lunedì 3 settembre 2012

Delega di funzioni: requisiti di validità

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato una propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza con riferimento al nuovo assetto normativo delineato dal Decreto legislativo 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.

L’Ance ha organizzato il lavoro “approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili”.
Nel documento si ricorda che la complessità strutturale delle imprese può portare alla necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante. Tuttavia accade spesso che i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati si trovano nell’ impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Per questo nasce la necessità di avvalersi di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire od affiancare i vertici aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge”.
Tale fenomeno di ripartizione organizzativa è denominato “delega di funzioni”, appunto per indicare “l’attribuzione di autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare”. Con questa delega “si trasferiscono compiti a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così il sistema più efficiente”.
Se la delega di funzioni consente di individuare un’autonoma posizione di garanzia, è importante “stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla legge. Rimane a carico del soggetto delegante un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia l’obbligo di controllare le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita”.
Un effetto della delega è quello di “costituire una nuova posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente”.

Affinché la delega di funzioni possa ritenersi valida sul piano formale è necessario che sussista:
  • atto di delega scritto recante data certa; 
  • accettazione per iscritto del delegato; 
  • adeguata e tempestiva pubblicità della delega. 
Sul piano sostanziale, “occorre che la delega sia effettuata nei seguenti termini:
  • a soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 
  • con attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”. 
Riguardo ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti al soggetto delegato, il D.Lgs. 81/2008 non specifica quali debbano essere a causa della “molteplicità di ambiti e funzioni in cui può operare la delega”.
Si tratta dunque “di valutare i titoli e l’esperienza del singolo in relazione all’attività svolta dall’organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo specifico settore affidato alla competenza del delegato. Tale valutazione deve essere necessariamente svolta ex ante, in base ad un giudizio di idoneità ed adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine al corretto adempimento dei compiti attribuiti”.
Per concludere ricordiamo che:

“il delegato deve godere di ampi poteri decisionali oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari”.

in una delega di funzioni “il delegato deve poi avere la necessaria autonomia di spesa, deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi”.
L’autonomia decisionale ed organizzativa e l’autonomia di spesa “costituiscono elemento essenziale all’istituto della delega.
Se il delegato non è dotato di autonomia decisionale e di spesa necessaria, “il delegante mantiene la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della norma penale”;

M.D.