La Cassazione, infatti, sottolinea che il decreto legislativo 368 del 2001 all`articolo 3 lettera d) istituisce il divieto all`apposizione di un termine ai contratti di lavoro dipendente da parte di quelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Questa disposizione individua nella valutazione dei rischi uno dei presupposti di legittimità del contratto e trova la sua ragione nell`esigenza di proteggere con maggiore intensità i lavoratori più deboli, quelli cioè che hanno una minore dimestichezza con l`ambiente di lavoro e con i macchinari che ne fanno parte integrante. La linea seguita dalla Cassazione va nella stessa direzione mettendo a carico del datore di lavoro, che non ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza, anche gli infortuni dovuti a condotte colpose da parte del lavoratore. Per il calcolo delle somme da corrispondere a titolo di sanzione a carico dell`impresa si applicano, nella lettura della corte, le norme del collegato lavoro che prevedono la corresponsione di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
La somma va pagata anche se, in ipotesi, non ci fosse stato un danno e il lavoratore avesse trovato subito un nuovo impiego. L`indennità ha un carattere forfetizzato e copre qualsiasi lesione subita per effetto della illegittima apposizione di un termine al contratto.
M.D.
M.D.