Con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 è stato stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) con le seguenti scadenze:
per le società di nuova costituzione la PEC e’ immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc...) è divenuta obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all’ordine o collegio di appartenenza;
per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente.
Mancano all’appello, quindi, solo le società già in essere che dovranno istituire la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarla entro il 28 novembre 2011 al Registro delle Imprese che la pubblicherà nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede. Infatti, la casella di Posta Elettronica Certificata è considerata un domicilio elettronico dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.
Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell’elenco pubblicato sul sito di DigitPA www.digitpa.gov.it.
Considerato l’elevato numero di società ancora sprovviste della casella certificata si consiglia di informarsi sulle offerte dei gestori abilitati e provvedere quanto prima alla presentazione della dichiarazione al Registro delle Imprese.
M.D.