lunedì 29 novembre 2010

NUOVO NUMERO

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sabato 27 novembre 2010

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giovedì 25 novembre 2010

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA
30 DICEMBRE
Adempimento: comunicazione annuale degli “operatori economici” sui veicoli fuori uso.
Soggetti: produttori, distributori, operatori addetti alla raccolta, compagnie di assicurazione dei veicoli a motore,imprese di frantumazione, di recupero e riciclaggio, altri operatori che effettuano il trattamento del veicolo fuori uso e dei relativi componenti.

31 DICEMBRE
Adempimento: riunione periodica. Scade il termine per effettuare la riunione periodica, qualora non sia già stata effettuata. (art. 35, c. 1, D.lgs. 81/08)
Soggetti: datore di lavoro

Adempimento: sopralluogo annuale: il 31 dicembre scade il termine entro il quale il medico competente deve effettuare la visita (almeno una all’anno)  presso gli ambienti di lavoro
Soggetti: medico competente

Adempimento: Redazione della Relazione annuale per il trasporto di merci pericolose sulle attività di impresa, consegnandone copia al “Capo dell’impresa” e indicando, tra l’altro, le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di autotrasporto, di carico e scarico delle merci pericolose, nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni ottimali di sicurezza
Soggetti: Consulenti per la sicurezza nei trasporti 

Adempimento: proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994.
Soggetti: responsabili delle strutture alberghiere


SCADENZE AMBIENTALI
15 DICEMBRE
Adempimenti: autoveicoli nuovi. I costruttori di autoveicoli devono fornire al Ministero dello sviluppo economico, le informazioni di cui ai punti 1 e 2,allegato II al DPR n. 84/2003, concernenti la descrizione della guida relativa al  risparmio di carburate e alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove che possono essere acquistate in Italia.
Soggetti: persone fisiche o giuridiche responsabili, verso l’autorità che rilascia l’omologazione,  e della conformità della produzione di un’autovettura.

SCADENZE FISCALI
16 DICEMBRE
F24 IVA mensili, INPS/IRPEF, Enpals, saldo I.C.I.

27 DICEMBRE
F24 Acconto IVA

30 DICEMBRE
Imposta Di Registro

31 DICEMBRE
Tassa Iscrizione Albo Autotrasporti

martedì 23 novembre 2010

SIGEA SCHERMA



CINQUE CADETTI ALLA PRIMA PROVA NAZIONALE DI SPADA
Domenica 24 ottobre a Novara si è svolta la prima prova nazionale cadetti di spada maschile e femminile. Cinque gli atleti della Sigea Scherma Imola a partecipare. Trasferta positiva per il gruppo di Michele Mazzetti anche se i risultati si fanno attendere.

IRIS GARDINI ATLETA DEL CIRCOLO SCHERMA IMOLA
Prime gare con la Sigea Scherma Imola per la campionessa del mondo master Iris Gardini, che alla Prima Prova Master a Busto Arsizio fa il pieno di medaglie in tutte e tre le armi. A Genova i ragazzi della spada si classificano al 20° posto al Trofeo Internazionale Coppa Pompilio Over 20.

domenica 21 novembre 2010

Revoca di bonus per irregolarità sulla sicurezza

In mancanza dell’autocertificazione del datore di lavoro sulla valutazione dei rischi e sull’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza il credito d’imposta per l’occupazione è revocato, indipendentemente dal fatto che tale irregolarità non sia stata rilevata dalle competenti autorità sanitarie ma riscontrata dall’agenzia delle Entrate che non ha rinvenuto un’idonea autocertificazione. 
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21698 depositata il 22 ottobre 2010. La storia: dopo una verifica fiscale, l’Ufficio ha notificato a uno studio legale associato un provvedimento di revoca del credito d’imposta, utilizzato in compensazione per gli anni 2001-2002 perché lo studio non era stato in grado di esibire la documentazione riguardante la normativa della sicurezza sul lavoro (Dlgs 626/94 allora in vigore). 
Contro il provvedimento, il contribuente ha proposto ricorso eccependo che la mancata esibizione dei documenti si doveva considerare una mera violazione formale che non poteva invalidare il diritto al bonus. 
Sia la commissione provinciale che quella regionale hanno rigettato il ricorso del contribuente: per i giudici di appello, la mancanza dell’autocertificazione, (voluta dal legislatore con l’articolo 4, legge 626/94 per semplificare gli adempimenti dei contribuenti “minori”) non può essere qualificata come un atto formale sia per lo stesso valore che il legislatore ha conferito a tale adempimento, sia per le conseguenze penali ad esso connesse. 
Avverso tale pronuncia l’associazione professionale ha, allora, proposto ricorso in Cassazione eccependo: 1)il carattere formale e non sostanziale della violazione contestata; 2) il potere dei dipendenti dell’agenzia di effettuare l’accertamento delle violazioni afferenti le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 3) la mancanza di definitività dell’accertamento.
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I Supremi giudici, partendo dal dato letterale delle norme (articolo 7, legge 388/2000 e articolo 4, Dlgs 626/94) hanno rilevato come l’autocertificazione (sempre che sia stata anche inviata al rappresentante per la sicurezza) costituisce condizione normativa per poter fruire (con il concorso delle altre condizioni individuate dalla stessa norma) del credito d’imposta ed è, quindi, un elemento indefettibile del beneficio fiscale avente a oggetto detto credito. 
Ne consegue che l’Amministrazione può esercitare sia il generale potere di verificare la dichiarazione del contribuente, e quindi di accertare la realtà delle condizioni costitutive del credito esposte e/o supposte dalla dichiarazione stessa, sia quello particolare di revoca in presenza di definitivo accertamento di una delle violazioni sopra indicati.
Rilevano, infine, i giudici, che l’associazione tra professionisti non ha mai contestato (come accertato dal giudice di merito) la materiale inesistenza dell’autocertificazione sulla quale era proprio fondata la pretesa fiscale.
M.D.

venerdì 19 novembre 2010

L’obbligo di controllo

La Cassazione conferma che il datore di lavoro non può avere nessuna tolleranza di fronte a ripetuti comportamenti del lavoratore in violazione delle norme di sicurezza. Non sono sufficienti semplici richiami ma occorrono interventi disciplinari.
Un datore di lavoro che rileva dei comportamenti dei lavoratori scorretti e ripetuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non deve accettarli o rassegnarsi ma deve intervenire con il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari. 
Questo è quanto discende dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale chiamata ad esprimersi in merito al discusso argomento dei doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei provvedimenti che lo stesso deve adottare allorquando è messo davanti un atteggiamento del lavoratore che viola ripetutamente le disposizioni di legge poste tra l’altro a tutela della propria salute e sicurezza. 
I giudici hanno ritenuto responsabile del reato a lui ascritto il legale rappresentante della società presso la quale prestava la sua attività la persona infortunata per non aver preteso che la medesima lavoratrice, addetta ad una macchina formatrice, utilizzasse, nel caso di irregolarità nella produzione, una scaletta predisposta che, se aperta, avrebbe provocato l’arresto della macchina. Dalle indagini era risultato che la lavoratrice aveva utilizzato il giorno dell’infortunio un diverso mezzo di accesso e che era rimasta successivamente con la mano incastrata nella tramoggia in movimento. Gli stessi giudici, pur prendendo atto della condotta inosservante della lavoratrice, hanno fondato la loro decisione in particolare sulla circostanza che la persona offesa aveva, già in passato, utilizzato le improprie modalità descritte e che il datore di lavoro, consentendole, aveva comunque tollerato queste trasgressioni.
La Sezione IV della Cassazione si è quindi chiesta “Come deve quindi operare il datore di lavoro che si trovi in una tale situazione di ripetuta inosservanza delle cautele di prevenzione da parte del lavoratore?” ed ha sostenuto a proposito che “il datore di lavoro certamente non deve tollerarle ma deve esercitare con il massimo rigore i suoi poteri direttivi e, ove non ritenga di adibire il lavoratore ad altri compiti, ha l’obbligo di esercitare appieno il suo potere disciplinare” e quindi in sostanza ha  ritenuta corretta la decisione dei giudici di merito che hanno addossata la colpa al datore di lavoro anche per non aver esercitato questo suo potere, limitandosi invece a generici e inosservati richiami.
M.D.

mercoledì 17 novembre 2010

Macchine inidonee: la Cassazione chiarisce le responsabilità

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 27/09/2010, n. 34774 si torna sul tema degli infortuni provocati da macchine non idonee, ricordando come a rispondere dell’eventuale infortunio da esse causate, siano tanto il produttore che il datore di lavoro.
Il fatto che un produttore possa aver messo in commercio un macchinario irregolare non esonera da responsabilità il datore di lavoro che, in quanto primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’infortunio si era verificato mentre l’operaio svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso una sega priva dei dispositivi di blocco automatico in movimento. La Corte ha ricordato che la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta.
In caso di delega di funzioni, il costruttore del macchinario non può andare esente da responsabilità invocando l’istituto della delega trattandosi di un istituto che può valere solo con riferimento all’attuazione delle norme di prevenzione all’interno dell’azienda, ossia con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e/o degli ambienti di lavoro dell’azienda, e non certamente in relazione ai prodotti commercializzati all’esterno. Il produttore non può trasferire ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai propri dipendenti, ovvero i lavoratori che lavoreranno coi macchinari privi dei requisiti di sicurezza.
M.D.

lunedì 15 novembre 2010

Convenzioni DPL-Carabinieri: contrastare il lavoro nero

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Difesa hanno firmato una convenzione per la cooperazione fra Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e Direzioni provinciali del Lavoro (DPL). Questa cooperazione mira a contrastare tutti quei fenomeni di criminalità legati allo sfruttamento del lavoro, all’occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Grazie alla convenzione, le Direzioni provinciali del lavoro e i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri coordineranno le proprie azioni su questo versante, tenendo anche degli incontri trimestrali per lo scambio di dati e informazioni e per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. Con particolare riferimento al settore infortunistico, il Comando provinciale dei Carabinieri, anche tramite i comandi stazione, segnalerà alla rispettiva direzione del lavoro tutte quelle situazioni di evidente pericolosità legate alla mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri, oltre agli infortuni gravi di cui sia venuto a conoscenza, per consentire tempestivi interventi ispettivi. Interventi che potranno avvenire, in casi di particolare pericolosità e gravità, anche con il supporto degli stessi Carabinieri.
La convenzione si inserisce nel più ampio quadro che il Ministero del Lavoro intende portare avanti in materia. Vi rientrano il recente protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, per lo scambio di dati e informazioni in materia di attività ispettiva; il Piano straordinario della vigilanza in agricoltura ed edilizia del gennaio 2010.
Sulla base di specifici accordi definiti a livello territoriale, il personale ispettivo delle direzioni provinciali del lavoro può richiedere ai militari dell’Arma, in casi di particolare pericolosità e gravità, un eventuale supporto, in particolare per le attività ispettive da effettuarsi in fasce orarie notturne o in aree disagiate
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

sabato 13 novembre 2010

DURC: nuove indicazioni

Con la Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010 il Ministero del Lavoro fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Si parla in particolare della validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
M.D.

giovedì 11 novembre 2010

Maniglioni antipanico: sostituzione entro febbraio 2011

Il decreto Ministeriale del 3/11/2004 ha previsto  entro il 16 febbraio 2011, la sostituzione di tutti i maniglioni non marcati CE installati su porte lungo le vie di esodo per tutte le aziende soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (quindi attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi).
Tali dispositivi devono essere inoltre conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi antipanico oggetto del Decreto è prevista nei seguenti casi (art.3):
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art.4):
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego , per l’installazione e la manutenzione;
b) per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio (D.P.R. 37/98)

mercoledì 10 novembre 2010

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lunedì 8 novembre 2010

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Prossimo corso per Preposti presso Castel Maggiore: 24 Novembre 2010

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venerdì 5 novembre 2010

Testo Unico e microimprese: il guadagno della prevenzione


Il 30 giugno 2010 si è tenuto a Milano un seminario dal titolo “Testo Unico e Microimpresa” in cui sono stati presentati diversi documenti utili per il mondo delle piccole e medie imprese (PMI), imprese che spesso hanno maggiori difficoltà delle grandi aziende nel mettere in atto idonee politiche di prevenzione.
Per quanto riguarda i costi della mancata prevenzione è risultato che nel 2008 (dati Inail) ”in Italia sono stati indennizzati 874.940 infortuni, di cui 149.506 (con 172 mortali), nella sola Lombardia. Nelle imprese fino a 15 addetti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il dato è elevato e rappresenta la grande maggioranza degli infortuni registrati in ogni settore lavorativo”. In particolare colpisce “che l’80% degli infortuni mortali, verificatisi tra il 2002 e il 2005, in Italia, abbia riguardato lavoratori appartenenti a realtà con numero di addetti da 1 a 9”. 
Anche per le malattie professionali i dati sono interessanti: nel 2008 in Lombardia sono state risarcite 2.865 malattie professionali. E l’attenzione verso queste patologie nelle microimprese appare carente: “solo una piccola parte delle realtà da 6 a 9 addetti” che avrebbe l’obbligo di individuare il Medico Competente lo ha fatto. 
In questo caso “il malessere derivante da alcuni rischi presenti non viene rilevato e monitorato, e la patologia (cronica e, a volte, degenerativa) che può derivarne nel tempo non viene prevenuta” con costi che sono spesso occulti dal momento che difficilmente la malattia verrà riconosciuta come malattia professionale. 
Ne consegue che i costi della mancanza di prevenzione sono diversi e attualmente molto onerosi. Questi costi non sono solo a carico dell’azienda che non fa prevenzione, ma vengono sopportati dall’intera collettività. Si può considerare che, nel 2004, l’Inail ha corrisposto complessivamente 3.560.000 rendite (infortuni con invalidità permanente o letali), per la cifra complessiva di circa 5 miliardi di euro, mentre il costo dell’indennità per inabilità temporanea al lavoro è stato pari a 465.000 euro. Inoltre ai costi diretti si devono sommare quelli indiretti: 
perdita di produzione; 
danni alle strutture e alle attrezzature; 
formazione per il personale sostitutivo; 
ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione; 
eventuali sanzioni dagli organi di vigilanza;
aumento del premio di assicurazione; 
eventuali spese legali;
eventuale rimborso del danno biologico.
Complessivamente “il costo sociale per infortuni viene stimato, secondo l’Inail, in circa 28 miliardi di euro; considerando anche le malattie professionali la cifra sale a 41,6 miliardi”. 
Senza considerare i costi indotti come “il danno d’immagine, l’insoddisfazione del cliente per eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, la perdita del senso di attaccamento del personale”. 
La prevenzione rappresenta un investimento i cui risultati si potranno valutare e apprezzare nel medio periodo, per questo motivo è necessario trovare le risorse sia per elaborare la valutazione dei rischi, sia per i successivi interventi necessari. 
I rischi per la sicurezza sono spesso affrontabili con interventi piccoli e progressivi, piuttosto che con un unico intervento oneroso. E a volte un rischio può essere affrontato “con un intervento di tipo organizzativo piuttosto che tecnico”.
In un ambiente salubre e sicuro, in cui magari i lavoratori partecipano alla gestione della sicurezza, migliora la quantità e la qualità del lavoro. Anche la valutazione dei rischi, “occasione preziosa per approfondire la conoscenza del processo di lavoro”, può migliorare l’operatività dell’azienda. 
Nel Convegno sono stati riportati indubbi vantaggi della prevenzione: 
attraverso la prevenzione non solo diminuiscono i costi per infortuni e malattie, ma, per mezzo del vigente sistema bonus-malus, di fronte a una riduzione dei danni viene anche ridotto il premio assicurativo Inail; 
l’Inail stesso, di fronte a un infortunio o a una patologia legata al lavoro, può avviare un’azione di rivalsa verso il datore di lavoro, chiedendogli un indennizzo economico per la copertura che l’Istituto dovrà garantire al lavoratore leso;
la mancata prevenzione può far incorrere in sanzioni, la cui portata economica può essere notevole per una piccola o media impresa; 
un buona prevenzione riduce le spese legali a fronte di danni sviluppati dai lavoratori o anche, nelle attività aperte al pubblico, dai clienti.
M.D.