mercoledì 30 settembre 2009

Un nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro


Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009, approvato dal governo il 29 Luglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto scorso.

Tale decreto ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009. Con tale decreto il Ministero del Lavoro, dovrà procedere alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attualmente non ancora pubblicati.


Principali novità:


Campo applicazione (art 3)

Si specifica che per alcuni settori della P.A. (Pubblica Amministrazione) (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università, scuole ecc.) si terrà conto delle loro particolarità, con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che attualmente tali attività sono normate da leggi specifiche che sono state emanate successivamente al D.lgs 626/94 (ad es. il D.lgs 382/98 per le scuole, il Dlgs 363/98 per le Università, ecc.).

Per il momento si applicano le normative esistenti.

Altri decreti specificheranno l’applicazione ai volontari della protezione civile e della Croce Rossa.


La data certa

Ora la data del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), potrą essere fornita seguendo l’attuale modalità della “data certa” oppure con la firma contestuale del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ove previsto, del Medico Competente (MC).


Lo stress da lavoro correlato

Viene rinviata la valutazione in attesa che la commissione consultiva del Ministero del Lavoro elabori le linee guida del metodo di valutazione. L’azienda dovrą poi valutare il rischio entro il 01/08/2010, anche in caso di mancata elaborazione del metodo.


Comunicazione RLS e Infortuni

Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.

L’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, ribadisce l’obbligo di comunicazione del nominativo del RLS (la mancata comunicazione prevede la sanzione da 50 a 300 Euro a carico del datore di lavoro).

La comunicazione non dovrà più essere annuale, ma a seguito della prima comunicazione (che deve avvenire dopo la designazione o elezione), dovrà essere rieffettuata solo in caso di di variazione del nominativo del RLS. Ricordiamo che non deve essere effettuata in caso di rappresentante tipo territoriale (RLST , Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale).

In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.


Conseguentemente, i datori di lavoro che:

  • in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
  • non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento con le predette modalità;
  • versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.


Sorveglianza sanitaria (sez V)

A far data dal 20 agosto 2009 è possibile effettuare visite mediche preventive in fase di preassunzione.

Inoltre la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneitą alla mansione.

Ricordiamo che la Legge n. 300 del 1970, mai modificata, vieta tuttora la visita medica preventiva in fase preassuntiva e prevede sanzioni penali.)

Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.

“Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 81/08”.


Controlli su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti

Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalitą per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Fino a questo momento si procederà con le modalità attuali.

Se l’idoneitą alla mansione non c’Ź piĚ, viene formalizzato l’eventuale declassamento a paritą di stipendio:

“1. Il datore di lavoro, ..qualora le stesse prevedano un’inidoneitą alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”


Medico competente (art 25)

Scompare il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora concordare sempre tra datore di lavoro e medico competente, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.


Il sistema sanzionatorio

Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio permanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi e nelle imprese edìli che svolgano lavori di rilevante entità.

Una sanzione più lieve è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva.

E.M.

lunedì 28 settembre 2009

Un nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

Decreto Legislativo n. 106 del 3 Agosto 2009 , approvato dal governo il 29 Luglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto scorso.
Tale decreto ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009. Con tale decreto il Ministero del Lavoro, dovrà procedere alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attualmente non ancora pubblicati.

Principali novità:
Campo applicazione (art 3)
Si specifica che per alcuni settori della P.A. (Pubblica Amministrazione) (carabinieri, VVF, strutture giudiziarie e penitenziarie, Università, scuole ecc.) si terrà conto delle loro particolarità, con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che attualmente tali attività sono normate da leggi specifiche che sono state emanate successivamente al D.lgs 626/94 (ad es. il D.lgs 382/98 per le scuole, il Dlgs 363/98 per le Università, ecc.).
Per il momento si applicano le normative esistenti.
Altri decreti specificheranno l’applicazione ai volontari della protezione civile e della Croce Rossa

La data certa
Ora la data del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), potrà essere fornita seguendo l’attuale modalità della “data certa” oppure con la firma contestuale del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ove previsto, del Medico Competente (MC).

Lo stress da lavoro correlato
Viene rinviata la valutazione in attesa che la commissione consultiva del Ministero del Lavoro elabori le linee guida del metodo di valutazione. L’azienda dovrà poi valutare il rischio entro il 01/08/2010, anche in caso di mancata elaborazione del metodo.

Comunicazione RLS e Infortuni
Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.
L’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, ribadisce l’obbligo di comunicazione del nominativo del RLS (la mancata comunicazione prevede la sanzione da 50 a 300 Euro a carico del datore di lavoro).
La comunicazione non dovrà più essere annuale, ma a seguito della prima comunicazione (che deve avvenire dopo la designazione o elezione), dovrà essere rieffettuata solo in caso di di variazione del nominativo del RLS. Ricordiamo che non deve essere effettuata in caso di rappresentante tipo territoriale (RLST , Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ambito Territoriale).
In fase di prima applicazione, l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Conseguentemente, i datori di lavoro che:

  • in base alle precedenti istruzioni dell’Istituto, hanno già provveduto alla comunicazione con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008, non devono ripetere l’adempimento, salvo che non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni dei RLS nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 ed il 25 agosto 2009.
  • non hanno finora effettuato alcuna comunicazione, pur in presenza di RLS eletti o designati, devono provvedere ora all’adempimento con le predette modalità;
  • versano in una situazione diversa rispetto alle due precedenti, comunicheranno il nominativo in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Nel caso in cui problemi di carattere tecnico non consentano il buon fine dell’inserimento dei dati per via telematica, ne è ammessa eccezionalmente la segnalazione tramite fax al n. 800 657 657, utilizzando il modello scaricabile dal sito INAIL o richiedibile alle sedi dell’Istituto.

Sorveglianza sanitaria (sez V)
A far data dal 20 agosto 2009 è possibile effettuare visite mediche preventive in fase di preassunzione.
Inoltre la sorveglianza sanitaria comprende visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Ricordiamo che la Legge n. 300 del 1970, mai modificata, vieta tuttora la visita medica preventiva in fase preassuntiva e prevede sanzioni penali.)
Se un lavoratore rimane assente oltre 60 gg, alla ripresa deve effettuare una visita di verifica di idoneità.

“Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto”.

Controlli su utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Fino a questo momento si procederà con le modalità attuali.

Se l’idoneità alla mansione non c’è più, viene formalizzato l’eventuale declassamento a parità di stipendio:
“1. Il datore di lavoro, .. qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;

Medico competente (art 25)
Scompare il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al luogo di custodia delle cartelle. Si può ora concordare sempre tra datore di lavoro e medico competente, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio.

Il sistema sanzionatorio
Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio permanente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi e nelle imprese edìli che svolgano lavori di rilevante entità.

Una sanzione più lieve è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva.


Gli obblighi dei Preposti sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.
Pertanto il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei Preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza sono stati eliminati dalle parti speciali tutti gli articoli ripetitivi, mentre in alcuni Titoli “speciali” , connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle “generali” e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e “trasversali” rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.

Il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, richiesta avanzata sia da parte sindacale che nell’ambito dei pareri di Camera e Senato.

E.M.

Principali Scadenze

SCADENZEFISCALI

16 OTTOBRE

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS + rateizzazione imposte

30 OTTOBRE

Imposta di registro

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

domenica 27 settembre 2009

Il dirigente: identificazione, responsabilità e formazione secondo il Testo Unico

La nozione di dirigente, ai fini della corretta applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, viene desunta dall’art. 55 del Decreto medesimo, che elenca gli obblighi penalmente sanzionati a carico del dirigente stesso, in rapporto al ruolo effettivamente ricoperto nell’ambito dell’organigramma aziendale e alle mansioni effettivamente esercitate (principio di effettivitą).


Da sentenze si desume che “l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli” (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82).


Questa nozione penalistica di dirigente ai fini della sicurezza chiarisce anche una circostanza della massima importanza: il dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non Ź necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma Ź colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.


Viceversa colui che ha il contratto di dirigente, ma non gestisce uomini e non esercita effettivamente un potere dirigenziale organizzativo in senso proprio, non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un dirigente.

Dirigente, già presente in definizione di alcuni DPR degli anni ’50 e così come ora modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 81/2008, Ź il soggetto obbligato a precisi obblighi sulla sicurezza, a prescindere da incarichi formali (che al piĚ possono estendere l’ambito di responsabilitą, in correlazione all’estensione dei compiti di prevenzione e protezione dai patti individuati).


L’art. 2 comma 1 lett. d. ) del D. Lgs. n. 81/2008 individua il dirigente come il garante organizzativo della sicurezza del lavoro: ovvero colui che, nell’ambito dell’obbligazione di sicurezza ripartita innanzitutto tra datori di lavoro, dirigenti, preposti, Ź, anche di fatto (art. 299 d.lgs. n. 81/2008) la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivitą lavorativa e vigilando su di essa”. Per incarico non si intende né uno specifico incarico in materia di sicurezza del lavoro, né una delega specifica di funzioni antinfortunistiche, né tanto meno un potere di spesa. Dall’organigramma aziendale si evincono automaticamente le figure gerarchiche aziendali con compiti prevenzionistici inerenti il normale incarico aziendale, a cui potranno, eventualmente, aggiungersi anche deleghe specifiche e attribuzione di peculiari poteri di gestione e spesa.


Dunque il dirigente Ź colui che dirige, organizza, esercita una supremazia che si estrinseca in un effettivo potere organizzativo dell’attivitą lavorativa, nel potere di decidere le procedure di lavoro e di organizzare opportunamente i fattori della produzione, sempre nell’ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall’organizzazione aziendale, e dal datore di lavoro in primis.


I Dirigenti hanno il compito di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi) le misure di prevenzione e protezione identificate e riportate sul Documento di Valutazione dei Rischi.

Infine ha l’obbligo di contribuire alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro.

E.M.


Trasporto merci pericolose

ADR 2009 da recepire entro tre mesi

L’Italia avrebbe dovuto recepire entro il 30 giugno 2009 la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose e quindi la nuova edizione 2009 dell’Accordo ADR.

Sul Supplemento Ordinario n. 110 alla G.U. n. 161 del 14/07/2009 Ź stata pubblicata la Legge n. 88 del 7 luglio concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunitą europea - Legge comunitaria 2008”.

Il Governo Ź stato delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge suddetta (29 luglio 2009).

Segnaliamo che l’ADR 2009 Ź gią in vigore per il trasporto internazionale di merci pericolose per effetto della Legge n.1839 del 12/08/1962.

Comunque le aziende italiane possono gią osservare le nuove disposizioni contenute nell’ADR 2009 a partire dal 1° luglio u.s. a causa del disposto della direttiva 2008/68/CE.

E.M.

Verifica degli ascensori installati prima del 24/06/1999

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [n. 189 del 17/08/2009] il Decreto 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”. Il decreto Ź in vigore dal 1 Settembre/09.

La novitą introdotta riguarda l’obbligo di verifica ed eventuale adeguamento alle norme di sicurezza per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Il soggetto destinatario dell’obbligo Ź il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentate. Cosď nel caso di impianti d’ascensore condominiali, il soggetto che dovrą attivarsi Ź l’amministratore di condominio.

Il proprietario, al momento della verifica periodica biennale, (secondo l’art. 13 del DPR 162/99) che farą effettuare all’ente preposto (organismo notificato, ASL, ecc.), deve “richiedere e concordare” la data di verifica straordinaria (secondo l’art. 14 del DPR 162/99) per effettuare la Valutazione dei Rischi previsti dalla norma UNIEN81-80.

La data della verifica periodica non dovrà superare i seguenti termini:

  • due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
  • tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
  • quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
  • cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla norma UNI EN 81-80.

Di seguito i proprietari degli ascensori dovranno concordare con la ditta manutentrice dell’ascensore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti dal DPR 108/09, e in particolare:

  • entro 5 anni dalla verifica straordinaria, per • gli adeguamenti di alta prioritą (contenute nella tabella A nella norma tecnica)
  • entro 10 anni per quelli di prioritą media • (indicati nella tabella B)
  • nell’occasione di successive ulteriori modi• fiche importanti , per quelli di priorità bassa ( indicati nella tabella C).

E.M.

domenica 20 settembre 2009

Nuovi obblighi per i datori di lavoro e dirigenti

Diventano piĚ stringenti gli obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti.

Dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 106/2009) sono state apportate modifiche all’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Vediamone alcuni:

  1. devono inviare i lavoratori alla visita medi1. ca periodica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (ammenda da 2.000 a 4.000 Euro)
  2. devono comunicare al medico del lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 Euro)
  3. il datore di lavoro, su richiesta del rappre sentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve fornirgli il documento di valutazione del rischio anche su formato elettronico (sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 Euro). Il RLS deve consultare il documento in azienda.
  4. devono comunicare per via telematica all’INAIL o all’IPSEMA il nominativo del RLS in caso di prima elezione e variazione del nominativo (ammenda da 50 a 300 Euro).
  5. Inoltre devono vigilare sull’adempimento degli obblighi a carico dei preposti (art. 19), lavoratori (art. 20), componenti dell’impresa familiare (art. 21), medico competente (art. 25), progettisti (art. 22), fabbricanti e installatori (art. 23).

E.M.


sabato 5 settembre 2009

Patente a punti per l’edilizia

Il decreto correttivo integra l’art. 27 del Testo Unico con l’introduzione di un sistema di qualificazione delle aziende e lavoratori autonomi del settore edďle.


Ad ogni azienda e lavoratore autonomo verrà attribuito inizialmente un punteggio che sarà soggetto a decurtazione in seguito all’accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di azzeramento dei punti verrà bloccata l’attività nel settore edìle.


I termini e le modalitą di attuazione dovranno essere definiti con un Decreto del Presidente della Repubblica dopo un successivo confronto con le regioni. In particolare si terrą conto della formazione impartita ai lavoratori.

Questo strumento servirà per verificare continuamente l’idoneitą tecnico professionale dell’impresa edile.


Infine questo sistema di qualificazione darą un titolo preferenziale per l’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.


Se questo sistema sarà efficace è probabile che sarą esteso anche ad altri settori; per questo saranno necessari accordi interconfederali stipulati a livello nazionale tra sindacati e organizzazioni datoriali.


E.M.




martedì 1 settembre 2009

Sospensione dell’attività

Con il D.Lgs. n.106/2009 del 3 Agosto 2009 (Decreto Correttivo), gli organi di vigilanza hanno maggiori poteri in campo di lavoro irregolare.

Il provvedimento di sospensione puė riguardare l’accertamento di lavoro irregolare o situazioni irregolari dal punto di vista della sicurezza.


Lavoro irregolare: quando risultano occupati lavoratori irregolari nella misura pari almeno al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, (non indicati nei documenti obbligatori come ad esempio la mancata comunicazione). Il provvedimento di sospensione non si applica quando il lavoratore irregolare risulta l’unico occupato in azienda. Il provvedimento di sospensione decorre dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attivitą lavorativa in corso nel caso in cui non possa essere interrotta, salvo nel caso non si riscontrino situazioni di grave pericolo e rischio per la salute dei lavoratori o terzi. Per questo tipo di sospensione procedono gli ispettori del lavoro.


Situazioni irregolari: quando sono accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. In attesa del decreto del ministro del lavoro che individuerą le situazioni di grave pericolo per la sicurezza, devono essere individuate dall’elenco riportato in allegato I del testo unico. Il decreto correttivo stabilisce che c’Ź reiterata violazione quando nei cinque anni successivi ad una violazione accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto ne commette un altro sempre appartenente all’allegato I. Per questo tipo di sospensione procedono gli ispettori del lavoro e quelli dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Nel solo rischio dovuto alla mancanza di misure antincendio, l’organo di controllo competente Ź il Comando dei Vigili del Fuoco.


Il provvedimento di sospensione puė essere revocato solo dall’organo di vigilanza che lo ha adottato. Per il lavoro irregolare la revoca potrą avvenire solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione aziendale e dopo il pagamento di una sanzione aggiuntiva di € 1500. Se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione Ź punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Nel caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, la revoca della sospensione puė avvenire dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e dopo il pagamento di una sanzione aggiuntiva di € 2500. Se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione Ź punito con l’arresto fino a sei mesi e la procedura di estinzione potrą avvenire solo davanti al giudice (art. 302 del testo unico).

E.M.