martedì 29 marzo 2011

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

30 APRILE

RAEE comunicazione annuale.
Soggetti: i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE  devono comunicare, i dati relativi ai RAEE trattati e ai materiali derivanti da essi e avviati a recupero avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine.
Soggetti: responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE; esportatori di RAEE.

Comunicazione dei dati  dei complessi soggetti a IPPC.
Soggetti: gestori di impianti IPPC che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2  e 1.6., Allegato I al D.M. 23/11/2001.

Invio della Comunicazione annuale con le modalità previste dalla l. n. 70/1994, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.
Soggetti: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali o del cosìdetto “down stream” (da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acqua e dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento fumi) ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare e riciclare particolari tipologie di rifiuti. 

Diritto annuale per l’Albo nazionale gestori rifiuti. Le imprese iscritte all’albo gestori ambientali devono versare i diritti annuali di iscrizione, determinabili secondo gli importi previsti dall’art. 21, DM n. 406/1998. l’omizzione al pagamento potrà comportare la sospensione d’ufficio dall’albo.
Soggetti: 1) registro relativo alle imprese firmatarie di accordi e contratti di programma con la P.A.; 
2) registro generale delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti; 
3) registro delle imprese che effettuano attività di smaltimento rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi; 
4) registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti.
Decreto Legislativo n.152 del 3/4/2006

Comunicare entro il 30 aprile di ogni anno i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994, modificato a tal fine
Soggetti: I responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE.
Tenuti in tal senso risultano, altresì, anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l’allegato 1A al D.lgs. n. 151/2005, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
Decreto Legislativo n.151 del 25/7/2005

domenica 27 marzo 2011

Le responsabilità per infortunio nei nolo a caldo di attrezzature

Riassumiamo una sentenza dalla Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 45356 del 27 dicembre 2010 (u.p. 23 novembre 2010) in merito ad un infortunio occorso in occasione di un nolo a caldo di attrezzature

Il datore di lavoro che ha dato in noleggio una gru su carro (noleggio avvenuto con la formula del “ nolo a caldo” con la quale viene dato a noleggio sia il mezzo che l’operatore) è chiamato a rispondere di un infortunio occorso ad un suo dipendente.
L’amministratore di una società proprietaria di una autogrù è stato condannato dal Tribunale ad un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili, per il reato di omicidio colposo in seguito ad un infortunio in danno di un suo lavoratore dipendente. 
L’imputato è stato considerato responsabile di avere cagionato la morte del lavoratore per imprudenza, negligenza e imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella sua veste di amministratore della società ha omesso di eseguire la verifica obbligatoria trimestrale della catena della gru montata sul camion, che si è rotta durante le operazioni di sollevamento e di scarico di un escavatore, facendo abbattere violentemente per terra la macchina operatrice sotto la quale finiva l’operaio.
A seguito di questa sentenza l’amministratore della società ha fatto ricorso alla Corte di Appello prima e alla Corte di Cassazione; entrambe hanno confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato ha dichiarato di essere impossibilitato ad indicare gli strumenti e le modalità con cui si sarebbe dovuta attuare la tutela, il controllo e la garanzia da parte di un soggetto su un mezzo del quale non aveva più la detenzione, in un cantiere in cui non aveva neppure l’accesso e con riferimento ad un dipendente (l’autista del camion) sul quale non aveva, sia pure temporaneamente, il potere di controllo, ritenendo invece che i responsabili dell’accaduto fossero stati l’autista del mezzo, che aveva tenuto una condotta chiaramente illecita, ed il capocantiere che era stato invece sentito nel processo solo come teste. 

La Corte Suprema ha ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso dell’imputato.
È risultato infatti chiaro che l’incidente si fosse verificato a causa del cedimento della catena di acciaio impiegata come imbracatura nelle operazioni di carico e scarico la quale “oltre ad essere insufficiente per quanto concerne la tollerabilità della portata utile, si presentava in pessimo stato di uso e di conservazione” ed è stato, inoltre, dato rilievo alla testimonianza del capocantiere il quale aveva dichiarato di avere manifestato all’autista del mezzo le sue perplessità in merito alla possibilità di caricare l’escavatore con la gru, ricevendo peraltro dallo stesso la risposta che quello era il normale modo di operare.

“I giudici di merito” hanno chiarito che “lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è accaduto nella fattispecie di cui è processo” nella quale il lavoratore infortunato era dipendente della società che aveva preso a noleggio e che stava utilizzando il mezzo di sollevamento.
Infine è stato precisato che il comportamento del lavoratore infortunato “non poteva ritenersi abnorme, né eccezionale, dal momento che tale condotta (l’eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedite attraverso il rispetto e l’osservanza delle norme sulla sicurezza”.
M.D.

venerdì 25 marzo 2011

Sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro

L’articolo 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e il D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy) vietano l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare lo Statuto dei lavoratori prevede che i sistemi di videosorveglianza possano essere installati esclusivamente in presenza di accordo sindacale (RSA), in mancanza del quale è necessario ottenere specifica autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare un’istanza motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), al seguito della quale verrà svolto presso l’azienda un sopralluogo da parte dell’organo competente (Ispettorato del Lavoro), volto esclusivamente ad accertare che ci siano i presupposti favorevoli al rilascio dell’autorizzazione.
Le aziende che non abbiano, preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, raggiunto un accordo con le RSA aziendali od ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, sono penalmente perseguibili. La richiesta di autorizzazione può essere presentata anche successivamente all’installazione, la presentazione di istanza estingue il reato penale e viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di poche centinaia di euro a piena estinzione del reato. L’impianto potrà comunque essere mantenuto solo a seguito di ottenuta autorizzazione.
La procedura sopra descritta deve comunque essere applicata, indipendentemente dalla motivazione che ha spinto l’azienda ad installare l’impianto di videosorveglianza, anche laddove le telecamere siano state installate per fini di sicurezza e non per fini di monitoraggio, se la ripresa riguarda aree dove avviene attività lavorativa.
Sigea è a Vostra disposizione per seguire direttamente la pratica di presentazione dell’istanza e per assistervi durante il sopralluogo di verifica da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
R.M. 

mercoledì 23 marzo 2011

CIVIS: Contributi alle imprese

La Camera di Commercio di Bologna, con deliberazione di Giunta n. 26 del 15 febbraio 2011, ha attivato una misura a favore delle piccole e medie imprese che subiscono i disagi dai lavori del cantiere CIVIS nella zona Mazzini-Levante del Comune di Bologna. Il contributo è volto a ridurre gli oneri finanziari sui finanziamenti attivati per fare fronte a tali disagi. 
Alle imprese interessate si ricorda quanto segue: 
Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 9 del 7 marzo 2011 fino al 31 ottobre 2011, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi. L’invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it/) – Servizi e-gov - Contributi alle imprese.
La data di erogazione del finanziamento dovrà essere compresa tra l’1 gennaio 2011 ed il giorno di invio della domanda. Il finanziamento deve essere riferito espressamente ai disagi provocati dal cantiere Civis dell’area Mazzini-Levante avviati il 18 gennaio 2011 come attestato da dichiarazione della banca o riportato in contratto scritto stipulata con la stessa. 
il contributo camerale sarà pari a un tasso massimo di abbattimento del 3% dell’importo del finanziamento, considerando ai fini del calcolo del contributo il limite di 20.000€ e una durata massima di 24 mesi del piano di ammortamento del finanziamento. L’importo effettivo del finanziamento e la durata effettiva del piano di ammortamento potrà comunque essere superiore. 
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione calcolando il valore attualizzato dell’abbattimento, in base alla percentuale di attualizzazione vigente stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato al valore complessivo del finanziamento ammissibile, fino ad esaurimento del fondo stanziato. 
Il contributo sarà assegnato in base all’ordine cronologico di trasmissione della pratica telematica alla Camera di Commercio di Bologna, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato automaticamente; 
Il fondo messo a disposizione dalla Camera di Commercio per il presente bando è di 50.000 euro. 
Qualora il calcolo del contributo portasse ad un risultato inferiore a 200 euro non si procederà all’assegnazione. 
Regolamento contributo per disagi lavori Civis  
Modello dichiarazioni sostitutive predisposto dalla CCIAA da allegare al modulo BASE generato dal sistema Webtelemaco 
Regolamento comunitario su aiuti de minimis 
Fonte: Camera di Commercio di Bologna

lunedì 21 marzo 2011

Uso eccezionale di attrezzature per il sollevamento di persone

Con la Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Iniziamo con il ricordare che il decreto legislativo 81/2008 prevede al punto 3.1.4 dell’Allegato VI che “il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
La Commissione Consultiva permanente ha identificato nella circolare alcuni casi in cui ritiene che si possa applicare il criterio di “eccezionalità”.
A titolo eccezionale, quindi, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente  a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

La Commissione ritiene che possano essere utilizzate solo nei seguenti casi:
necessità di operare in situazioni di emergenza;
attività necessarie per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
operazioni specifiche per cui le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non diamo maggiori condizioni di sicurezza.
M.D.

sabato 19 marzo 2011

Responsabilità solidale

In caso di accertamento di inadempienti retributivi o contributivi, gli ispettori sono tenuti a notificare i verbali di accertamento a tutti i responsabili in solido ossia a tutti i datori di lavoro appartenenti alla filiera dell’appalto. 

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella circolare n.05/2011 sugli appalti. Senza dubbio, gli aspetti di maggiore rilevanza riguardano le posizioni interpretative in ordine la responsabilita’ solidale del committente, appaltatore e subappaltatore.

La principale norma richiamata dalla circolare e’ l’art. n.29 del d.l. n.276/2003, in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corripondere ai lavoratori i “trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. 

La circolare afferma che nella definizione “contributi previdenziali” rientrano anche i premi assicurativi con la conseguenza che la materia Inail e’ oggetto di responsabilita’ solidale gia’ dall’entrata in vigore dell’art. n.29.
E.M.

venerdì 18 marzo 2011

PROSSIMO CORSO SIGEA IN PARTENZA

IMOLA

Corso di Primo Soccorso   per aziende di gruppo A/B/C
Data: 04 Aprile 2011
Orario: dalle 9 alle 13 - dalle 14 alle 18
Giorno: Lunedì - Mercoledì
Prossimo corso di Primo Soccorso presso Castel Maggiore: 06 Giugno 2011

giovedì 17 marzo 2011

Vaccinazione antitetanica e decreto salva-leggi

Il decreto legislativo n. 213/2010, cosiddetto “decreto salva-leggi”, entrato in vigore il 16 dicembre 2010 ha apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 179/2009 che aveva a suo tempo sottratto all’abrogazione disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970.

Tra le leggi contenute negli elenchi del decreto del 2009, sottratte all’abrogazione e quindi “salvate”, vi è ancora la vaccinazione antitetanica obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, poi estese da successivi provvedimenti.

Pertanto tale legge resta in vigore in quanto a tutt’oggi contemplata tra le norme salvate.
Durante le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria il medico competente deve accertare che il datore di lavoro abbia già provveduto a richiedere a ciascun lavoratore interessato evidenza dell’avvenuta vaccinazione o provvedere lui stesso a richiederle. Nel caso in cui emerga che il lavoratore non sia stato sottoposto a vaccinazione deve essere dichiarato inidoneo alla mansione fino a quando non sottoposto alla vaccinazione antitetanica che può essere effettuata anche dallo stesso medico competente. Il datore di lavoro quindi non potrà adibire il lavoratore alla mansione soggetta all’obbligo di vaccinazione fino alla sua effettuazione.

Ricordiamo in termini più generali che il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.Lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a), che è obbligatoria, per il datore di lavoro, “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

Lo stesso articolo stabilisce anche che “il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni” sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività.
M.D.

domenica 13 marzo 2011

SIGEA SCHERMA


TROFEO KINDER +SPORT 2011

Venerdì 28 gennaio presso il Centro Tecnico si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara nazionale di scherma under 14 del 5 e 6 febbraio al Palaruggi. Emozionante la testimonianza di Beatrice Vio, straordinaria atleta tredicenne disabile che ha raccontato quanto lo sport sia stato fondamentale nella sua vita dopo la malattia.

GIULIANO PIANCA E STEFANO MAZZETTI: STOCCATE DI BRONZO
Alla Terza Prova Master di Verona la Sigeascherma lascia ancora una volta il segno, grazie ai due terzi posto di Giuliano Pianca e Stefano Mazzetti. Si fa riconoscere nella sua categoria, tra 61 atleti, per la sua solita grinta e determinazione Giuliano Pianca, che inarrestabile nella fase a gironi con tutte vittorie, per- de la finalissima per una sola stoccata e all’ultimo minuto classificandosi terzo. Prova brillante anche per Stefano Mazzetti, che in pedana sfodera grinta da vendere e si aggiudica un meritatissimo terzo posto.

giovedì 10 marzo 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it

Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com
Contabilart
Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/626477
E-mail.  cscontabilart@tin.it
Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
Sito Internet.  www.contabilitaeservizi.it
E-mail.  info@contabilitaeservizi.it
CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
Tel.  051/843811
Sito Internet.  www.cststudio.it
E-mail.  info@cststudio.it
Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
fabiobabini@studiobabini.net

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
Tel.  051/388964
E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dott. Giacomino Dal Monte
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

lunedì 7 marzo 2011

I vaccini in medicina del lavoro: esenzioni e consenso

Vaccini e obblighi generali di tutela ex art.2087 c.c.
L’art.2087 c.c. stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Per quanto una vaccinazione sia un atto tipicamente medico, in ambito di sicurezza del lavoro un vaccino contro un rischio biologico specifico (ma anche generico aggravato) del lavoro non può che essere interpretato a tutti gli effetti, alla luce del D.Lgs 81/2008 ma anche e soprattutto dell’art.2087 del c.c., come una delle misure di protezione necessarie per la tutela della salute dei lavoratori che il datore di lavoro é tenuto ad adottare. 
Le vaccinazioni da adottare nel campo della medicina del lavoro, pertanto, sono:
vaccinazioni obbligatorie quali sono quella antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419, D.M. 16 settembre 1975, DPR 1301 del 7.9.65, DM 22.3.75 o quella antitubercolare (L.1088/70) in ambito sanitario.
vaccinazioni da valutare, assieme al medico competente, in base alla tipologia di rischio biologico (art.279 comma 2a D.Lgs 81/2008): tra le più comuni ricordiamo le anti HBV, antiHAV, antitifica ma, tenendo conto di come gli obblighi del datore di lavoro non vengano meno anche nel caso di trasferte di lavoro all’estero, l’elenco diventa davvero ampio.

Ovviamente, le vaccinazioni si pongono in posizione «sussidiaria» rispetto alle misure anticontagio alla fonte (cabine aspirate, contenitori a prova di aghi) e individuali (guanti, visiere paraschizzi, etc.), nel senso che di fronte ad un rischio di contagio, è necessario sempre prima privilegiare le misure che impediscono il contatto con il microrganismo e, solo una volta accertata l’impossibilità tecnica di evitare con assoluta certezza tale contatto, imporre vaccini specifici.

Gli obblighi di imposizione del datore di lavoro ed il problema del consenso
Come noto in dottrina, ogni atto medico trova i suoi presupposti di legittimità in un consenso libero e consapevole da parte del paziente, consenso che trova le sue fonti giuridiche negli artt.13 e 32 della Costituzione e nell’art.5 del codice civile. In materia di sicurezza sul lavoro, però, è altrettanto noto come “le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore” (Cass. pen. sez. IV, 5.2.1991, n.1170).
Un lavoratore esposto a rischio biologico che lavori senza essere preventivamente vaccinato, rappresenta per il datore di lavoro una situazione di pericolo permanente e «conoscibile» che fa automaticamente sorgere un corrispondente e tassativo obbligo per l’imprenditore di attivarsi e ridurre prontamente al minimo tecnicamente fattibile il rischio. Pertanto, in tal caso, così come per le altre misure di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare anche disciplinarmente il lavoratore che rifiutasse tale vaccinazione. Diversamente, infatti, qualora si concedesse al lavoratore la arbitraria possibilità di rifiutare la vaccinazione, l’art.2087 del c.c. si trasformerebbe in una illegittima fonte di responsabilità oggettiva per il datore di lavoro: se il datore di lavoro è tenuto per legge ad adottare tutte le misure “necessarie” per la tutela dei dipendenti, è ovvio come egli debba potere fare ciò senza ingerenze o limitazioni. 

Ogni rifiuto di sottoporsi al vaccino da parte di un lavoratore vanificherebbe tutta la struttura legislativa della tutela della sicurezza del lavoro subordinato ponendo nel nulla la posizione di “garanzia” posta a carico del datore di lavoro, posizione che trova la sua legittimità nella possibilità da parte dell’imprenditore di esercitare i poteri economico, decisionale e sanzionatorio senza alcuna ingerenza o limitazione (secondo i principi giuridici di «effettività» e di «esigibilità della condotta»). Infatti, se da un lato la natura di trattamento sanitario del vaccino, riconducibile alle previsioni dell’art.32 della Costituzione, crea rilevanti problematiche giuridiche in ipotesi di potenziali effetti collaterali (vedi oltre), dall’altro rende il rifiuto del lavoratore ed ogni forma di liberatoria da parte di questi prive di ogni valore giuridico, in quanto:
1. L’art.41 della Costituzione garantisce all’imprenditore libertà di impresa (primo comma) a condizione che questa non si svolga contro la utilità e la sicurezza sociale (secondo comma).
La salute, rappresentando uno dei «diritti fondamentali» protetti della Costituzione (art.3218), rappresenta tipico esempio di «diritto indisponibile»: come tutti i diritti indisponibili non è pertanto suscettibile di essere scambiata o ceduta, anche parzialmente, mediante patti o accordi anche impliciti.
2. Allo scopo di bilanciare i diritti tutelati dagli articoli 41 e 32 della Costituzione, il legislatore ha formulato l’art.2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che dovessero rendersi necessarie per la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e che rende il datore di lavoro suscettibile di responsabilità penale e civile nei confronti del lavoratore.
3. Nel momento in cui il datore di lavoro concedesse al lavoratore una esenzione dal sottoporsi alla vaccinazione, verrebbe sotteso necessariamente una sorta di patto in cui il lavoratore, in cambio dell’esenzione di sottoporsi alla vaccinazione, «pattuirebbe» una rinuncia al richiedere eventuali risarcimenti al datore di lavoro, non più in grado di adottare tutte le misure di sicurezza richiestigli dalla legge.
4. Ma questo tipo patto rappresenterebbe un chiaro esempio di «cessione» parziale da parte del lavoratore del proprio diritto alla salute tutelato dall’art.32 della Costituzione e quindi, proprio per la «natura indisponibile» di questo diritto fondamentale, non sarebbe ammissibile.
5. Oltretutto, un accordo di questo tipo sarebbe per il datore di lavoro privo di ogni valore liberatorio in termini di responsabilità penale, in quanto le norme della sicurezza su lavoro, tra le quali rientra l’obbligo di sottoporsi alle vaccinazioni, appartenendo al diritto pubblico, non possono essere derogate da accordi privati, espliciti o impliciti che siano.
6. Si consideri, infine come l’obbligo di vaccinazioni configuri un reato perseguibile d’ufficio e non a querela, per cui ogni patto in materia non influenzerebbe in alcun modo l’iter giudiziario dell’eventuale illecito.
7. Su un piano più pratico, inoltre, ogni eventuale accordo tra datore di lavoro e lavoratore potrebbe costituire agevole possibilità di sistematico aggiramento della legge, in quanto potrebbe consentire al datore di lavoro, di ottenere dai propri dipendenti documenti utili a non applicare questa ed altre norme antinfortunistiche.
8. Tutto quanto sopra, infine, diventa particolarmente rilevante, alla luce dell’autorevole insegnamento dei Supremi giudici, “… quando si tenga conto dello stato di soggezione del lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro e del conseguente potere di suggestione di quest’ultimo; e quando si tratti di tutelare diritti per loro natura indisponibili e costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute” (estratto da Cass. Penale sez. VI, sentenza n. 1473 del 4.2.99). Tale vizio del consenso del lavoratore subordinato viene chiarito anche nella recente Cassazione penale, Sez. III, n. 1728 del 21 gennaio 2005, in materia di consenso espresso dal lavoratore all’effettuazione di visite da parte del medico aziendale durante il periodo di malattia (viste vietate dall’art.5 dello Statuto dei lavoratori), ove si legge come «a) disponibili sono soltanto i diritti individuali privi di rilevanza pubblica; b) indisponibili sono quei diritti che soddisfano, oltre all’interesse individuale dei titolare, anche interessi superindividuali riconosciuti dall’ordinamento; e) è viziato, e quindi privo di efficacia scriminante, il consenso prestato da un soggetto passivo che si trovi in una condizione di inferiorità nei confronti dell’agente».