mercoledì 18 aprile 2012

Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione


In attuazione del D.Lgs. 81/08 in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione è stato approvato l’accordo Stato- Regioni.
Il 22 febbraio 2012, infatti, la Conferenza Stato Regioni ha approvato un nuovo accordo dove si individuano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
L’Accordo è ancora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma crediamo non tarderà, ed entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.
E’ comunque previsto un limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi secondo la nuova normativa.
L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.


Le attrezzature di lavoro individuate 
Le attrezzature di lavoro indicate nell’accordo  e per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti:
a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 
b. Gru a torre 
c. Gru mobile 
d. Gru per autocarro 
e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti” 
f. Trattori agricoli o forestali 
g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) 
h. Pompe per calcestruzzo.
Solo alcuni soggetti formatori potranno erogare questi corsi. E’ infatti previsto  che oltre ai soggetti istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province, ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell’accordo.
Sono inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il percorso formativo
Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.
Riportiamo in tabella il riepilogo dei corsi previsti e della relativa durata.




L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

M.D.