli tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La detrazione si applica nella misura del 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze (box, cantina, soffitta), da dividere in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui vengono eseguiti i lavori. Sempre dal 1° gennaio 2012 non vi è più la possibilità di ripartire l’importo detraibile in 5 o 3 quote annuali per i soggetti, rispettivamente, di età pari a 75 o 80 anni. Tale possibilità resta comunque in vigore per tutte le spese sostenute sino al 31 dicembre 2011.
Rispetto a quanto già stabilito rimane essenzialmente confermata la platea dei beneficiari. 
Sono stati ridotti al minimo gli adempimenti da espletare:
viene confermata l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara già inserita per i lavori iniziati dallo scorso 14 maggio 2011
obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile (e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del contratto di locazione);
obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici verificatori, i documenti stabiliti con il provvedimento 2 novembre 2011, protocollo 149646.
Eliminato, sempre dal 14 maggio 2011, l’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura che provocava tanti problemi applicativi essendo di difficile individuazione. Resta, invece, la condizione che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale, anche online, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione e la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa destinataria del bonifico. Sui bonifici rimane anche l’obbligo di banche e poste italiane di effettuazione della ritenuta del 4% (10% sino al 5 luglio 2011), all’atto dell’accredito delle somme sui conti correnti delle imprese esecutrici dei lavori.
Gli immobili ristrutturati
L’applicabilità del 36% agli acquisti di immobili residenziali ristrutturati e ceduti da imprese edili è stata mantenuta. L’articolo 16-bis del Tuir prevede che la detrazione si applichi anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. 
E’ espressamente precisato che il rogito deve essere stipulato entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori, non si fa più cenno alla data di inizio dei lavori. Pertanto, poiché le modifiche valgono dal 1° gennaio 2012, se i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati prima, si rende applicabile la vecchia disciplina secondo cui il rogito deve essere stipulato, per beneficiare della detrazione entro il 30 giugno 2012 (termine anticipato rispetto al precedente fissato per il 30 giugno 2013). Tuttavia i lavori di ristrutturazione non possono essere iniziati prima del 1° gennaio 2008 pena l’inapplicabilità dei benefici fiscali. Viceversa, per gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2012 la detrazione si applica anche se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2008.
M.D.

venerdì 20 aprile 2012

MUD 2012

Anche per quest’anno dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2012 la dichiarazione  MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

I produttori iniziali di rifiuti, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno quindi comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.

Tutte le aziende interessate possono contattare i nostri uffici.

mercoledì 18 aprile 2012

Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione


In attuazione del D.Lgs. 81/08 in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione è stato approvato l’accordo Stato- Regioni.
Il 22 febbraio 2012, infatti, la Conferenza Stato Regioni ha approvato un nuovo accordo dove si individuano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
L’Accordo è ancora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma crediamo non tarderà, ed entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.
E’ comunque previsto un limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi secondo la nuova normativa.
L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

lunedì 16 aprile 2012

Amianto e fotovoltaico: 13 milioni di euro in Emilia-Romagna

Il bando regionale per finanziare 214 interventi nelle piccole e medie imprese


Tredici milioni di euro per coniugare il risanamento ambientale dei luoghi di lavoro con lo sviluppo delle energie rinnovabili. A tanto ammontano le risorse che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato per sostenere il bando per incentivare la rimozione dell’amianto, la coibentazione e l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle aziende dell’Emilia-Romagna.
Le domande arrivate sono state 286, di cui 214 quelle accolte perché in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità. Un successo che ha spinto l’Amministrazione regionale a integrare i 9 milioni inizialmente previsti con 4 milioni di risorse aggiuntive per riuscire a sostenere tutte le imprese meritevoli dei finanziamenti previsti nel bando. Considerando il coinvestimento previsto da parte delle imprese, verranno in questo modo movimentate complessivamente risorse per oltre 87 milioni di euro, con importanti risultati sul fronte della salute e dell’ambiente. L’intervento, infatti, permetterà di liberare dall’amianto coperture pari a quasi 209 mila metri quadrati di tetti e coperture e di installare oltre 23 mila KW di energia “pulita”, con un risparmio di emissioni climalteranti pari a oltre 6 mila TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) su un totale di oltre 44 mila consumate prima di realizzare l’intervento.

venerdì 13 aprile 2012

Alcol e lavoro: un problema da risolvere

E’ noto che l’uso di bevande alcoliche rappresenta un’abitudine largamente diffusa in Italia. Il problema nasce dal fatto che il consumo di alcol oggi non è più contestualizzato ai pasti ma attuato in situazioni e contesti in cui l’alcol rappresenta una “sostanza disinibente, euforizzante, da abusare”. Si stima in particolare che in Italia siano circa 5 milioni i consumatori a rischio in età lavorativa e dunque problema alcol/lavoro deve diventare un argomento sensibile nelle politiche sanitarie, sociali, aziendali per la sicurezza nei posti di lavoro.

Per favorire la prevenzione nei luoghi di lavoro e affrontare il delicato tema dei rischi lavorativi dovuti al consumo di alcol è stato pubblicato sul sito della Regione Lazio un documento dove sono analizzate le diverse problematiche.

mercoledì 11 aprile 2012

Collaborano con Sigea...



Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it
Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com

lunedì 9 aprile 2012

Sanzioni alla Normativa sui Trasporti e Controllo dell’Evasione Fiscale



Il Decreto Legislativo n. 286/2005 prevede a carico di tutti i soggetti della filiera del trasporto specifiche responsabilità in caso di violazione di determinate norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e di alcune infrazioni al Codice della Strada. 
Con la circolare del 13-12-2011 n. 300/A/9707/108/13/8 Analisi del rischio nei controlli sulla filiera del trasporto merci e attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza al fine di realizzare condizioni eque di concorrenza sul mercato dell’autotrasporto di cose e migliorare i livelli di sicurezza stradale, d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato stabilito di affinare l’attività di controllo verso tali soggetti affinché al ricorrere di determinate violazioni, oltre alle specifiche sanzioni per esse previste, possa conseguire una ulteriore attività ispettiva da parte della Guardia di Finanza.

venerdì 6 aprile 2012

Sigea Scherma Imola



PROGETTO SCUOLE: I NUMERI PARLANO DI UN GRANDE SUCCESSO!
Procede a gonfie vele il Progetto delle Scuole promosso dalla Sigea Scherma Imola, che ha preso il via a fine settembre 2011. Tante le scuole di Imola e circondario che hanno aderito. Solo nel primo quadrimestre i tecnici della Sigea hanno coinvolto 1432 bambini.
STEFANO MAZZETTI E IRIS GARDINI CAMPIONI DI INIZIO ANNO
Sabato 21 e domenica 22 gennaio a San Giorgio di Nogaro i master della Sigea fanno il pieno di medaglie: Iris Gardini e Stefano Mazzetti si aggiudicano la prova, Bartolomiej Przylibko si classifica secondo, Alessandro Tampieri terzo e Giuliano Pianca quinto. Giornate positive anche per le giovani sciabole imolesi a Mestre per la Seconda Prova Interregionale GPG.

mercoledì 4 aprile 2012

SISTRI: proroga al 30 giugno 2012



Approvati gli emendamenti che fanno slittare il SISTRI al 30 giugno 2012.
Rimane valida la data del 2 luglio per le Pmi agricole che era già prevista dal decreto Milleproroghe (216/2011), al comma 4 dell’articolo 13. La proroga era stata chiesta da Coldiretti e associazioni di categoria e riguarda le aziende del settore agricolo che producono non più di 100 Kg di rifiuti pericolosi su base annua (su base giornaliera il limite è di trenta chili o litri) e possono dimostrare di non averli trasportati a circuiti organizzati di raccolta più di quattro volte l’anno.
M.D.