mercoledì 10 ottobre 2012

RSPP e lavoratori a progetto

In molte aziende sono presenti contemporaneamente lavoratori dipendenti e lavoratori a progetto o similari che svolgono la propria attività nell’ambito dell’azienda stessa. La normativa prevede, tra gli altri, l’obbligo di nominare il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Questo obbligo, così come gli altri previsti dal D.Lgs. 81/08, rimane tale anche nel caso in cui operino solo ed esclusivamente lavoratori a progetto o similari.

Si riporta la definizione di lavoratore indicata nel Testo unico:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, ……., il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento……., l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video termina, ….. i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Quindi il committente datore di lavoro è tenuto anche nei confronti dei lavoratori a progetto ad applicare integralmente tutte le disposizioni di prevenzione e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche nel caso che nell’azienda operino solo tali tipologie di lavoratori ed è tenuto, quindi, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, a sottoporre se necessario i lavoratori a progetto alla sorveglianza sanitaria, a fornire agli stessi i necessari D.P.I, ecc ed è tenuto quindi in definitiva, in risposta al quesito formulato, ad istituire il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ed a designare il responsabile del servizio stesso oppure ad optare, se ne sussistono le condizioni, per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.

M.D.