domenica 16 maggio 2010

Collaborano con Sigea...

Centro Contabile Euro

Commercialista

Via Primavera, n. 26/B - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/635184

E-mail. grabiagi@tin.it


CO. SER. Soc. Coop. a r.l.

Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende

Via La Malfa, n. 33/1 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/641253

Sito Internet. www.coser.org

E-mail. info@coser.org


Consorpromo S.r.l.

Sviluppo servizi globali per le aziende

Via Mori, n. 6 - 40054 Budrio loc. Prunaro (BO)

Tel. 051/6920790

Sito Internet. www.consorpromo.com

E-mail. info@consorpromo.com


Contabilart

Servizi Contabili

Via Zanotti Maria, n. 12/D - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/626477

E-mail. cscontabilart@tin.it


Contabilità & Servizi

Commercialisti e Revisori Contabili

Via Marconi, n. 7 - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/857525

Sito Internet. www.contabilitaeservizi.it

E-mail. info@contabilitaeservizi.it


CST Consulting

Consulenza fiscale e del lavoro

Via Setta, n. 5 - 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051/843811

Sito Internet. www.cststudio.it

E-mail. info@cststudio.it


Dott. ssa Vanda Argentesi

Consulente del lavoro

Via Saffi, n. 14/A - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/850634

E-mail. argentesivanda@libero.it


Dr. Fabbri Paola

Commercialista

Via Garibaldi, n. 40 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/28418


GISA S.r.l

Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende

Via Innocenzo da Imola, n. 7 - 40133 Bologna (BO)

Tel. 051/388964

E-mail. gisaorganizzazione@email.it

gisaformazione@email.it


L. e A. Centro Servizi srl

Consulenza fiscale ed amministrativa

Via Selice, n. 211 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/641828

E-mail. info@leacentroservizi.it


Michele Rag. Pezzoli

Consulente del lavoro

Via Carlo Sigonio, n. 2 - 40137 Bologna (BO)

Tel. 051/300000

E-mail. studio300000@libero.it


Mirna Schiassi

Consulente del lavoro

Via Saffi, n. 79 - 40059 Medicina (BO)

Tel. 051/6970781

E-mail. mirnaschiassi@libero.it


Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport

Commercialista

Imola (BO):

Via La Malfa, n. 33/2 - Tel. 0542/641273

Castel San Pietro Terme (BO):

Viale Repubblica, n. 12 - Tel. 051/948695

Bologna:

Piazza dei Martiri, n. 1/2 - Tel. 051/4211299

E-mail. info@olimpiagestsport.com


Parmeggiani Rag. Roberta

Commercialista

Via Garibaldi, n. 4 - 40066 Pieve di Cento (BO)

Tel. 051/973710


Raffaele Dott. Fraietta

Consulente del lavoro

Via Magini, n. 6 - 40139 Bologna (BO)

Tel. 051/548856

E-mail. raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it


Rag. Cosetta Colletti

Commercialista e revisore contabile

Via Cavour, n. 34 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/30816


Rag. Davide Busi Rag. M. Stefano Busi

Commercialisti - Consulenti del lavoro

Via di Corticella, n. 181/4 - 40128 Bologna (BO)

Tel. 051/324206


Rag. Paola Giordani

Consulente del Lavoro

Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)

Tel. 051/6951230

E-mail. cdl@studiopaolagiordani.it


Rag. Quinto Baldassarri

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/35024

E-mail. baldassarri@imolanet.com


Studio Associato Mangini - Ferraro

Consulenti del lavoro

Via Bondanello, n. 18/B - 40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. 051/6320074

E-mail. mangini@studio-mf.it


Studio Associato Tellarini

Dottori Commercialisti

Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/35024

E-mail. info@studiotellarini.com


Studio Calzati

Consulenti associati

Via Ercole Nani, n. 15/C - 40132 Bologna (BO)

Tel. 051/401334

E-mail. studiocalzati@libero.it


Studio Donati

Consulenti del lavoro

Via Mazzini, n. 57 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/32387

E-mail. studiodonati@fastmail.it


Studio Donini srl

Consulenze amministrative e contabili

Sede: Castel S. Pietro T. - fraz. Osteria Grande

Via Emilia Ponente, n. 6177/C - Tel. 051/946564

Unità locale: Imola

Viale Dante, n. 18 - Tel. 0542/22639

Sito Internet. www.studiodonini.it

E-mail. donini@studiodonini.it


Studio Dott. Giacomino Dal Monte

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Emilia, n. 116 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/30614

E-mail. francesco@studiodalmonte.com


Studio Giorgi e Vitelli

Consulenti del lavoro associato

Via Toscana, n. 42/7 - 40141 Bologna (BO)

Tel. 051/475933

E-mail. giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it


Studio Martini

Commercialista

Via Emilia, n. 107 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/28616

E-mail. info@martiniegeminiani.com


Studio Normanni

Commercialista

Via Emilia, n. 187 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542/611411


Studio Prof. Associato Bortolotti

Piazza dei Martiri, n. 5/2 - 40121 Bologna (BO)

Tel. 051/242610

E-mail. segreteria@studioassbortolotti.it


Studio Rag. Adolfo Lefons

Commercialista - Consulente del lavoro

Via degli Orti, n. 22 - 40137 Bologna (BO)

Tel. 051/444114

E-mail. adlefons@tin.it


Studio Dott. Mezzetti Barbara

Dottore commercialista e revisore contabile

Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)

Tel. 051/942660

E-mail. b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it



ALTRI COLLABORATORI VERRANNO PUBBLICATI NEI PROSSIMI NUMERI



martedì 11 maggio 2010

Nuovo iter e più garanzie nelle ispezioni sul lavoro

L’ispezione del lavoro cambia volto con maggiori certezze e garanzie sia per chi subisce un controllo sia per chi lo esegue. Per le procedure investigative, quelle introdotte dal Collegato lavoro sono novità che è appropriato definire storiche, alla stregua delle passate riforme del 1981 e del 2004. Con, in più, quella assoluta di vedere finalmente previsto un organico iter ispettivo del lavoro.

Estensione dei poteri di diffida, nuovi soggetti chiamati alla regolarizzazione degli illeciti in materia di lavoro, oneri e adempimenti che si chiariscono e acquistano forza di legge, sono solo alcuni dei motivi tecnici e sostanziali dell’intervento voluto dal legislatore. Una traduzione pratica dei contenuti operativi divenuta oramai irrinunciabile, anche alla luce di altre discipline degli accertamenti pubblici (esempio in materia fiscale con lo Statuto del contribuente) già da tempo rese per legge ben più sicure e garantite di quelle seguite nella verifica dei rapporti di lavoro. Superando prassi operative cedevoli, la modifica all’articolo 13, Dlgs n. 124/2004, introdotta dall’articolo 33 del Collegato lavoro, sarà in grado di mutare da subito effetti (nuovi diritti, opportunità, limiti, eccetera) e usi (modalità operative di indagine eccetera) delle indagini sui luoghi di lavoro. La nuova disciplina (che si “innesta” in ulteriori discipline di legge e si completa attraverso molti rinvii normativi) risulta particolarmente tecnica. Notevoli e necessarie, quindi, le cautele per gli operatori, chiamati a comprenderne appieno senso, ricadute giuridiche e potenzialità.

Il primo aspetto da segnalare è senz’altro quello, per cui, le nuove procedure non troveranno applicazione che per i controlli successivi all’entrata in vigore della legge (principio tempus regit actum). Fino ad allora, pertanto, non potranno essere invocati i nuovi benefici né le più puntuali condizioni imposte dal Collegato lavoro.

Solo dall’entrata in vigore della legge, per esempio, diverrà un obbligo inderogabile la consegna del verbale di primo accesso ispettivo, fino a oggi un mero adempimento “interno” dell’ispettore, senza eccessivi effetti sulla validità dei provvedimenti finali. Divenendo un atto necessario e di garanzia quanto ai rilievi eseguiti, in futuro non potrà mai essere omesso dai funzionari ministeriali e degli istituti. Neppure nel caso in cui, all’atto del primo accesso, già vi fosse la piena prova degli illeciti di lavoro commessi o se i fatti accertati avessero rilevanza penale (esempio somministrazione illecita di manodopera). Una soluzione operativa che non ammette deroghe e che risulta ben diversa da quella dell’omonimo verbale in materia di sicurezza del lavoro (articolo 301-bis, testo unico sicurezza) adottato con il correttivo dell’estate scorsa. La verbalizzazione delle prime difese (dichiarazioni, osservazioni, eccezioni, eccetera) intraprese nel corso dell’accesso in azienda costituirà un vero e proprio diritto, di cui si potrà giovare il datore di lavoro, chi lo assiste, o di chi ne fa comunque le veci. Questi ultimi saranno però tenuti personalmente a fare pervenire senza ritardo il verbale al datore di lavoro, pena anche la condanna all’arresto.

Viene ampliato e reso più coerente il potere di diffida a regolarizzare gli illeciti. La cui attribuzione è estesa anche alle forze di polizia (finora escluse, con evidenti disparità di trattamento per le aziende), che quindi dovranno contestare gli illeciti ai trasgressori solo dopo averli ammessi alla sanatoria. Qualche problema potrebbe tuttavia sorgere dalla mancata estensione del medesimo potere al persone delle agenzie delle Entrate, competenti a rilevare la nuova e articolata violazione per il lavoro sommerso prevista dal Collegata lavoro. La quale, rispetto al passato, diventa appunto regolarizzabile, con tutti i previsti sconti di sanzione.

Termini di legge, e non più lasciati alla disponibilità degli ispettori, per quanto riguarda la sanatoria materiale delle inosservanze. Del recupero degli adempimenti omessi dovrà essere fornita prova al personale ispettivo entro trenta giorni dalla notifica della diffida. Una volta ottemperato alla diffida, entro i successivi quindici giorni gli ispettori dovranno avere prova dei versamenti delle sanzioni “minime”. Solo a quel punto la procedura sanzionatoria potrà dirsi esaurita.


I passaggi clou della riforma dei controlli

1. VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO

Diventerà sempre dovuto, a pena di invalidità dell’accertamento ispettivo. Finora infatti, essendo previsto solo per prassi, la mancanza del verbale di primo accesso non inficiava gli eventuali provvedimenti assunti in seguito dagli ispettori. Sono tenuti alla consegna del verbale di primo accesso ispettivo sia i funzionari del ministero del lavoro, sia quelli degli istituti di previdenza che svolgono indagini sul lavoro. Non ne sono tenute le forze di polizia che compiono le medesime indagini

2. CONSEGNA E CONTENUTO

Il verbale deve essere rilasciato al datore di lavoro, o alla persona presente all’ispezione, che deve consegnarlo tempestivamente al proprio datore di lavoro.

La nozione di datore di lavoro, non più prevista neppure per la diffida, va intesa quale sinonimo di «soggetto ispezionato».

Nel verbale va obbligatoriamente descritta l’identità dei lavoratori, il loro impiego, le attività compiute dagli ispettori ed eventuali dichiarazioni, anche difensive, rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste

3. IL RUOLO DELLA DIFFIDA

La norma prevede che si proceda alla diffida in caso di constatata inosservanza di leggi e contratti in materia di lavoro e legislazione sociale, che siano materialmente sanabili, da cui derivano sanzioni amministrative. Superando alcuni orientamenti più restrittivi, viene estesa e chiarita la possibilità di regolarizzazione ogni illecito amministrativo di lavoro, purché ciò sia possibile materialmente.

L’omissione della diffida (condizione di procedibilità) travolge i provvedimenti successivi

4. TUTTI I TRASGRESSORI OBBLIGATI

IN SOLIDO

Il personale ispettivo deve provvedere a diffidare e regolarizzare gli illeciti amministrativi sanabili, sia i trasgressori sia l’eventuale obbligato in solido. Viene meno ogni riferimento al datore di lavoro, che aveva dato origine a equivoci interpretativi, in luogo del quale si fa riferimento al trasgressore delle violazioni e all’obbligato in solido. All’azienda sanare gli illeciti potrà costare di più, in presenza di più trasgressori. Ognuno risponde personalmente dell’esattezza della regolarizzazione

5. I TERMINI PER SANARE LE INOSSERVANZE

Cambia la tempistica delle tre fasi che procedono in automatico dalla notifica del verbale. In successione, si hanno a disposizione: 30 giorni per regolarizzare gli illeciti, 15 per versare le sanzioni al minimo, 60 giorni per pagare le somme per le violazioni non sanate: tempo massimo, quindi, 105 giorni dalla notifica. Poi si procede verso la sanzione definitiva. Trascorsi i tempi di legge, gli interessati decadono dalla possibilità di sanare gli illeciti.

6. LA NOTIFICA DEL VERBALE DI

CONTESTAZIONE

All’ammissione alla procedura di regolarizzazione e alla contestazione delle violazioni amministrative si provvede esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e contestazione, notificato al trasgressore e all’obbligato in solido. Dopo la notifica, i previsti effetti discendono in “automatico”, senza più possibilità di intervento da parte dell’ispettore.

Con il collegato lavoro, agisce illegittimamente l’ispettore che vi provvede con atti separati, come poteva avvenire in precedenza.

E.M.


domenica 9 maggio 2010

CATTOLICA ASSICURAZIONI

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venerdì 7 maggio 2010

Principali Scadenze

SCADENZE AMBIENTALI


31 MAGGIO

Adempimento

Relazione annuale dei produttori di imballaggio non aderenti al CONAI o ad altro consorzio.

Scadenza del termine entro cui scade il termine per i produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI o ad altro consorzio di recupero, devono presentare al CONAI una relazione sulla gestione degli imballaggi relativa all’anno precedente.


Soggetti

Produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI ovvero ad altro consorzio di recupero ex art. 223, D.Lgs 152/2006




SCADENZE FISCALI


17 MAGGIO

Pagamento F24 IVA mensili e trimestrali, Contributi INPS/IRPEF, ENPALS

F24 rateizzazione Inail

Contributi fissi Inps gest. art/comm


30 MAGGIO

Imposta di registro


mercoledì 5 maggio 2010

SIGEA SCHERMA

Nonne e nipoti sulle pedane della Sigea

La settimana Pasquale è stata intensa in via Ercolani, al centro tecnico della Sigea: da giovedì 1 aprile si è allenata ad Imola la Nazionale Master, in vista dei campionati europei, sabato è iniziato il primo Trofeo dell’uovo di Pasqua, dedicato a schermidori al di sotto dei dieci anni. Ed è stato proprio sabato mattina che c’è stato il testa coda di età: su metà delle pedane del Centro Tecnico terminavano il collegiale i master, sull’altra metà sguainavano le spade i bimbi. Nonni e nipoti uniti in un’unica passione, la scherma, sport che si inizia a praticare a 6 anni e non si abbandona più!

lunedì 3 maggio 2010

Valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese

Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione? Riportiamo un chiarimento del Ministero del lavoro sulle modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

La normativa relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è costituita dall’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, all’art. 90, comma 1, lettera a), che rinvia all’allegato XVII.

Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art. 26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008). Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare”, per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.

M.D.


sabato 1 maggio 2010

Patentino per operatori di macchine complesse: ancora una proroga

Siglato un accordo tra Ance e Parti Sociali per lo slittamento al 1° settembre 2010 dell’obbligo del patentino per gli operatori di macchine complesse, obbligo in origine decorrente dal 1° marzo 2010.


Il patentino è stato introdotto dall’Art. 77 del CCNL: “i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE”.


In riferimento al patentino per operatori di macchine complesse sono stati firmati diversi protocolli d’intesa con il Formedil (Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia):

accordo tra Formedil e AIF (Associazione delle Imprese per le Fondazioni) firmato il 19/05/2008 relativo alla realizzazione di azioni formative volte alla qualificazione, aggiornamento e abilitazione dei lavoratori per la conduzione delle macchine complesse.

Accordo tra Formedil e ANIPA (Associazione Nazionale di Idrologia e Pozzi) firmato il 29/10/2009 e relativo all’abilitazione al patentino per operatori di macchine complesse utilizzate nella perforazione dei pozzi.


Entrambi gli accordi prevedono che il patentino dovrà:

contenere i dati del lavoratore, una fotografia e la data di scadenza,

dovrà essere revisionato nel passaggio da un’area di competenza a un’altra, va comunque rinnovato ogni 5 anni,

dovrà contenere tutti i requisiti tecnologici per evitare la contraffazione,

durata della formazione 40 ore.


Il primo accordo prevede un kit formativo per il rilascio del patentino per quei lavoratori con un’esperienza di almeno tre anni nel settore.

L’accordo prevede due percorsi di formazione in base al settore:

Macroperforazione: riservato ai lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di fondazioni speciali (perforatore grande diametro pali in CFA, esecuzione diaframmi, esecuzione pali trivellati, esecuzione pali battuti, esecuzione pali vibro infissi);

Microperforazione, riservato ai lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni (esecuzione sondaggi, esecuzione micropali, esecuzione tiranti, esecuzione infilaggi, esecuzione Jet-Grouting).


Il secondo accordo, per le maestranze del settore perforazione pozzi, prevede le attività di formazione in base ai seguenti profili di lavoratori:

con esperienza maggiore di tre anni e privo di abilitazione,

con età minima di 18 anni e in possesso di diploma o di qualifica professionale,

che necessitano di aggiornamento.

Da Punto Sicuro

E.M.