martedì 30 marzo 2010

Direttiva Macchine: pubblicato D.Lgs. 17/2010

Il 6 marzo entrerà in vigore il D.Lgs. 17/2010

Il D.Lgs. 17/2010 è stato pubblicato sul S.O. n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010.

Il D.Lgs. 17/2010 abroga il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

M.D.


lunedì 29 marzo 2010

Sicurezza negli appalti: art. 26 del D.Lgs. n. 81/08

Ogni appaltatore, come qualsiasi altro datore di lavoro, ha il dovere di provvedere alla tutela della salute e della integrità fisica dei propri lavoratori. La cooperazione del committente non si può intendere come obbligo da parte di questi di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui l’appaltatore non adotta le misure previste a tutela dei suoi lavoratori.

L’obbligo di cooperazione del committente con l’appaltatore è limitato alla attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto della esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti del committente che su quelli dell’appaltatore. Ne consegue che, qualora l’attività dell’appaltatore possa svolgersi in una zona o settore separato senza che i rischi si possano estendere fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest’ultimo non ha nessun motivo di intervenire sull’appaltatore per esigere il rispetto della normativa surrogandosi allo stesso quando non vi provveda.

Questo è quanto derivato dalla lettura della sentenza della Sez IV della Corte di Cassazione penale, e costituisce un utile insegnamento utile per stabilire i termini della applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e relativo agli obblighi inerenti i contratti di appalto, d’opera e di somministrazione ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La sentenza si riferisce ad un infortunio mortale occorso ad un socio lavoratore di una cooperativa durante alcuni lavori, condotti in appalto, di manutenzione e di pulizia di un capannone di proprietà della società committente. Il lavoratore, mentre era intento sul tetto del capannone a pulire la parte esterna di una canna fumaria operando al di fuori della passerella di camminamento e senza l’imbracatura e la relativa fune di trattenuta, precipitava dall’alto al suolo nel momento in cui metteva i piedi su di un instabile pannello in vetroresina. Per tale infortunio il Tribunale aveva individuata la responsabilità nella figura del presidente della cooperativa per aver omesso, in violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, di fornire al lavoratore le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro e per aver omesso di esigere che lo stesso osservasse le norme di sicurezza. Il Tribunale, con la medesima sentenza, assolveva invece il committente dei lavori dati in appalto ritenendo che lo stesso, avendo adempiuto al dovere di informare l’infortunato dei rischi specifici nell’ambiente di lavoro, avesse esaurito i suoi compiti e non ritenendo che fosse estesa anche al committente la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche relative ai rischi specifici e propri dell’attività dell’impresa appaltatrice.

M.D.


domenica 28 marzo 2010

Redazione POS per le imprese fornitrici

Il dubbio riguardante l’obbligo o meno da parte delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di redigere i piani operativi di sicurezza (POS) è spesso al centro di numerose discussioni anche a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106 con cui si è tentato di fornire i necessari chiarimenti.


Secondo quanto stabilito dall’articolo 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.

Con il comma 1 bis introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato precisato che “La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato aggiunto inoltre che “in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” il quale, come è noto, ha fissato degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.


Va chiarito che anche se l’impresa di fornitura di materiali ed attrezzature non abbia l’obbligo in presenza di una mera fornitura di redigere il piano operativo di sicurezza è tenuta comunque a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 26, consistenti nella reciproca informazione da parte del datore di lavoro committente e di quello “ospitato” sui rischi presenti nel luogo di lavoro (comma 2 lettera b), nella cooperazione ed attuazione delle misure di sicurezza (comma 2 lettera a), nel coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori durante le operazioni di fornitura (comma 2 lettera b) nonché nella sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (comma 3) che, come è noto e come indicato nello stesso articolo 96 comma 2, così come modificato dal decreto correttivo del Testo Unico, è necessario redigere in caso di mancanza di redazione del piano operativo di sicurezza.

M.D.


sabato 27 marzo 2010

Patentino per operatori

Per le imprese edili, oltre all’obbligo di formare i nuovi assunti, senza pregresse esperienze lavorative nel settore delle costruzioni, prima dell’inserimento in cantiere con 16 ore di formazione, un’altra rilevante novità è relativa al patentino per operatori di macchine complesse come indicato nell’allegato 18 dell’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale che integra l’articolo 77: i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.

L’obbligo che doveva partire dal 1° luglio 2009, è stato posticipato al 1° marzo 2010, a seguito di un accordo sottoscritto tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali nazionali Feneal/UIL, Filca/CISL, Fillea/CGIL.

M.D.


venerdì 26 marzo 2010

Mozziconi di sigaretta: rifiuto tossico radioattivo

Finora lo studio dei danni prodotti dal fumo ha riguardato esclusivamente i prodotti della frazione fumata e i danni diretti per la salute dell’uomo. Sono oltre 4000 gli elementi tossici e nocivi residui della combustione della sigaretta e tra questi, anche se poco pubblicizzati, vi è la presenza di sostanze radioattive. La sostanza radioattiva in questione è il Polonio 210 che emette radiazioni alfa. È un elemento altamente cancerogeno ed è il maggior responsabile della cancerogenesi soprattutto a livello polmonare. Pensate che il danno biologico per esempio di un fumatore che fuma 20 sigarette al giorno per un anno equivale al danno biologico di 300 radiografie.

Il filtro e la parte che rimane incombusta, in realtà raccolgono il 50% delle sostanze nocive e degli elementi tossici sprigionati dalla combustione di una sigaretta. Ma se il fumo, attivo e passivo, è considerato agente cancerogeno, perché la “cicca” no?

Se il carico nocivo di una singola “cicca” è basso, occorre invece calcolare l’impatto dei 72 miliardi di “cicche” prodotte ogni anno in Italia dai 13 milioni di fumatori, che significano circa 195 milioni di “cicche” al giorno gettate nell’ambiente insieme al loro carico inquinante, e ad un quantitativo di cenere di circa 3600 tonnellate l’anno. Un disastro per il nostro ambiente!


Accendere una sigaretta significa immettere in ambiente più di 4000 sostanze chimiche ad azione irritante, nociva, tossica, mutagena e cancerogena. Una parte di queste sostanze chimiche resta nel filtro e va a contaminare quella parte di sigaretta non fumata che comunemente chiamiamo “cicca” o mozzicone. Nelle “cicche” quindi è possibile trovare moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro. Sulla base della normativa inerente la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose le “cicche” di sigarette dovrebbero essere classificate come un rifiuto pericoloso per l’ambiente e come tale trattate. Contrariamente a questo principio, invece, le “cicche” vengono immesse in ambiente senza nessun criterio e nessuna precauzione.

M.D.


giovedì 25 marzo 2010

Ambiente: scarichi idrici

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 febbraio scorso il disegno di legge n.s. 1755 recante “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”. Il decreto modifica l’art. 137, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prevedendo la sanzione penale solo nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali non rispetti i valori limite relativi ad una delle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, ossia una sostanza pericolosa; mentre lo scarico di acque reflue industriali riguardanti le sostanze non comprese in tale allegato sarà punito con la sola sanzione amministrativa.

Il comma 5 dell’art. 137 è stato quindi modificato e prevede che in caso di superamento dei valori limite indicati nella tabella 3 delle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali e i valori limite indicati nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto per quanto riguarda gli scarichi sul suolo, sia punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.

M.D.


mercoledì 24 marzo 2010

SISTRI: proroga delle scadenze

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/2010 il Decreto 15/02/2010 che entra in vigore dal 28 febbraio 2010 e apporta modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 recante Istituzione sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.


Le modifica più importante è la seguente:


Iscrizione al SISTRI entro il 01/03/2010 prorogata di 30 giorni per:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’ art.212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (trasportatori in conto proprio dei rifiuti) con più di 50 dipendenti
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art.184, comma 3, lettere c),d), e g) del DLgs 152/2006 con più di 50 dipendenti (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
  • i commercianti e gli intermediari
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
  • le imprese di cui all’ art. 212, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
  • i soggetti di cui all’ art.5, comma 10 del decreto 17 dicembre 2009 ovvero terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale.


Iscrizione al SISTRI tra il 13/02/2010 e il 29/03/2010 prorogata di 30 giorni per:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’ art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 (trasportatori in conto proprio dei rifiuti) – che hanno fino a 50 dipendenti
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che hanno tra 50 e 11 dipendenti.


Altre modifiche riguardano le tempistiche minime relative alla comunicazione al SISTRI da effettuare prima della movimentazione dei rifiuti sia da parte dei produttori che dei trasportatori e nello specifico i tempi minimi di comunicazione sono stati ridotti da 8 a 4 ore per i produttori e da 4 a 2 ore per i trasportatori. E’ stato inoltre specificato che in caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, l’area di movimentazione deve essere compilata, sul SISTRI, prima della movimentazione del rifiuto stesso; non vengono quindi fornite indicazioni di tempi minimi da rispettare.

M.D.


giovedì 11 marzo 2010

Collaborano con Sigea...

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Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/626477
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Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi, n. 7 - 40059 Medicina (BO)
Tel. 051/857525
Sito Internet. www.contabilitaeservizi.it
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CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5 - 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051/843811
Sito Internet. www.cststudio.it
E-mail. info@cststudio.it

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A - 40059 Medicina (BO)
Tel. 051/850634
E-mail. argentesivanda@libero.it

Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/28418

GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7 - 40133 Bologna (BO)
Tel. 051/388964
E-mail. gisaorganizzazione@email.it
gisaformazione@email.it

L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/641828
E-mail. info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2 - 40137 Bologna (BO)
Tel. 051/300000
E-mail. studio300000@libero.it

Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79 - 40059 Medicina (BO)
Tel. 051/6970781
E-mail. mirnaschiassi@libero.it

Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO):
Via La Malfa, n. 33/2 - Tel. 0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12 - Tel. 051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2 - Tel. 051/4211299
E-mail. info@olimpiagestsport.com

Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4 - 40066 Pieve di Cento (BO)
Tel. 051/973710

Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6 - 40139 Bologna (BO)
Tel. 051/548856
E-mail. raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/30816

Rag. Davide Busi Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4 - 40128 Bologna (BO)
Tel. 051/324206

Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051/6951230
E-mail. cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/35024
E-mail. baldassarri@imolanet.com

Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/6320074
E-mail. mangini@studio-mf.it




Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/35024
E-mail. info@studiotellarini.com

Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C - 40132 Bologna (BO)
Tel. 051/401334
E-mail. studiocalzati@libero.it

Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/32387
E-mail. studiodonati@fastmail.it

Studio Dott. Giacomino Dal Monte
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Emilia, n. 116 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/30614
E-mail. francesco@studiodalmonte.com

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7 - 40141 Bologna (BO)
Tel. 051/475933
E-mail. giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it

Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/28616
E-mail. info@martiniegeminiani.com

Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/611411

Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2 - 40121 Bologna (BO)
Tel. 051/242610
E-mail. segreteria@studioassbortolotti.it

Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22 - 40137 Bologna (BO)
Tel. 051/444114
E-mail. adlefons@tin.it

Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051/942660
E-mail. b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

mercoledì 10 marzo 2010

Novita’ nel campo dei rifiuti: SISTRI


SISTRI - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il D.M. 17 Dicembre 2009, pubblicato nella GU del 13 Gennaio 2010, che istituisce il SISTRI ovvero il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L’entrata in vigore del SISTRI determinerà dei cambiamenti nella modalità di gestione della documentazione inerente i rifiuti;infatti permetterà di eliminare la carta per svolgere tutto in modalità digitale.

Soggetti obbligati all’ iscrizione al SISTRI:
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art.184, comma 3 lettere c),d) e g) del DLgs 152/2006, con più di dieci dipendenti. ( ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi )
le imprese di cui all’ art.212, comma 5, del DLgs n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali ovvero i trasportatori professionali
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’ art. 212, comma 8, del DLgs 152/2006.( le imprese che hanno fatto l’ iscrizione “light” all’ Albo gestori ambientali )
i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
Operatori del trasporto intermodale
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa al
SISTRI:
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art. 184, comma 3, lettere c),d) e g), del DLgs 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
Gli imprenditori agricoli di cui all’ art.2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’ art.184, comma 3, lettere c),d) e g), del DLgs 152/2006.
Le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’ art.212, comma 8, del DLgs 152/2006.

Modalità di iscrizione al SISTRI
Iscrizione entro il 01/03/2010 per :
produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’ art.212, comma 8 del DLgs 152/2006 ( trasportatori in conto proprio dei rifiuti) – con più di 50 dipendenti
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art.184, comma 3, lettere c),d), e g) del DLgs 152/2006 con più di 50 dipendenti (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
i commercianti e gli intermediari
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
le imprese di cui all’ art. 212, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
i soggetti di cui all’ art.5, comma 10 del decreto 17 dicembre 2009 ovvero terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale.

Iscrizione tra il 13/02/2010 e il 29/03/2010 per:
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’ art. 212, comma 8, del DLgs 152/2006 ( trasportatori in conto proprio dei rifiuti) – che hanno fino a 50 dipendenti
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del DLgs 152/2006 (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che hanno tra 50 e 11 dipendenti.

Dispositivi del sistema SISTRI:
Agli utenti del SISTRI, una volta perfezionata la procedura di iscrizione, vengono consegnati:
Un dispositivo elettronico per l’ accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dati , a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarli sul dispositivo stesso.
Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l’ istallazione della black box avviane presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB .

Operatività del SISTRI
Dal 13 luglio 2010 per le categorie obbligate all’ iscrizione entro il 01/03/2010 (primo gruppo di utenti)
Dal 12 agosto 2010 per le categorie obbligate all’ iscrizione tra il 13/02/2010 ed il 29/03/2010 (secondo gruppo di utenti)
M.P.

martedì 9 marzo 2010

CATTOLICA ASSICURAZIONI


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lunedì 8 marzo 2010

SiGEA SCHERMA

Due atleti della Sigea in Maglia Azzurra
Belle, bellissime notizie in casa Sigea: Chiara Bravi e Vitas Babbi convocati in nazionale.
La Bravi ha ricevuto la convocazione in azzurro per la gara di Coppa del Mondo che si disputerà a Roma il 5 e 6 febbraio 2010, Babbi invece è stato convocato per la gara satellite di Coppa del Mondo di Stoccolma il 6 e 7 febbraio. I due spadisti sono in un ottimo stato di forma ed i tecnici della nazionale non potevano non accorgersene. In particolar modo la convocazione della Bravi per la Coppa del Mondo assoluta premia gli sforzi che l’atleta sta facendo.

domenica 7 marzo 2010

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA
31 MARZO
Adempimento: il medico competente trasmette, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Soggetti: medico competente

SCADENZE FISCALI
16 MARZO
Pagamento F24 IVA mensili e trimestrali, INPS/IRPEF, ritenute ENPALS, versamento IVA annuale 2009

30 MARZO
Imposta di registro

SCADENZE PRIVACY
31 MARZO
Scadenza per la redazione/aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza e del Documento Programmatico sulla Sicurezza Semplificato.

sabato 6 marzo 2010

PROSSIMI CORSI IN PARTENZA

Corso RSPP
Sede: Imola
Data: 10 Marzo
Orario: dalle 14 alle 18

Corso Antincendio
Sede: Castel Maggiore
Data: 11 Marzo
Orario: dalle 9 alle 13

venerdì 5 marzo 2010

Idoneità sanitaria

Certificati di idoneità sanitaria anche dal medico di base
Il Ministero del Lavoro con la nota 1401 del 22 gennaio 2010 ha chiarito che in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione di idoneità sanitaria allo svolgimento di determinate attività, quali ad esempio il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore o di idoneità fisica per l’assunzione di minori, sono da ritenersi valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Rimane obbligatorio il ricorso al Medico Competente se si tratta di dipendenti o aspiranti tali per le cui attività lavorative sia prevista la sorveglianza sanitaria.
M.D.

giovedì 4 marzo 2010

Posta Elettronica Certificata (PEC) e Privacy


L’uso della posta elettronica certificata (PEC) è stato reso obbligatorio per pubblica amministrazione, aziende e professionisti iscritti ad albi dal D.L. 185/2008 poi convertito nella Legge n°2/2009.

Tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, le imprese già costituite prima dell’entrata in vigore della Legge, hanno invece a disposizione 3 anni di tempo per indicare la propria casella PEC al registro delle imprese.

I professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo PEC entro un anno dall’entrata in vigore della Legge, gli ordini ed i collegi devono pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certificare” l’invio e la ricezione (i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici), significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

L’obbligo di utilizzare un sistema PEC (o analogo) per le comunicazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, può contribuire a realizzare nelle aziende e negli studi professionali un sistema di protezione dell’integrità, della disponibilità e della confidenzialità dell’informazione trasmessa/ricevuta e quindi a realizzare una “privacy compliance” più aderente al sistema di protezione dei dati personali, previsto dal Testo Unico in vigore.

Queste le caratteristiche che rendono la posta elettronica certificata uno strumento di grande tutela per la protezione dei dati personali trasmessi:
La PEC non può essere intercettata perché viaggia tramite connessioni protette.
La PEC non può essere modificata perché l’impronta digitale del messaggio di consegna (hash) non corrisponderebbe a quella di spedizione, o viceversa.
La PEC non contiene virus o spam.
L’Amministratore di Sistema può utilizzare in modalità IMAPSSL la stessa casella PEC con le stesse procedure, anche se ricopre lo stesso ruolo in altre strutture.
Dato che l’hash generata dalla PEC crittografa il testo del messaggio e l’eventuale allegato, con l’aggiunta di una marca temporale, non appena spediti in allegato, si potranno considerare a norma anche i files log che in alcuni sistemi operativi non risultano protetti ed appaiono in chiaro.
R.M.

mercoledì 3 marzo 2010

Direttiva macchine in dirittura d’arrivo

Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 22/01/2010, in data 27/01/2010 il Presidente Napolitano ha firmato il Decreto di recepimento della “Direttiva Macchine 2006/42”; il prossimo passaggio sarà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La Direttiva è già in vigore in Europa dal 29 dicembre 2009 e presumiamo che entrerà in vigore entro fine febbraio 2010 con la pubblicazione del Decreto di recepimento nella Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio dei Ministri n. 79 del 22/01/2010 ha approvato un decreto legislativo di parziale recepimento della Direttiva “Macchine” 2006/42 sui requisiti di fabbricazione, immissione sul mercato e messa in servizio di macchinari di vario genere, con un ulteriore schema di regolamento che recepisce la nuova disciplina in materia di ascensori.

Il provvedimento interviene sulla materia con norme che consentono di:
integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari di vario genere;
effettuarne un’installazione e manutenzione corretta;
di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato a fini di sicurezza e di efficienza.
Tra le tante novità segnaliamo l’applicazione della Direttiva Macchine agli ascensori da cantiere e agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/s. Se la velocità è superiore a 0,15 m/s si ricade nella direttiva ascensori.
Segnaliamo inoltre l’applicazione della direttiva macchine degli apparecchi portatili a carica esplosiva, quali pistole sparachiodi, attualmente classificate come armi da fuoco.
Rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva nella Gazzetta Ufficiale per darvi ulteriori notizie in merito.
M. D.

martedì 2 marzo 2010

Raccolta e trasporto rifiuti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello sulla corretta interpretazione dell’art.5, c.2 L:68/99 (diritto al lavoro dei disabili) che recita “i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante all’osservanza dell’obbligo dell’art. 3” concernente l’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette e ha risposto anche sulla possibilità di inquadrare le imprese che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria di cui sopra.

Le risposte all’interpello confermano che la Legge 68/99 prevede una serie di esclusioni dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità. Tra le figure agevolate risultano le aziende del trasporto aereo, marittimo, terrestre e dell’autotrasporto che possono escludere, dalla base di computo per le assunzioni obbligatorie, il personale viaggiante, vale a dire i lavoratori mobili operanti negli stessi settori, adibiti normalmente e prevalentemente ad attività itineranti, in misura almeno pari al 51% dell’orario di lavoro settimanale. Gli esperti ministeriali affermano che possono essere inquadrate nel settore del trasporto terrestre anche le aziende che si occupano di raccolta e trasporto rifiuti con mezzi propri e che come tali sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio.

Per rientrare nella categoria degli autotrasportatori, invece, l’azienda deve essere in possesso di un’autorizzazione specifica (art. 41 L.298/74) che le consenta di esercitare a livello nazionale e in qualità di impresa il trasporto di cose per conto di terzi, fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane (L.443/85). In mancanza dei requisiti sopra richiamati è inammissibile l’inquadramento nel settore dell’autotrasporto.
M.D.

lunedì 1 marzo 2010

Delega di funzioni sicurezza: la cassazione si esprime

Di recente la Terza Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata sul tema della delega di funzioni sulla sicurezza ed in particolare sulle responsabilità del soggetto delegato, confermando la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal Sindaco e condannato per la violazione di varie disposizioni degli ormai abrogati D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 626/94 in materia di informazione e formazione ai lavoratori e fornitura agli stessi dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, condotta omissiva con la quale ha dato causa all’infortunio di un lavoratore colpito ad un occhio da una scheggia di ruggine.

L’infortunio si è verificato allorquando il lavoratore incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

L’imputato, condannato, è ricorso in Cassazione annoverando tra i vari motivi del ricorso, (ritenuti poi tutti infondati dalla Corte), anche quello secondo cui “la delega conferitagli dal sindaco pro tempore in materia di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici”, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate”.
La Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato e ha ribadito principi fondamentali in materia di delega di funzioni e di effettività degli adempimenti prevenzionistici.

Con riferimento al riscorso dell’imputato riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro, la Suprema Corte precisa che il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.”

In conclusione viene stabilito che:
“L’invalidità della delega in base al principio di effettività (funzione effettivamente svolta a prescindere dalla delega scritta) impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità”.
“L’invalidità della delega non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”.


Il delegato che svolga di fatto le funzioni delegate senza avere i poteri necessari per farlo o le qualità tecnico-professionali, rimanendo inerte impedisce una corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; per tale ragione egli ne risponde comunque perché non chiede al delegante di porlo in grado di svolgerli e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, se non rifiuta il conferimento della delega.
M.D.