venerdì 31 agosto 2012

Senza il DVR il contratto diventa a tempo indeterminato

In caso di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi i contratti a termine diventano a tempo indeterminato e si applicano le indennità stabilite a titolo di “penale” dal collegato lavoro. Questo è quanto precisato da una sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 5241 depositata il 2 aprile, le cui conseguenza andranno valutate con attenzione. Un lavoratore a tempo determinato ha intentato causa contro il suo datore di lavoro contestando l`assenza della valutazione dei rischi e chiedendo di conseguenza l`assunzione a tempo indeterminato. In prima istanza il lavoratore ha visto respinta la sua istanza ma a seguito del ricorso la sentenza è stata ribaltata.

La Cassazione, infatti, sottolinea che il decreto legislativo 368 del 2001 all`articolo 3 lettera d) istituisce il divieto all`apposizione di un termine ai contratti di lavoro dipendente da parte di quelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Questa disposizione individua nella valutazione dei rischi uno dei presupposti di legittimità del contratto e trova la sua ragione nell`esigenza di proteggere con maggiore intensità i lavoratori più deboli, quelli cioè che hanno una minore dimestichezza con l`ambiente di lavoro e con i macchinari che ne fanno parte integrante. La linea seguita dalla Cassazione va nella stessa direzione mettendo a carico del datore di lavoro, che non ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza, anche gli infortuni dovuti a condotte colpose da parte del lavoratore. Per il calcolo delle somme da corrispondere a titolo di sanzione a carico dell`impresa si applicano, nella lettura della corte, le norme del collegato lavoro che prevedono la corresponsione di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità.

La somma va pagata anche se, in ipotesi, non ci fosse stato un danno e il lavoratore avesse trovato subito un nuovo impiego. L`indennità ha un carattere forfetizzato e copre qualsiasi lesione subita per effetto della illegittima apposizione di un termine al contratto.

M.D.

mercoledì 29 agosto 2012

Antincendio strutture alberghiere

Nuova proroga al 31 dicembre 2013 per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

La validità di tale proroga è subordinata al fatto che sia stata presentata e ammessa la domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del legge (Decreto Kegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 in GU n. 48 del 27/2/2012 - S.O. n. 36) e quindi entro il 29/05/2012.

In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

M.D.

lunedì 27 agosto 2012

Esportazione e importazione di sostanze chimiche

In data 05.12.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il D.Lgs. n. 200 del 27.10.2011 il quale definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il D.Lgs. n. 186/2011, anch’esso già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce la disciplina sanzionatoria riservata alle imprese che non adottino le disposizioni previste dalla comunità europea in materia di imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose.

Con questi provvedimenti legislativi è stato chiuso il quadro dell’apparato sanzionatorio a cui le imprese che non rispettano la disciplina europea in materia di imballaggio, etichettatura e movimentazione di sostanze pericolose possono essere assoggettate.

Con il nuovo D.Lgs. n. 200/2011, a meno che il fatto costituisca più grave reato, viene previsto che:

chiunque effettua un’operazione di esportazione per la prima volta o successivamente nell’anno civile a seguire, di una sostanza pericolosa presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi del D.Lgs. n.65/03, o del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all’obbligo di notifica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro;

alla stessa sanzione è soggetto l’esportatore di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell’allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far sorgere l’obbligo di etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza pericolosa o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da fare sorgere l’obbligo di etichettatura è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 200/2011, l’esportatore o l’importatore che, entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto, all’Autorità nazionale designata, il quantitativo esportato o importato nell’anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Mettiamo in evidenza che il nuovo apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 200/2011 entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 20.12.2011 mentre le disposizioni recate nel precedente D.Lgs. n. 486/2011 sono già operative a partire dallo scorso 30.11.2011.

M.D.

venerdì 24 agosto 2012

Contributi SISTRI 2012


Comincia a prendere piede la possibilità della sospensione del Sistri 2012. In soli due giorni si sono mosse la Conferenza delle Regioni e la Conferenza unificata, che ha inviato una lettera all’Ambiente, il quale a sua volta ha già iniziato a «valutare con attenzione» la questione. Dopo aver pagato inutilmente i contributi nel 2011 e nel 2012, le imprese, soprattutto in virtù della attuale situazione, si sentono soffocate dagli adempimenti: il 13 marzo le associazioni di categoria hanno inviato all’Ambiente una richiesta ufficiale dove il pagamento per il 2012 (in scadenza al 30 aprile) viene considerato «ingiustificato», sottolineando che sono già stati pagati 70 milioni per i due anni precedenti, «senza avere ritorno alcuno». Fonti del ministero dell’Ambiente hanno confermato che la questione sarà valutata con attenzione dal punto di vista legale, cioè sulla base dei rapporti contrattuali esistenti tra il Governo e il Sistri stesso. Un’affermazione che fa capire che, anche se la posta in gioco economica non è piccola, la valutazione interesserà anzitutto la possibilità concreta di concedere la sospensione, quindi non esiste una contrarietà di massima ma anzi una certa urgenza nel verificarne la fattibilità. L’istanza presentata dalla Conferenza delle regioni per chiedere al Governo l’esenzione del contributo Sistri 2012 conferma l’alto grado di disagio presente sul territorio in materia di Sistri. Siamo quindi in attesa di novità su quanto da farsi sul pagamento del contributo Sistri in scadenza, se non oggetto di proroga o di sospensione, al 30 aprile 2012.

M.D.

mercoledì 22 agosto 2012

Nuovi contenuti e modalità di trasmissione cartella sanitaria

Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno definito in Conferenza Stato-Regioni del 15/03/2012 i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08.

In questo nuovo decreto, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prossima, vengono specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, la quale può essere tenuta sia su supporto cartaceo che informatico. Il Medico Competente risponde in prima persona della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni contenute nelle cartelle di cui sopra.

Nell’Allegato I si trovano specificati i contenuti minimi della cartella sanitaria, anagrafica del lavoratore, dati relativi all’Azienda, risultati della visita preventiva comprendenti i fattori di rischio, le anamnesi, il protocollo sanitario attuato, gli accertamenti integrativi effettuati e il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In seguito vengono allegate le visite successive, secondo la scadenza indicata nel protocollo sanitario. Vengono inoltre specificati i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione, che deve recare firma del lavoratore e le informazioni sulla possibilità di ricorso.

Nell’Allegato II sono specificati i contenuti e le informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs 81/08, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal Medico Competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, esclusivamente per via telematica.
Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e individua un periodo transitorio di 12 mesi per la sperimentazione e valutazione delle disposizioni previste.

M.D.