Il decreto legislativo n. 213/2010, cosiddetto “decreto salva-leggi”, entrato in vigore il 16 dicembre 2010 ha apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 179/2009 che aveva a suo tempo sottratto all’abrogazione disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970.
Tra le leggi contenute negli elenchi del decreto del 2009, sottratte all’abrogazione e quindi “salvate”, vi è ancora la vaccinazione antitetanica obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, poi estese da successivi provvedimenti.
Pertanto tale legge resta in vigore in quanto a tutt’oggi contemplata tra le norme salvate.
Durante le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria il medico competente deve accertare che il datore di lavoro abbia già provveduto a richiedere a ciascun lavoratore interessato evidenza dell’avvenuta vaccinazione o provvedere lui stesso a richiederle. Nel caso in cui emerga che il lavoratore non sia stato sottoposto a vaccinazione deve essere dichiarato inidoneo alla mansione fino a quando non sottoposto alla vaccinazione antitetanica che può essere effettuata anche dallo stesso medico competente. Il datore di lavoro quindi non potrà adibire il lavoratore alla mansione soggetta all’obbligo di vaccinazione fino alla sua effettuazione.
Ricordiamo in termini più generali che il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.Lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a), che è obbligatoria, per il datore di lavoro, “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.
Lo stesso articolo stabilisce anche che “il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni” sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività.
M.D.