mercoledì 17 ottobre 2012

Carenze antinfortunistiche e strutturali: ne risponde il datore di lavoro

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità di due fratelli soci di una società li ha condannati per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di un lavoratore dipendente nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata successivamente riformata parzialmente dalla Corte d’appello che ha rivisto le pene concedendo a tutti e due gli imputati le attenuanti generiche. Vediamo la dinamica dell’infortunio: mentre il lavoratore si trovava sul tetto in eternit di un capannone per sostituire alcune lastre danneggiate è caduto al suolo a seguito della rottura di una di queste lastre decedendo. Agli imputati era stato mosso l’addebito, nelle loro vesti di datori di lavoro, di non aver apprestato le cautele atte a garantire la sicurezza della lavorazione e di non aver formato correttamente il dipendente in funzione dello specifico incarico assegnatogli, trattandosi di un operaio con qualifica di falegname.

I due imputati hanno fatto ricorso in cassazione sostenendo il primo di aver rassegnate le dimissioni in epoca anteriore al fatto, sebbene esse non fossero state accettate, e che non si era intromesso in alcun modo nella direzione dell’attività lavorativa che era affidata a suo fratello. Lo stesso ha sostenuto inoltre che il giorno dell’infortunio era assente dalla scena del fatto in quanto convalescente per un precedente incidente e che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, all’interno dello stabilimento si era provveduto ad innalzare un ponteggio per sostituire alcune lastre di copertura del tetto che erano state danneggiate dalle intemperie. L’operazione di riparazione, ha sostenuto ancora il secondo imputato, era stata compiuta dalla vittima operando dall’interno del capannone e senza salire sul tetto e che al termine dei lavori il ponteggio era stato smontato per cui arbitrariamente il lavoratore infortunato si era portato successivamente sul tetto, forse per recuperare alcuni attrezzi che vi aveva deposto, e, posto un piede su una lastra in eternit che si era rotta, era caduto al suolo. Secondo lo stesso quindi il lavoro era stato eseguito in sicurezza e la vittima, con la sua condotta arbitraria e sconsiderata, aveva innescato un fattore causale interruttivo del nesso causale.

Circa le responsabilità penali la Sez. IV ha posto in evidenza che, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., gli imputati, nella loro veste di datori di lavoro, erano entrambi gravati da posizione di garanzia ed inoltre che il lavoratore era operaio generico addetto alla falegnameria, mansione del tutto diversa da quella inerente alla riparazione del tetto, per la quale non aveva alcuna formazione specifica. “D’altra parte”, ha proseguito la Corte suprema, “le modalità della lavorazione in corso erano dettate dalla scelta aziendale di risparmiare compiendo in proprio un’attività di ripristino rischiosa ed estranea alle mansioni dei dipendenti” per cui “si è dunque in presenza di una scelta strutturale e non contingente che coinvolge, conseguentemente, la responsabilità di tutti gli imputati” compreso il fratello assente, nella sua qualità di socio e consigliere, e che non aveva posto in essere alcuna delega di funzioni.

In merito al comportamento del lavoratore la Sez. IV ha sostenuto, inoltre, che sebbene non fosse emerso chiaramente il motivo per il quale la vittima si era portata nuovamente sul tetto, non vi era dubbio che tale condotta aveva avuto luogo in relazione al compito affidatogli dai datori di lavoro e che in ogni caso, anche se il lavoratore infortunato fosse tornato sul tetto di sua iniziativa, il fatto non era da considerare eccezionale o imprevedibile e tale da escludere la responsabilità dei datori di lavoro, in quanto si era trattato di attività connessa alla riparazione in quota che gli era stata affidata, oltre al fatto che era stato accertato un grave deficit di formazione, informazione e vigilanza da parte dei datori di lavoro stessi nei confronti di un dipendente privo di competenze specifiche.

“Risulta quindi correttamente argomentata l’inferenza finale”, ha proseguito la Sez. IV, in quanto “le lavorazioni avvenivano in modo pericoloso ed incauto per effetto di una dissennata scelta aziendale volta a minimizzare i costi procedendo in economia, in assenza di impalcature e procedure appropriate nonché utilizzando personale per nulla formato a governare l’altissimo rischio connesso alla circolazione su un tetto costituito da fragili lastre di eternit”. “Trattandosi non di fatto occasionale ma di scelta aziendale”, ha quindi concluso la suprema Corte, “correttamente è stata ravvisata la responsabilità di tutti i ricorrenti”.

M.D.

lunedì 15 ottobre 2012

Lavoratori deceduti nel sisma

A seguito del terremoto verificatosi in Emilia Romagna l’Inail riconosce che i lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa sono da considerarsi a tutti gli effetti vittime del lavoro. 

Si tratta di una decisione molto importante che consentirà ai familiari delle vittime del terremoto di poter accedere agli indennizzi e ai risarcimenti previsti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Questo è quanto ha comunicato il direttore dell’Istituto assicuratore di Modena, Maurizio Mazzetti, nel corso di una riunione straordinaria del Comitato provinciale dell’Inail.

E’ stata una decisione non scontata, poiché il Testo Unico dell’Inail, del 1965, non include le calamità naturali come fattore che possa far scattare, in caso di danno al lavoratore, il risarcimento dell’Istituto. Tant’è che nei primi anni di applicazione del Testo Unico, non si consideravano morti sul lavoro i deceduti a causa di calamità naturali, benché essi si trovassero sul luogo di lavoro al momento del decesso. L’ interpretazione della normativa antinfortunistica consente oggi di poter dire che in tali casi i lavoratori coinvolti si sono trovati nella condizione di un rischio sì “generico”, ma aggravato dal fatto che si trovavano in un luoghi di lavoro, le cui strutture hanno ceduto a causa del sisma”.
Pertanto, i lavoratori deceduti in occasione del terremoto in Emilia, sono da considerarsi, alla luce dell’evoluzione dell’interpretazione del Testo Unico, deceduti sul lavoro, le cui famiglie possono rivolgersi ai patronati per ottenere la rendita ai superstiti.
Lo stesso vale per i lavoratori/trici eventualmente rimasti/e feriti/e. In tal caso si tratterà di aprire una pratica di infortunio sul lavoro.

M.D.

venerdì 12 ottobre 2012

Scherma

IL CENTRO TECNICO IN FESTA

Dopo tanti chilometri percorsi in tutta Italia per raggiungere i luoghi di gara, la Sigea Scherma ha festeggiato “in casa” la fine della stagione sportiva 2011/2012 invitando atleti, genitori, tecnici e collaboratori al Centro Tecnico di Via Ercolani per una grande festa di fine anno.

In particolare il presidente Lorenzo Muscari ha ripercorso i momenti salienti della stagione sportiva appena conclusa premiando i finalisti a gare nazionale e Campionati.

SALVEZZA IN A2 PER LA SQUADRA MASCHILE DI SPADA

Ancora note positive per la spada della Sigea Scherma Imola che ad Ancona vede la squadra di spada maschile riconfermare la serie A2.

In occasione della Coppa Italia Nazionale Assoluti a squadre A2 sono scesi in pedana Giuliano Pianca, reduce dall’esperienza positiva degli Europei in terra svedese, Alessio Volta, Niccolò Sama e Marco Banchieri che hanno messo a dura prova squadre del calibro di Pavia, Torino e Roma con un’ottima prestazione. In girone con le squadre più forti d’Italia, la squadra imolese vince un assalto tiratissimo contro Torino, che poi salirà in A1, e perde contro Pavia e Roma.

mercoledì 10 ottobre 2012

RSPP e lavoratori a progetto

In molte aziende sono presenti contemporaneamente lavoratori dipendenti e lavoratori a progetto o similari che svolgono la propria attività nell’ambito dell’azienda stessa. La normativa prevede, tra gli altri, l’obbligo di nominare il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Questo obbligo, così come gli altri previsti dal D.Lgs. 81/08, rimane tale anche nel caso in cui operino solo ed esclusivamente lavoratori a progetto o similari.

Si riporta la definizione di lavoratore indicata nel Testo unico:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, ……., il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento……., l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video termina, ….. i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Quindi il committente datore di lavoro è tenuto anche nei confronti dei lavoratori a progetto ad applicare integralmente tutte le disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche nel caso che nell’azienda operino solo tali tipologie di lavoratori ed è tenuto, quindi, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, a sottoporre se necessario i lavoratori a progetto alla sorveglianza sanitaria, a fornire agli stessi i necessari D.P.I, ecc ed è tenuto quindi in definitiva, in risposta al quesito formulato, ad istituire il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ed a designare il responsabile del servizio stesso oppure ad optare, se ne sussistono le condizioni, per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.

M.D.

lunedì 8 ottobre 2012

Detrazioni adeguamento antisismico

E’ stato approvato dal parte del Governo l’ ordine del giorno che apre le porte a un possibile allargamento delle detrazioni fiscali del 55% per interventi di efficientamento energetico del costruito anche a lavori di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio esistente.

Ricordiamo infatti che gli incentivi fiscali previsti dal Decreto Crescita per interventi di ristrutturazione edilizia passeranno dal 36% al 50% a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2013.

Cambierà ovviamente anche la disciplina sugli incentivi per interventi di risparmio energetico sul costruito che rimarrà pari al 55% fino al 31 dicembre 2012, per poi livellarsi al 50% dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 .

Nell’ordine del giorno approvato, inoltre, il Governo si impegna anche a rivedere anche i limiti imposti dal patto di stabilità per permettere agli enti locali che abbiano risorse disponibili di avviare l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici, a partire dalle scuole.

M.D.

venerdì 5 ottobre 2012

Riforma del lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 la Legge 92/2012 (riforma Fornero) che riscrive le norme per i contratti flessibili e per le procedure di licenziamento.

La riforma entrerà in vigore dal 18 luglio 2012, ma la decorrenza di molti istituti è piuttosto complessa e prevede tempi diversi.

Le nuove regole per i contratti a termine si applicano da subito, mentre per i contratti formativi i tempi sono scadenziati. Anche per i nuovi contratti con possessori di partita IVA saranno soggetti, da subito, alle nuove regole pensate per contrastare gli abusi, mentre i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 potranno restare immuni dalla riforma fino al 18 luglio 2013.

Con particolare attenzione alle collaborazioni continuative, l’entrata in vigore della riforma imporrà una maggiore attenzione alla redazione dei progetti, che dovranno essere specifici e non interessare l’oggetto sociale dell’impresa.

mercoledì 3 ottobre 2012

Responsabilità solidale del committente anche per l’IVA

Nella responsabilità solidale del committente in caso di appalto ora sono stati inseriti anche i debiti fiscali.

Il decreto fiscale (Dl 16/2012) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.
Va da sé che la nuova norma è molto penalizzante per il committente che si può sottrarre da questo obbligo solo se riesce a provare di aver adottato «tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». Il committente, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge anche come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall’appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell’appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori.

Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.
Rimarchiamo che la responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l’articolo 26 del D.L.gs. 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall’Inail. Per ridurre i tanti possibili obblighi in capo a committente il decreto semplificazioni (Dl 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell’impresa appaltatrice.
Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente preteso, senza successo, il pagamento dei debiti con il patrimonio del debitore.

M.D.

lunedì 1 ottobre 2012

Proroga autocertificazione Rischi

Su SIGEA INFORMA n. 05 del maggio 2012 è stata indicata la scadenza del 30 giugno 2012 come termine di conclusione per la possibilità, per le piccole aziende (fino a 10 lavoratori), di autocertificare la valutazione dei rischi, senza redigere il documento di cui agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Successivamente all’invio in stampa del giornale, in data 14 maggio 2012, è stato pubblicato il Decreto Legge 57 che ha prorogato tale termine al 31/12/2012.

Tuttavia occorre tenere presente che un Decreto Legge, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , perde efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Ciò significa che se entro il 14 Luglio 2012 non dovesse essere approvato dal Parlamento il Decreto avrà perso efficacia fin dall’inizio

La Camera dei Deputati, il 7 giugno 2012, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Rimaniamo in attesa di ulteriori approvazioni e pubblicazioni in Gazzetta.

M.D.