Il decreto fiscale (Dl 16/2012) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.
Va da sé che la nuova norma è molto penalizzante per il committente che si può sottrarre da questo obbligo solo se riesce a provare di aver adottato «tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». Il committente, seppure con regole diverse, è individuato dalla legge anche come responsabile solidale verso i dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda i primi due tipi di responsabilità, l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 individua nel committente il responsabile solidale per i debiti di natura retributiva, comprese le quote di Tfr, e contributiva vantati dai lavoratori che dipendono dall’appaltatore. Questa responsabilità, che si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni dalla fine dell’appalto e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando estrema cautela nella scelta dei propri fornitori.
Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.
Ricordiamo che i debiti previdenziali e assicurativi sono disciplinati anche dal Dl 223/2006, con una disposizione che non opera in favore dei lavoratori, ma in favore degli enti di previdenza in quanto gli appaltatori, nel caso in cui decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti previdenziali e assicurativi.
Rimarchiamo che la responsabilità solidale sussiste anche in materia di infortuni sul lavoro. Secondo quanto prevede l’articolo 26 del D.L.gs. 81/2008 (il Testo unico sicurezza sul lavoro), il committente deve preoccuparsi di garantire e coordinare le misure di prevenzione degli infortuni, nel caso in cui affidi a un soggetto esterno dei lavori che provocano interferenze con i propri dipendenti; questo obbligo si accompagna con la responsabilità solidale per gli infortuni subiti dal personale che opera alle dipendenze degli appaltatori, per i danni eventualmente non coperti dall’Inail. Per ridurre i tanti possibili obblighi in capo a committente il decreto semplificazioni (Dl 5/2012), ha precisato che la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi e retributivi non si estende alle sanzioni civili, le quali restano a carico esclusivo dell’impresa appaltatrice.
Inoltre, il decreto ha precisato che il creditore può agire nei confronti del committente solo dopo aver preventivamente preteso, senza successo, il pagamento dei debiti con il patrimonio del debitore.
M.D.
M.D.