domenica 29 agosto 2010

Le responsabilità in caso di conformità delle macchine

Secondo la sentenza n.7294 del 23/02/2010 della Cassazione Sezione IV Penale non vi è un automatismo fra la presenza della dichiarazione di conformità CE di una macchina e l’esenzione da responsabilità da parte del datore di lavoro utente per un infortunio occorso in carenza di sicurezza della macchina stessa.


Il legale rappresentante di una società è stato tratto in giudizio davanti ad un Tribunale per avere provocato ad un dipendente della società, per colpa un infortunio sul lavoro, lesioni personali gravi consistite nello schiacciamento della mano destra e nella successiva amputazione del secondo, terzo e quarto dito della stessa mano. Il lavoratore era addetto all’utilizzo di una macchina che serviva a produrre i piani di lavoro delle cucine componibili e durante lo stesso, mentre effettuava una operazione di pulizia della tramoggia di carico al fine di sostituire la colla in grani utilizzata per l’operazione di incollaggio, per poter recuperare una penna caduta nel contenitore inseriva, istintivamente, la mano destra sul fondo dello stesso per cui veniva schiacciata tra il pistone in avanzamento e la struttura interna del contenitore. A seguito delle indagini la tramoggia di carico era risultata essere sprovvista all’imbocco di un dispositivo di protezione che è stato invece sistemato solo successivamente all’incidente in esame.

Il Tribunale ha dichiarato il legale rappresentante della società responsabile di lesioni colpose e di non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee ai fini della sicurezza.

Contro la decisione del Tribunale il responsabile legale della società ha fatto dapprima ricorso alla Corte di Appello che ha confermata però la sentenza di condanna e quindi alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza stessa. Fra le varie motivazioni addotte l’imputato ha fatto osservare di essersi attenuto nella circostanza alle norme di diligenza e di perizia specifiche e che comunque l’infortunio non si sarebbe potuto evitare attraverso la puntuale osservanza di tali norme di diligenza in quanto lo stesso era da ricondurre piuttosto ad una condotta anomala ed eccezionale del lavoratore rispetto ad un rischio del macchinario non individuabile da parte del datore di lavoro. L’imputato ha messo altresì in evidenza di essersi affidato ragionevolmente ad un corretto comportamento da parte della ditta venditrice dell’apparecchiatura presso la quale è successo l’infortunio fondato essenzialmente sulla rispondenza della macchina stessa alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, come attestato dalla dichiarazione di conformità CE che la accompagnava.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’imputato ed ha confermato la sua condanna. La stessa Corte ha ribadito le osservazioni già fatte dai giudici della Corte di Appello ponendo in evidenza che il grave infortunio si era verificato a causa della condotta dell’imputato che avrebbe dovuto prendere tutte le iniziative possibili al fine di garantite agli addetti al macchinario utilizzato dall’infortunato di lavorare in condizioni di sicurezza. Poneva in evidenza, altresì, che anche le indicazioni fornite dal costruttore-venditore del macchinario in oggetto avevano evidenziata la possibilità del rischio del verificarsi di accadimenti quali quello occorso all’infortunato, rischio che poteva essere facilmente eliminato con le precauzioni che sono state poi effettivamente prese successivamente all’infortunio allorquando a protezione della tramoggia era stata apposta all’imboccatura dal datore di lavoro una griglia fissa.


La Corte, pur prendendo atto che l’imputato aveva acquistato un prodotto marcato CE e munito della relativa certificazione di conformità, ha affermato in merito che “non vi è automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e l’esenzione di responsabilità da parte del datore di lavoro allorquando, come nella fattispecie di cui è processo, il ‘vizio’ del macchinario, lungi dall’essere occulto e invisibile, era addirittura correttamente evidenziato nelle indicazioni fornite dal costruttore-venditore che richiamava l’attenzione del datore di lavoro-acquirente, con ciò mostrando una grande serietà, sulla possibilità, in considerazione delle caratteristiche strutturali del macchinario, del rischio, peraltro facilmente eliminabile, del verificarsi di eventi pericolosi”.


In merito alla condotta dell’infortunato ritenuta dall’imputato imprudente e negligente e che si sarebbe inserita in un contesto anomalo ed eccezionale, comunque tale da interrompere il nesso di causalità, la Sez. IV ha fatto rilevare invece che l’attività della persona offesa serviva ad individuare la colla meglio rispondente alle esigenze della lavorazione e che quindi anche la manovra da cui è derivato l’evento lesivo, posta in essere dal lavoratore e tesa a recuperare una penna caduta all’interno del contenitore, pur imprudente, non poteva certo essere ritenuta estranea alle mansioni al medesimo affidate, così da poter essere definita abnorme e/o imprevedibile. “D’altronde”, conclude la Suprema Corte, “il datore di lavoro ha l’obbligo di prendere tutte le misure necessarie per consentire al suo dipendente di lavorare in condizioni di sicurezza, proteggendolo quindi anche da comportamenti imprudenti che egli può porre in essere nell’esercizio delle sue mansioni”.

M.D.


giovedì 26 agosto 2010

Stress da lavoro-correlato

Entro il 1° agosto 2010 tutte le aziende dovranno adempiere agli obblighi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato.

Lo stress lavoro-correlato rientra nella valutazione dei rischi in quanto vi è un’accertata incidenza sulla salute dei lavoratori

Tra i fattori da analizzare ai fini dell’individuazione di problemi di stress lavoro-correlato, l’art. 4, comma 2, dell’accordo interconfederale del 3 ottobre 2004, evidenzia:

l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);

le condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.);

la comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.);

la presenza di fattori soggettivi quali tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti ecc.

La sanzione prevista per la mancata valutazione di tale rischio prevede l’ammenda da 5 a 15 mila Euro e l’arresto da 4 a 8 mesi.


La Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato in data 24 giugno 2010 l’Emendamento n. 8.67 che potrebbe modificare l’articolo 8 comma 12 del decreto legge 78/2010 (manovra economica), riguardante il rinvio al 31.12.2010 della valutazione del rischio stress lavoro correlato per le Amministrazioni Pubbliche.

L’Emendamento n. 8.67 propone:

Al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono aggiunte le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato».

Esiste quindi la possibilità che il differimento al 31 dicembre 2010 della valutazione del rischio stress lavoro correlato venga esteso a tutte le aziende se il disegno di legge contenente l’emendamento sarà approvato in questa forma dall’Aula del Senato e della Camera dei Deputati.


Fino ad allora le aziende dovranno attenersi alla scadenza del 1 agosto 2010 come termine di applicazione delle disposizioni relative alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

E.M.


martedì 24 agosto 2010

Igiene dei prodotti alimentari: nuove linee guida

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2010 n. 121 dopo un lungo periodo di gestazione le nuove «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari».

Si tratta dell’Accordo firmato il 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (n. 59/CSR), che dà attuazione del cosidetto pacchetto igiene in attuazione dei regolamenti comunitari n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e dalla Direttiva n. 2002/99.


Le nuove «Linee guida sono state predisposte in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome ed hanno l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all’applicazione del Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, nonché di precisare alcune parti del Regolamento che danno facoltà agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.


L’autorizzazione igienico-sanitaria verrà gradualmente sostituita con una denuncia di inizio attività semplice o differita, a seconda dell’attività che si intende esercitare.

Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria.

Esso si applica inoltre al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.

Si ribadisce che la DIA sostituisce le varie autorizzazioni o nulla-osta di carattere sanitario, ma non quelle di tipo amministrativo (per es. le licenze commerciali), per le quali ci si dovrà rivolgere al Comune competente.

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004.

Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento (unità di impresa alimentare) posto sotto il suo controllo.


Il Regolamento n. 852/2004 esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore.


Tra le novità, segnaliamo la presenza di un nuovo capitolo, denominato AMBITI PARTICOLARI DI SEMPLIFICAZIONE

Rientrano nell’ambito di applicazione di tale normativa anche le rivendite di generi di monopolio che effettuano la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Pertanto il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne derivano.


Al fine di facilitare l’esercizio legittimo delle proprie attività, nell’accordo si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (tra cui: gli esercizi annessi ai distributori di carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie:


obbligo di registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione o Provincia Autonoma in base alle indicazioni delle presenti linee-guida;

conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;

mantenimento delle registrazioni inerenti l’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l’individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.


Per quanto riguarda i distributori automatici è necessario prevedere la sola registrazione a mezzo Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) effettuata da parte dell’impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici alla ASL dove l’impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato l’elenco delle postazioni (compreso di indirizzo) dove i distributori sono collocati.

Nei casi di installazione di distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, i quali seguono una normativa specifica) in Comuni diversi da quello in cui l’impresa ha il proprio stabilimento, anche nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una DIA, ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.

M.D.


domenica 22 agosto 2010

Modelli 231


Servono modelli specifici per la sicurezza del lavoro. In caso contrario l`impresa rischia grosso perché la magistratura potrà sanzionarla con misure anche molto gravi. Perché nella materia della tutela delle condizioni di sicurezza le imprese hanno un interesse diretto, non fosse altro che per ragioni di risparmio economico, ad aggirare gli obblighi previsti dalla normativa.


A fornire queste indicazioni è la prima sentenza che ha condannato un`impresa (si tratta della società di logistica delle Ferrovie dello Stato) per il reato di omicidio colposo ascrivibile sul piano penale ai suoi dipendenti. A pronunciarla è stato il tribunale di Trani occupandosi della sciagura che il 3 marzo del 2008 costò la vita a 5 persone durante la pulizia di una cisterna. La sentenza che, vista la gravità del fatto, ha punito l`impresa praticamente con il massimo della pena pecuniaria che può essere inflitta (1 milione mezzo di euro) scioglie alcuni dei dubbi che erano stati sollevati da quando, nel 2007, la responsabilità delle imprese per reati commessi da dipendenti venne estesa ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme a presidio della sicurezza del lavoro.


Per i giudici, quanto alla compatibilità tra responsabilità amministrativa e reati colposi, va sottolineato come non è stata considerata con attenzione la circostanza che l`omicidio colposo e le lesioni sono reati di evento e «scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se, da un lato la morte o le lesioni rappresentano l`evento, dall`altro proprio la condotta è il fatto colposo». Ne deriva che quando nel realizzare la condotta il dipendente agisce nell`interesse dell`ente, la responsabilità di quest`ultimo è sicuramente possibile.


Stessa conclusione poi per quanto riguarda il profilo del vantaggio. E allora, se il fatto criminale rappresenta il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, è agevole sostenere, sottolinea la pronuncia, che la mancata adozione di queste misure ha garantito un vantaggio alla società, per esempio nella forma di un risparmio di costi. La pronuncia si concentra poi sul problema dei modelli e della prevenzione dei reati. Una delle società coinvolte aveva, in sede difensiva, sostenuto l`equiparazione tra i documenti di valutazione rischi e i modelli che possono essere utilizzati come esimente sulla base di quanto stabilito dal decreto 231. Una tesi che però è stata respinta dal giudice. Anche se è possibile che ci siano delle parziali sovrapposizioni, «è chiaro che il modello teso ad escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti a incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e sull`osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze».


A questi aspetti deve poi essere aggiunto il fatto che il modello 231 deve contenere anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie da utilizzare per impedire la commissione di reati. Altra differenza fondamentale è quella dei destinatari. Il modello 231 non si rivolge in primo luogo ai soggetti esposti al rischio, quanto piuttosto a coloro che nell`ambito dell`organizzazione aziendale sono più esposti al pericolo di commettere reati colposi e di provocare quindi la morte o le lesioni, sollecitandoli ad adottare standard operativi tali da scongiurare o ridurre la responsabilità dell`impresa.


Dalla lettura del modello della società condannata, però, il giudice rileva una serie di gravi carenze su un aspetto cruciale, quello dei rapporti con imprese terze. Per il magistrato di Trani è chiaro che il controllo dei rischi non può esaurirsi nell`ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società, ma deve essere esteso anche all`osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano, direttamente o indirettamente, in contatto con le attività a rischio dell`impresa.

venerdì 20 agosto 2010

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