giovedì 29 aprile 2010

Obbligo del PSC nei piccoli lavori edili

In caso di lavori edili di piccola entità quali ad esempio la demolizione di un muro che unisce due appartamenti quando è prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) è necessario fare il PSC (piano di sicurezza e coordinamento). In alcuni casi non è previsto l’obbligo di nominare il CSP (coordinatore sicurezza in fase di progettazione) ma poi deve fare comunque tutto il CSE (coordinatore sicurezza in fase di esecuzione)?

Una Direttiva europea sulla sicurezza ha previsto che nei cantieri temporanei o mobili nei quali si trovano ad operare più imprese è prevista la presenza del coordinatore per la sicurezza. Lo Stato italiano, quale paese membro dell’Unione europea, ha dovuto recepire tale Direttiva pur semplificando al massimo gli obblighi per quei cantieri di non particolare complessità e cioè per quei cantieri privati i cui lavori non superino l’entità di 100.000 euro e precisando, altresì, che le imprese da computare sono solo quelle esecutrici che partecipano con i propri mezzi, le proprie attrezzature ed il proprio personale alla esecuzione delle opere.

Con tale semplificazione ha concesso ai committenti l’esonero di nominare il coordinatore in fase di progettazione ma ha comunque conservato l’obbligo di garantire pur sempre la presenza di un coordinatore in fase di esecuzione il quale è tenuto a svolgere tutte le funzioni di programmazione della sicurezza che non sono state svolte dal coordinatore in fase di progettazione in quanto non è stato nominato. Comunque trattandosi di piccoli lavori o meglio di lavori di non particolare complessità si presume che più semplice dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che comunque rimane obbligatorio per ogni tipo di lavoro.

Sia al committente che al coordinatore per la sicurezza deve essere chiaro che non si deve produrre carta o un PSC inutilmente prolisso che enumera tutti i rischi che possono essere presenti in un generico cantiere edile ma deve elaborare un PSC che sia, come dice lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, semplice breve e connaturato alla complessità del cantiere al quale si riferisce, un piano di sicurezza e di coordinamento che sia soprattutto operativo e facilmente leggibile da parte di chi dovrà poi metterlo in atto e deve correttamente proporzionare la propria parcella alle difficoltà ed al contenuto dell’elaborato.

M.D.


martedì 27 aprile 2010

Modifiche Maxi-sanzione con il Collegato Lavoro

Con il collegato lavoro, approvato lo scorso 3 marzo dal Senato e ancora in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», sono state apportate notevoli modifiche alla normativa concernente le misure contro il lavoro sommerso. E’ stata rivista la cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro nero: l’articolo 4 cambia infatti in più punti le disposizioni del DL n. 12/2002 (convertito nella legge n. 73/2002), rendendo meno pesante l’apparato sanzionatorio. Nel comma 5 del DL 12/2002 è stato eliminato il periodo dove veniva specificato che, nei confronti della maxi-sanzione, non era ammessa la procedura di diffida. Con questa nuova stesura sembra divenga applicabile tale opzione. Se si avrà conferma, anche da chiarimenti Ministeriali, in caso di pagamento entro i 30 giorni dalla diffida stessa, la sanzione non verrebbe più pagata in misura ridotta (3mila o 2mila euro a seconda delle due fattispecie “ordinaria” o di “ravvedimento”) ma nella misura del minimo (1.000-1.500 euro).

Con le modifiche al comma 3 dell’articolo 4 del Collegato non si fa più riferimento all’impiego di lavoratori «non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria» ma «all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro». Peraltro questa condotta, all’entrata in vigore del Collegato, sarà punita se posta in essere dal solo datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico. La norma così riscritta punta sulla mancata comunicazione preventiva di assunzione, quale indice per rilevare il lavoro nero.

Dai soggetti destinatari di assoggettamento alla maxi-sanzione, sono sottratti i datori di lavoro del settore pubblico e i titolari di rapporto di lavoro con collaboratori familiari. Le conseguenze creeranno notevoli differenze sulle condotte irregolari rilevate dopo l’entrata in vigore della legge, in base al principio del tempus regit actum, rispetto a quelle accertate in precedenza.

Per quanto concerne i rapporti irregolari posti in essere, non c’è più un generico riferimento al termine “lavoratori”, ma viene aggiunto l’aggettivo “subordinati”. Questa specifica non è di poco conto: si pensi alle varie forme contrattuali che, se non denunciate, vengono così “salvate” dalla disposizione, quali ad esempio i tirocini e tutte le forme di lavoro parasubordinato, sempre più utilizzate, che prima vi ricadevano.

Nel caso di “ravvedimento” con regolarizzazione tardiva rispetto all’effettivo inizio del rapporto di lavoro, ma comunque antecedente al controllo ispettivo, l’importo della sanzione va da euro mille a 8mila, anziché da 1.500 a 12.mila. Inoltre la sanzione aggiuntiva, correlata a ciascuna giornata di impiego irregolare, si riduce da 150 a 30 euro. Anche l’importo delle sanzioni civili in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa che scaturiscono dalla condotta illecita, prima previsto in un importo non inferiore a 3mila euro (comminato da ciascun ente), è ora “soltanto” maggiorato del 50 per cento. Il nuovo comma 4 dispone poi la non applicazione della maxi-sanzione qualora emerga un comportamento non riconducibile alla mera evasione, vale a dire alla volontà di occultare il rapporto di lavoro

Quindi, oltre alla maxi-sanzione, in caso di impiego di personale “in nero”, trovano applicazione le sanzioni per non aver effettuato gli adempimenti obbligatori: mancata comunicazione preventiva on-line, mancata consegna della lettera di assunzione, eccetera

M.D.


domenica 25 aprile 2010

Attività soggette al CPI

In linea con le iniziative avviate con Lett. Circolare del 19/03/2008 e successiva Lett. Circolare del 28/05/2009 anche per l’anno 2010 proseguirà l’opera di controllo di iniziativa e/o a campione esercitata dal corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


Quest’ anno le attività maggiormente soggette a controllo, tra le ricadenti nell’elenco allegato al D.M. 16/02/1982, saranno le seguenti:

Attività n. 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 100 persone presenti;

Attività n. 87: centri commerciali e locali adibiti a vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi;

Attività n. 86: ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto.

Il numero dei controlli programmati per l’anno 2010 nella sola Regione Emilia-Romagna sono minimo 353.

E.M.


venerdì 23 aprile 2010

Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Le disposizioni di cui all’art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all’art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.

Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto, una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all’art. 52, comma 3, a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.

Ricordiamo che l’Inail con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha fissato il termine per la comunicazione online dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive: “l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno” e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre (dell’anno precedente).

Successivamente, l’INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11), ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.

Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione, e formazione, del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.”

Fonte: Punto Sicuro


mercoledì 7 aprile 2010

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI


31 MAGGIO

Adempimento

Relazione annuale dei produttori di imballaggio non aderenti al CONAI o ad altro consorzio.

Scadenza del termine entro cui scade il termine per i produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI o ad altro consorzio di recupero, devono presentare al CONAI una relazione sulla gestione degli imballaggi relativa all’anno precedente.


Soggetti

Produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI ovvero ad altro consorzio di recupero ex art. 223, D.Lgs 152/2006




SCADENZE FISCALI


17 MAGGIO

Pagamento F24 IVA mensili e trimestrali, Contributi INPS/IRPEF, ENPALS

F24 rateizzazione Inail

Contributi fissi Inps gest. art/comm


30 MAGGIO

Imposta di registro


lunedì 5 aprile 2010

Collaborano con Sigea...

Centro Contabile Euro

Commercialista

Via Primavera, n. 26/B - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/635184

E-mail. grabiagi@tin.it


CO. SER. Soc. Coop. a r.l.

Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende

Via La Malfa, n. 33/1 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/641253

Sito Internet. www.coser.org

E-mail. info@coser.org


Consorpromo S.r.l.

Sviluppo servizi globali per le aziende

Via Mori, n. 6 - 40054 Budrio loc. Prunaro (BO)

Tel. 051/6920790

Sito Internet. www.consorpromo.com

E-mail. info@consorpromo.com


Contabilart

Servizi Contabili

Via Zanotti Maria, n. 12/D - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/626477

E-mail. cscontabilart@tin.it


Contabilità & Servizi

Commercialisti e Revisori Contabili

Via Marconi, n. 7 - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/857525

Sito Internet. www.contabilitaeservizi.it

E-mail. info@contabilitaeservizi.it


CST Consulting

Consulenza fiscale e del lavoro

Via Setta, n. 5 - 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051/843811

Sito Internet. www.cststudio.it

E-mail. info@cststudio.it


Dott. ssa Vanda Argentesi

Consulente del lavoro

Via Saffi, n. 14/A - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/850634

E-mail. argentesivanda@libero.it


Dr. Fabbri Paola

Commercialista

Via Garibaldi, n. 40 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/28418


GISA S.r.l

Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende

Via Innocenzo da Imola, n. 7 - 40133 Bologna (BO)

Tel. 051/388964

E-mail. gisaorganizzazione@email.it

gisaformazione@email.it


L. e A. Centro Servizi srl

Consulenza fiscale ed amministrativa

Via Selice, n. 211 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/641828

E-mail. info@leacentroservizi.it


Michele Rag. Pezzoli

Consulente del lavoro

Via Carlo Sigonio, n. 2 - 40137 Bologna (BO)

Tel. 051/300000

E-mail. studio300000@libero.it


Mirna Schiassi

Consulente del lavoro

Via Saffi, n. 79 - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/6970781

E-mail. mirnaschiassi@libero.it


Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport

Commercialista

Imola (BO):

Via La Malfa, n. 33/2 - Tel. 0542/641273

Castel San Pietro Terme (BO):

Viale Repubblica, n. 12 - Tel. 051/948695

Bologna:

Piazza dei Martiri, n. 1/2 - Tel. 051/4211299

E-mail. info@olimpiagestsport.com


Parmeggiani Rag. Roberta

Commercialista

Via Garibaldi, n. 4 - 40066 Pieve di Cento (BO)

Tel. 051/973710


Raffaele Dott. Fraietta

Consulente del lavoro

Via Magini, n. 6 - 40139 Bologna (BO)

Tel. 051/548856

E-mail. raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it


Rag. Cosetta Colletti

Commercialista e revisore contabile

Via Cavour, n. 34 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/30816


Rag. Davide Busi Rag. M. Stefano Busi

Commercialisti - Consulenti del lavoro

Via di Corticella, n. 181/4 - 40128 Bologna (BO)

Tel. 051/324206


Rag. Paola Giordani

Consulente del Lavoro

Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)

Tel. 051/6951230

E-mail. cdl@studiopaolagiordani.it


Rag. Quinto Baldassarri

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/35024

E-mail. baldassarri@imolanet.com


Studio Associato Mangini - Ferraro

Consulenti del lavoro

Via Bondanello, n. 18/B - 40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. 051/6320074

E-mail. mangini@studio-mf.it


Studio Associato Tellarini

Dottori Commercialisti

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/35024

E-mail. info@studiotellarini.com


Studio Calzati

Consulenti associati

Via Ercole Nani, n. 15/C - 40132 Bologna (BO)

Tel. 051/401334

E-mail. studiocalzati@libero.it


Studio Donati

Consulenti del lavoro

Via Mazzini, n. 57 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/32387

E-mail. studiodonati@fastmail.it


Studio Donini srl

Consulenze amministrative e contabili

Sede: Castel S. Pietro T. - fraz. Osteria Grande

Via Emilia Ponente, n. 6177/C - Tel. 051/946564

Unità locale: Imola

Viale Dante, n. 18 - Tel. 0542/22639

Sito Internet. www.studiodonini.it

E-mail. donini@studiodonini.it


Studio Dott. Giacomino Dal Monte

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Emilia, n. 116 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/30614

E-mail. francesco@studiodalmonte.com


Studio Giorgi e Vitelli

Consulenti del lavoro associato

Via Toscana, n. 42/7 - 40141 Bologna (BO)

Tel. 051/475933

E-mail. giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it


Studio Martini

Commercialista

Via Emilia, n. 107 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/28616

E-mail. info@martiniegeminiani.com


Studio Normanni

Commercialista

Via Emilia, n. 187 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/611411


Studio Prof. Associato Bortolotti

Piazza dei Martiri, n. 5/2 - 40121 Bologna (BO)

Tel. 051/242610

E-mail. segreteria@studioassbortolotti.it


Studio Rag. Adolfo Lefons

Commercialista - Consulente del lavoro

Via degli Orti, n. 22 - 40137 Bologna (BO)

Tel. 051/444114

E-mail. adlefons@tin.it


Studio Dott. Mezzetti Barbara

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)

Tel. 051/942660

E-mail. b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it


domenica 4 aprile 2010

Obblighi a carico dei condomìni

Riportiamo di seguito un chiarimento del Ministero del lavoro in merito agli obblighi per la sicurezza a carico del condominio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37.

Tra i lavoratori di cui sopra rientrano, a titolo di esempio, i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative.

Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo.

Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.


Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del D.Lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore. L’amministratore quindi essendo individuato come datore di lavoro si assume tutti le responsabilità civili e penali relative.


Obblighi gravanti sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi

Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro.

Se il condominio nella persona dell’amministratore non risulta essere datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese esterne o a lavoratori autonomi verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Se nel condominio sono assunti lavoratori subordinati sull’amministratore gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (condominio), deve rispondere agli obblighi previsti dall’art. 26 e oltre a quanto previsto nel periodo precedente si deve fare carico di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

L’amministratore promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature. Non si applica ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI, ma deve essere comunque garantita la cooperazione ed il coordinamento sopra riportato con la redazione di un documento di cooperazione e coordinamento.

L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.


Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.


Sicurezza antincendio

Nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 16/02/1982 (ad esempio centrale termica con potenza superiore a 116 kW, autorimessa condominiale con oltre 9 autoveicoli, impianto ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a m. 24,00, ecc.) il condominio deve ottenere il certificato di prevenzione incendi. Ne consegue che sono a carico del condominio tutte le spese per il mantenimento e le verifiche dei presidi antincendio e delle strutture quali, ad esempio, la verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e delle porte di compartimentazione e con maniglione antipanico.


Sicurezza degli impianti

L’obbligo di tenuta del libretto, della omologazione e della verifica e manutenzione periodica degli impianti quali ad esempio la caldaia condominiale o l’ascensore rimane in essere anche in assenza di rapporto di lavoro dipendente. L’obbligo di denuncia e verifica dell’impianto di terra, invece, è obbligatorio solo quando il condominio si configura come datore di lavoro e la periodicità della verifica può essere biennale per i luoghi di lavoro con rischio incendio o rischio esplosione o quinquennale per tutti gli altri luoghi di lavoro.

M.D.


sabato 3 aprile 2010

CATTOLICA ASSICURAZIONI

LAVORARE IN SICUREZZA TI FA’

RISPARMIARE FINO AL 45%

SULLE POLIZZE ASSICURATIVE


Certificazione ed assistenza SIGEA conferiscono un’ulteriore garanzia all’azienda che grazie alla collaborazione con Cattolica Assicurazioni - Ag. Generale di

Massimo Landi - si traduce in un notevole risparmio aziendale, offrendoti:



SCONTI TARIFFARI DAL 10 AL 40%

SU TUTTI I VEICOLI *


SCONTI FINO AL 45%

SULLE POLIZZE AZIENDALI

(incendio, furto, responsabilità civile, infortuni…) **


contatta il tuo commerciale sigea per avere maggiori informazioni



* gli sconti e le agevolazioni tariffarie di tale convenzione sono condizionati al rapporto in essere con SIGEA S.r.l. ed ottenibili solo attraverso l’Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni di Massimo Landi - Polo Industriale San Carlo - Castel Guelfo (Bo)

** la scontistica è modulata in funzione del rischio in oggetto e del grado di tutela preventiva.




Agenzia Generale di Massimo Landi

Castel Guelfo di Bologna Via San Carlo 10/2



venerdì 2 aprile 2010

SIGEA SCHERMA

Virginia Laurenti insaziabile

Virginia Laurenti dal 12 al 14 marzo vivrà le due giornate più intense della sua carriera schermistica. Due finali di campionato italiano, Cadette e Giovani, nell’arco di 24 ore. Se la prima finale era stata raggiunta da tempo senza sorprese, la finale Giovani che la Laurenti ha conquistato entrando tra le prime 16 domenica scorsa negli spareggi di Frascati, la dice lunga sulla crescita agonistica della sciabolatrice della Sigea. La categoria Giovani ha i 20 anni come limite di età e Virginia è appena diciassettenne. Il Maestro Zamboni è veramente soddisfatto del risultato raggiunto dalla sua atleta.


giovedì 1 aprile 2010

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI

30 APRILE


Adempimento:

RAEE comunicazione annuale: i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE devono comunicare, i dati relativi ai RAEE trattai e ai materiali derivanti da essi e avviati a recupero avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine.

Soggetti:

responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE; esportatori di RAEE.


Adempimento:

Invio della Comunicazione annuale con le modalità previste dalla l. n. 70/1994, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.

Soggetti:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del cosìdetto “down stream” (da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acqua e dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento fumi) ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare e riciclare particolari tipologie di rifiuti.


Adempimenti:

diritto annuale per l’Albo nazionale gestori rifiuti. Le imprese iscritte all’albo gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabili secondo gli importi previsti dall’art. 21, DM n. 406/1998. l’omissione al pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’albo.

Soggetti:

imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti.



SCADENZE FISCALI

16 APRILE

Pagamento F24 IVA mensili e trimestrali, INPS/IRPEF, ENPALS


30 APRILE

Scadenza MUD, imposta di registro