A seguito del terremoto verificatosi in Emilia Romagna l’Inail riconosce che i lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa sono da considerarsi a tutti gli effetti vittime del lavoro.
E’ stata una decisione non scontata, poiché il Testo Unico dell’Inail, del 1965, non include le calamità naturali come fattore che possa far scattare, in caso di danno al lavoratore, il risarcimento dell’Istituto. Tant’è che nei primi anni di applicazione del Testo Unico, non si consideravano morti sul lavoro i deceduti a causa di calamità naturali, benché essi si trovassero sul luogo di lavoro al momento del decesso. L’ interpretazione della normativa antinfortunistica consente oggi di poter dire che in tali casi i lavoratori coinvolti si sono trovati nella condizione di un rischio sì “generico”, ma aggravato dal fatto che si trovavano in un luoghi di lavoro, le cui strutture hanno ceduto a causa del sisma”.
Pertanto, i lavoratori deceduti in occasione del terremoto in Emilia, sono da considerarsi, alla luce dell’evoluzione dell’interpretazione del Testo Unico, deceduti sul lavoro, le cui famiglie possono rivolgersi ai patronati per ottenere la rendita ai superstiti.
Lo stesso vale per i lavoratori/trici eventualmente rimasti/e feriti/e. In tal caso si tratterà di aprire una pratica di infortunio sul lavoro.
M.D.
M.D.