martedì 28 luglio 2009

Dovere di informazione e vigilanza del datore di lavoro

Vengono chiaramente ribaditi gli obblighi a carico dei datori di lavoro ormai consolidati nelle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riguardanti in particolare la necessitą da parte dei datori di lavoro non solo di formare ed informare i lavoratori ma anche di verificare e controllare che sia le disposizioni di legge che quelle impartite dallo stesso datore di lavoro siano realmente osservate dai lavoratori stessi durante la loro attivitą lavorativa.

Nel caso in esame con una sentenza del giudice monocratico di un Tribunale, poi confermata dalla Corte di Appello, il direttore di uno stabilimento, delegato dal datore di lavoro all’adozione, all’osservanza ed al controllo del rispetto delle norme di sicurezza, veniva dichiarato colpevole del delitto di lesioni personali colpose gravissime in danno di un lavoratore e condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio in favore della parte civile costituita.

All’imputato veniva attribuita la colpa generica e specifica in ragione del mancato rispetto, in particolare, dell’art. 35 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 per aver provocato ad un dipendente della societą, addetto al funzionamento di una cesoia, un infortunio a seguito del quale lo stesso riportava l’amputazione del piede destro e della gamba fino al terzo medio, per il sopraggiungere di necrosi cutanea, nonché una ferita da scoppio alla mano sinistra. L’infortunio era accaduto in quanto il lavoratore, addetto al controllo della macchina, dopo aver scavalcata una ringhiera alta circa un metro che si estendeva lungo il perimetro della macchina, era salito su di una pedana disposta su dei rulli di avvolgimento di una lamiera per controllare che tutto procedesse regolarmente e, sportosi perė in avanti aveva perso l’equilibrio e, per evitare di cadere, aveva finito con l’appoggiarsi su di una lamiera in movimento venendo trascinato verso dei rulli che gli schiacciavano il piede destro e la mano sinistra.

Il giudice di primo grado aveva rinvenuto dei profili di colpa a carico dell’imputato anzitutto per aver omesso di istruire adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni e le modalitą d’uso della macchina al cui funzionamento era addetto nonché di informarlo sui rischi connessi all’uso della stessa. L’obbligo della formazione del lavoratore era stato, peraltro, ritenuto ancor piĚ doveroso nel caso particolare poiché l’infortunato era un giovane inesperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro che aveva finito con l’apprendere “sul campo” la natura delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni dei colleghi anziani. Ulteriore profilo di colpa era stato rinvenuto nell’avere l’imputato tollerato una prassi consolidata che prevedeva l’accesso alla linea di produzione superando le protezioni e con la macchina in movimento.

Il giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, costituiti in buona parte dalle testimonianze dei colleghi di lavoro della vittima, aveva ritenuto che l’infortunio fosse stato causato dalla negligenza dell’imputato e dalla violazione, da parte sua, degli obblighi che gravavano su di lui in ragione del ruolo ricoperto all’interno dello stabilimento ed in particolare della violazione del dovere di formazione e di informazione del lavoratore, nonché del dovere di vigilanza, non essendo emerso che egli si fosse attivato per assicurarsi che le disposizioni impartite fossero realmente osservate, in tal guisa avendo consentito l’instaurarsi di una prassi lavorativa ad alto rischio.

Le decisioni del primo giudice sono state successivamente confermate dalla Corte di Appello ed avverso le stesse l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e sostenendo da un lato che la cesoia alla quale era stato addetto il lavoratore infortunato era certamente idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo dotata di una recinzione e di accessi muniti di microinterruttori che, all’apertura dei cancelli, determinavano l’automatico blocco dell’impianto e dall’altro che gli interventi sulla macchina era soggetti al rispetto di una specifica procedura. In merito alla carenza di informazione sull’uso della macchina e sui rischi connessi allo svolgimento dell’attivitą, l’imputato sosteneva che nei pressi della macchina erano stati sistemati apposti cartelli che prevedevano l’espresso divieto di operare su organi in movimento, divieto ben noto ai lavoratori come dagli stessi confermato anche in dibattimento. Il problema, inoltre, della formazione e dell’informazione era, secondo il ricorrente, del tutto estraneo alla dinamica dell’infortunio poiché le procedure previste ed i cartelli segnalatori garantivano la perfetta informazione. Del resto, sosteneva ancora l’imputato nel ricorso, l’infortunio non si Ź verificato a seguito di un uso improprio della macchina, bensď della violazione di precise norme di sicurezza.

Il ricorso Ź stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte che ha ribadito totalmente le osservazioni sull’accaduto gią fatte in merito dalla Corte di Appello. Nessun dubbio Ź stato rilevato sulla colpa addebitata all’imputato rappresentata “dalla violazione dei suoi doveri di vigilanza e di controllo del reale e costante rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza, nonché di intervento per impedire il formarsi ed il consolidarsi di sistemi lavorativi che mettevano a repentaglio l’incolumità dei lavoratori. Doveri che derivavano dalle cariche ricoperte nello stabilimento, la cui violazione non potrebbe essere giustificata dalle dimensioni dell’azienda posto che, attraverso una corretta organizzazione ed opportune disposizioni, l’imputato ben avrebbe potuto essere costantemente informato sui temi della sicurezza e del rispetto, da parte degli stessi lavoratori, delle relative norme. Doveri e responsabilità che prescindono dalla circostanza che lo stesso imputato fosse, contrariamente a quanto oggi sostiene, realmente inconsapevole di quella prassi”.

Anche con riguardo alla colpa contestata in merito alla violazione dei doveri di informazione e formazione del lavoratore infortunato, la Sezione IV ha condiviso le decisioni della Corte territoriale ponendo in evidenza che sia l’infortunato che i suoi colleghi hanno negato di avere mai partecipato a corsi di formazione specificamente finalizzati al corretto utilizzo della macchina oggetto dell’infortunio, cosď come hanno negato che fossero mai state impartite precise istruzioni sulle modalitą di lavorazione in condizioni di sicurezza. “All’imputato, invero, - prosegue la Corte - si è fatto carico non dell’inadeguatezza della macchina sotto il profilo della sicurezza, né dell’assenza di specifiche prescrizioni circa le modalità di utilizzo della stessa, bensì di non avere vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni, se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato”.

“Né è possibile dubitare” conclude la Suprema Corte, “che l’infortunio sia stato determinato dalla violazione dei richiamati obblighi, essendo del tutto evidente che proprio il mancato rispetto degli stessi ha determinato l’infortunio. Considerazione che ha legittimamente indotto i giudici del merito ad escludere qualsiasi valenza causale alla condotta del giovane assunto da poche settimane, privo di specifica esperienza ed immesso nel ciclo lavorativo senza adeguata informazione e formazione professionale, indotto a ripetere operazioni per prassi seguite dai colleghi di lavoro e da essi apprese”.

sabato 25 luglio 2009

Principali Scadenze

SCADENZE FISCALI

17 AGOSTO

F24 pagamento per IVA mensili e trimestrali, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS

F24 pagamento rateizzazione INAIL, contributi fissi INPS gestione art/comm + rateizzazione imposte

30 AGOSTO

Imposta di registro

31 AGOSTO

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA

16 SETTEMBRE

F24 pagamento per IVA mensili, contributi INPS/IRPEF, ritenute d’acconto ENPALS + rateizzazione imposte

30 SETTEMBRE

Imposta di registro

F24 pagamento rateizzazione imposte reddito non titolari P.IVA


SCADENZE AMBIENTALI

30 SETTEMBRE

Versamento al COBAT: Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, del sovraprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo

Imballaggi: Elaborazione e trasmissione al Consorzio Nazionale Imballaggi di un Programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi.



lunedì 20 luglio 2009

Condomini e valutazione del rischio

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, è previsto, come noto, dal comma 3 del citato art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, ed Ź un documento nel quale il datore di lavoro committente deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per eliminare e, ove ciė non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all’interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Nel DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le condizioni quindi che si devono verificare affinché sorga l’obbligo dell’applicazione dell’art. 26 sono; una che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e l’altra che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all’interno dell’azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.

La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si rinviene nell’art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale alla lettera c) individua come azienda “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” ed alla lettera t) come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La definizione inoltre di datore di lavoro Ź riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 ed in esso Ź individuato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Quella del lavoratore, invece, Ź contenuta nella lettera a) dello stesso articolo nella quale questi Ź individuato come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Dalle definizioni sopraindicate emerge chiaramente che affinchè si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che nell’ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Il condominio sarà equiparato ad un’azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l’amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26 (cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro). In caso contrario e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non Ź tenuto ad elaborare il DUVRI.

Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche dalla lettura della determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Nella stessa determinazione l’Autorità di Vigilanza indica inoltre che fra i rischi interferenziali si possono considerare, a mero titolo esemplificativo:

  • quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente nell’ambito dell’azienda);
  • quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • quelli esistenti nel luogo di lavoro del com mittente, ove Ź previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Da www.puntosicuro.it

E.M.


mercoledì 15 luglio 2009

Verifiche periodiche sulle macchine

Il fatto che una corretta manutenzione sia uno strumento fondamentale per garantire nel tempo la sicurezza di macchine, impianti, attrezzature, ma anche di edifici, vie di circolazione ecc., è cosa ampiamente nota. Così come le verifiche periodiche siano uno strumento idoneo ad innescare gli interventi manutentivi effettivamente necessari, o a garantire la idoneità dell’oggetto della verifica sino alla data della successiva verifica.

Queste considerazioni valgono per tutti gli aspetti, dalla funzionalità, alla qualità del prodotto, alla sicurezza, alle prestazioni.

Limitando il tema alla sicurezza dei lavoratori, e ancora di più, al nostro contesto nazionale, e quindi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, dobbiamo osservare che la nuova disposizione legislativa ha fortemente riordinato la materia, ampliando considerevolmente le responsabilità del datore di lavoro, anche in via preventiva.

In particolare il concetto di reato colposo omissivo prevede che se un soggetto omette di compiere una azione che avrebbe potuto prevenire un infortunio, possa essere ritenuto responsabile, in via colposa appunto, dell’infortunio stesso. Naturalmente, perché l’ipotesi di reato sia plausibile, la omissione deve essere relativa ad una azione ragionevolmente identificabile da parte dell’ipotetico responsabile.

In pratica, indipendentemente dalle specifiche prescrizioni del D.Lgs. 626/94 o del D.Lgs. 81/2008, se un infortunio deriva dalla mancata verifica o manutenzione di un bene aziendale che per questa ragione si Ź rotto / guastato, ai soli sensi del codice penale è possibile ipotizzare una responsabilità del soggetto che avrebbe potuto / dovuto prevedere il problema e adottare le relative contromisure. Naturalmente nei limiti in cui il soggetto in questione era davvero in grado, direttamente o tramite l’aiuto di terzi, di identificare il problema e le relative misure.

Non esiste più un elenco delle attrezzature che il datore di lavoro deve sottoporre a verifiche periodiche (come era all’allegato XIV del D.Lgs. 626/94). Quindi il datore di lavoro deve effettuare una propria valutazione, certamente tenendo conto delle indicazioni del fabbricante, ma andando comunque a considerare autonomamente i deterioramenti prevedibili.

Ogni azienda in cui esistano macchine o impianti che possono essere soggetti a deterioramenti pericolosi e prevedibili, deve instaurare un piano di manutenzioni e verifiche documentate, volte a prevenire le situazioni di rischio. Concludiamo osservando che l’articolo 87 del D.Lgs. 81/2008 sanziona il datore di lavoro per la violazione dei commi 4 e 8 dell’articolo 71, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio. Questo spiega l’affermazione che col D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è sanzionato anche in via preventiva.

E.M.

venerdì 10 luglio 2009

Prevenzione incendi per le strutture alberghiere

PROROGA sull’adeguamento alla prevenzione incendi per le strutture alberghiere.

L’articolo 23, comma 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994.

La proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

In pendenza del termine per la presentazione del progetto di adeguamento, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

fonte: Gazzetta Ufficiale

6 luglio 2009

domenica 5 luglio 2009

Medici Competenti ed elenco nazionale

A partire da sabato 4 luglio andrą in vigore il decreto ministeriale che regolamenta l’istituzione e la gestione dell’elenco nazionale dei medici competenti del lavoro.

L’elenco da attuazione al D.Lgs. 81/2008 art, 38, lettera n, in base al quale i soggetti che intendono svolgere le attivitą di medico competente devono comunicare al ministero della salute, con autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti indispensabili per ricoprire tali ruoli.

Il D.M. n. 149/2009 (che regola tale elenco) richiede, oltre alla prima comunicazione, il costante aggiornamento dell’elenco, mediante comunicazioni analoghe a quella iniziale, relativamente ad eventuali variazioni dei requisiti che possano determinare la perdita di tale titolo e l’eventuale cessazione da parte del medico dell’attivitą lavorativa.


Titoli necessari per il medico competente

  • specializzazione in medicina preventiva
  • medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • tossicologia industriale
  • igiene industriale
  • fisiologia e igiene del lavoro
  • clinica del lavoro

Inoltre tutti coloro che alla data del 11 settembre 1991 erano laureati in medicina e chirurgia e avevano svolto l’attivitą di medico del lavoro per almeno quattro anni (secondo autorizzazione prevista dall’art. 55 del D.lgs. 277/91).

Possono inoltre ricoprire il ruolo di medico competente anche coloro che hanno una specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale se frequentano appositi corsi formativi universitari. Questi sono automaticamente abilitati se svolgevano l’attivitą di medico competente al 15 maggio 2008 oppure se dimostrano di averlo fatto per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti.

E.M.


venerdì 3 luglio 2009

Presentazione DM10 e DURC

Il messaggio n. 15285 dell’Inps del 3 luglio scorso, ha reso noto che le aziende dello spettacolo e di nuova costituzione che adottano il calendario sfasato, devono presentare un DM10 a zero anche nei mesi in cui non vengono corrisposte le retribuzione per poter ottenere il Durc (Documento Unico di regolarità contributiva).

In via generale l’Inps ritiene non regolare, quindi senza la possibilità di ricevere il Durc, le aziende che, in base agli archivi telematici, non risultano aver presentato uno o piĚ DM10.

Nei casi in cui le aziende, pur essendo attive, non sono tenute alla presentazione della denuncia contributiva. E’ il caso ad esempio delle aziende dello spettacolo che si avvalgono di lavoratori autonomi. In particolare, il datore di lavoro deve avere una posizione Inps attiva in cui confluiscono i contributi assistenziali minori.

Situazione analoga riguarda le aziende di nuova costituzione che si avvalgono della possibilità di elaborare i ratei con lo stipendio del mese successivo. In questo caso l’azienda risultava irregolare, quindi impossibilitata a incassare dei crediti, dal momento che non erano in grado di ottenere il Durc.

Da “Il Sole 24 ore” del 08/07/2009

mercoledì 1 luglio 2009

Certificazione energetica obbligatoria dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005.

L’obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005).

Per tutti gli altri edifici (quindi non di nuova costruzione) dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita anche di singole unitą immobiliari, il venditore dovrą disporre di un attestato che certifichi il rendimento energetico del proprio immobile.

Le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana e Liguria hanno predisposto norme locali (Delibera della Giunta regionale E.R. n. 156/2008) di applicazione del D.Lgs. 192/2005 integrato dal D.Lgs 311/2006.

Il dubbio attuale è sull’obbligo o meno di allegare al rogito tale certificazione. A livello nazionale quest’obbligo è stato annullato con la legge 133/2008, ma le norme regionali prevedono ancora l’obbligo di allegazione. Uno studio del consiglio nazionale del notariato pubblicato nei mesi scorsi e richiamato dal recente studio 334/2009, datato 17 giugno 2009, ha in sostanza affermato che: non è di competenza delle regioni, ma dello stato, decretare che la certificazione/qualificazione sia al rogito; tuttavia la disciplina locale va applicata fino a che non sia dichiarata incostituzionale. Pertanto i notai dovrebbero prudentemente pretendere che, nelle regioni in cui è obbligatorio allegare il certificato, sia reso disponibile.

Le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta impongono l’allegazione.

La certificazione energetica ha validità di 10 anni.

Per il contratto di locazione l’obbligo di allegare la certificazione energetica partirà, in Emilia Romagna, dal 1° luglio 2010.

E.M.