giovedì 23 dicembre 2010

Fotovoltaico: nuove Tariffe Incentivanti

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato la delibera ARG/elt 181/10, comprensiva dell’Allegato A, che fissa le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia per il fotovoltaico che entrano in vigore il 1° gennaio 2011. Questo in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
In sintesi tutti i soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal medesimo decreto ministeriale devono dichiarare di:
rispettare i requisiti per l’ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010;
avere la proprietà del bene immobile dove è installato l’impianto oppure disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari;
essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti.
prevedere, al fine di completare l’iter avviato con la deliberazione ARG/elt 173/09, che, a partire dal 15 novembre 2010, i soggetti responsabili siano tenuti ad utilizzare il portale informativo predisposto dal GSE al fine di registrarsi, inserire i dati del proprio impianto e trasmettere per via informatica i documenti necessari.
Una fitta serie di regole fissa inoltre i paletti per i soggetti responsabili degli impianti.
La stessa delibera prevede, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali ovvero regioni, e che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010 siano considerati rientranti nella tipologia di impianto fotovoltaico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; ovvero nella tipologia “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica”.

Altre novità interessanti:
Il conto energia incentiva la sostituzione dell’eternit con il fotovoltaico riconoscendo un incremento del 5% della tariffa (10% dal prossimo anno) per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Dall’1 dicembre le richieste al GSE (gestore servizi energetici) dovranno essere telematiche, si semplifica l’iter burocratico 
Per semplificare l’accesso al Conto Energia fotovoltaico, dal 1° dicembre 2010, il GSE avvia la nuova procedura telematica che permette a tutti i titolari di impianti fotovoltaici di richiedere gli incentivi in maniera più semplice, veloce ed economica. Il solo utilizzo di procedure informatiche consente di ridurre sensibilmente il tempo necessario per l’ammissione al Conto Energia ed aumenta l’efficienza del servizio. L’accesso alle tariffe incentivanti avviene infatti esclusivamente attraverso il portale web www.gse.it e tutti i documenti necessari per richiedere gli incentivi sono inviati al GSE esclusivamente mediante formato elettronico.
M.D.

martedì 21 dicembre 2010

Orario di lavoro: sanzioni

Dal 24 novembre, con l’entrata in vigore del collegato lavoro (legge 183), saranno in vigore penalità legate ad orari di lavoro “fuori limite”.
Le sanzioni varieranno a seconda del numero di lavoratori coinvolti o alla reiterazione degli inadempimenti in determinati intervalli di tempo. 
Ad esempio, la mancata concessione del riposo giornaliero di almeno 11 ore nelle 24 ore costerà al datore di lavoro da 50 a 150 euro se riguarda un numero massimo di 5 lavoratori o se si è verificata (anche per un solo lavoratore) per non più di due periodi di 24 ore. 
La sanzione è aumentata da 300 a 1.000 euro se il mancato riposo ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificato (anche per un solo lavoratore) in 3 o 4 periodi di 24 ore, per aumentare nella misura da 900 a 1.500 euro se sono interessati più 10 lavoratori o almeno 5 periodi di 24 ore. In quest’ultimo caso si può pagare in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo), come previsto dalla legge 689/81 (articolo 16).
La sanzione è stabilita in misura fissa per “classi di infrazioni”. Non va moltiplicata per il numero dei dipendenti coinvolti. 
Per le violazioni sul superamento della durata massima settimanale dell’orario di lavoro e la mancata concessione del riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni (o in media ogni 14 giorni) la gradualità delle sanzioni è stabilita in rapporto al numero dei soggetti coinvolti e alla reiterazione delle violazioni nell’intervallo di tempo che coincide con quello di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario settimanale. 
Il ministero ha precisato che il computo dei lavoratori interessati da violazioni della normativa sull’orario va effettuato per testa, senza alcun riproporzionamento per i dipendenti part time. Alle infrazioni commesse prima del 24 novembre continua ad applicarsi l’apparato sanzionatorio fino ad allora in vigore.
M.D.

domenica 19 dicembre 2010

Riqualificazione energetica: detrazione del 55% su 10 anni

Non è ancora stata rinnovata la conferma del Governo alla proroga della detrazione al 55% sulla riqualificazione energetica degli edifici. Sarà fruibile anche nel 2011 ma la ripartizione avverrà in dieci anni anziché, come in precedenza, in cinque, con identiche quote annuali. 
La proroga sino al 31/12/2011 con detrazione spalmata su 10 anni, inserita nella legge di stabilità 2011, è stata per ora approvata solo dalla Camera e quindi NON è ancora vigente.
L’agevolazione riguarda:
la riqualificazione energetica globale dell’edificio;
interventi su strutture opache verticali ed orizzontali;
pannelli solari

Sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o pompe di calore.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

M.D.

venerdì 17 dicembre 2010

Nuova versione della piattaforma applicativa SISTRI

È on-line la nuova versione della piattaforma applicativa SISTRI, che rende disponibili le funzionalità per la gestione delle seguenti fattispecie:

Produttore iscritto con temporanea indisponibilità dei mezzi informatici necessari ad accedere al SISTRI. In questo caso il trasportatore compila la scheda per conto del produttore. 
Produttore non iscritto, in questo caso la compilazione della sezione produttore viene eseguita dal trasportatore. 
Trasporto transfrontaliero con l’inclusione della fattispecie del produttore estero. In questo caso il trasportatore “comma 5” che trasporta i rifiuti dall’estero compila la sezione produttore fornendo le informazioni sul produttore estero. 
Produttore che si serve di un trasportatore “comma 5” per conferire i rifiuti ad un centro di raccolta o piattaforma di conferimento secondo quanto disciplinato nell’art 7 comma 3 del DM 17/1272009. In questo caso la compilazione della sezione produttore viene effettuata dal trasportatore. 
Integrazione scheda SISTRI Area movimentazione con registro cronologico tramite collegamento con la registrazione di scarico in luogo della modalità disponibile sulla precedente versione che utilizzava collegamenti con le registrazioni di carico. Tale aggiornamento è rivolto a: 
grandi impianti (ciclo continuo); 
accumulo continuo di rifiuti in scarrabile; 
produzione e trasporto contestuale dei rifiuti. 
Rifiuto imballato e pesato durante la fase di carico sul mezzo, disponibilità di funzionalità di controllo per consentire il perfezionamento, da parte del produttore, delle informazioni relative alla quantità e ai colli anche dopo la firma del delegato dell’azienda di trasporto. 
Gestione registrazioni cronologiche. Di seguito le principali funzionalità: 
“Elenco schede da collegare al registro”. 
Per il produttore: generazione e firma di una registrazione di scarico a partire da una scheda di movimentazione. 
Per il trasportatore: generazione e firma di una registrazione di carico a partire da una scheda di movimentazione e generazione e firma della corrispondente registrazione di scarico. 
Per il destinatario: generazione e firma di una registrazione di carico a partire da una scheda di movimentazione. 
produzione e trasporto contestuale dei rifiuti. 

È, inoltre, disponibile nella sezione Documenti – Modulistica la Scheda SISTRI in bianco per la compilazione manuale per gestire le seguenti fattispecie:
Trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da attività di manutenzione dal luogo di effettiva produzione all’unità locale competente. 
Art. 6, comma 4 del DM 17/12/2009 relativamente alla temporanea interruzione del SISTRI. 

Infine, sono stati resi disponibili in produzione i servizi di interoperabilità, precedentemente utilizzabili in ambiente di sperimentazione, per consentirne l’utilizzo attraverso il meccanismo della mutua autenticazione con conseguente rafforzamento dei controlli di sicurezza.

Sono di grande utilità il Manuale Operativo e le Guide Utente consultabili sul sito www.sistri.it. All’interno del sito Sistri a sinistra nella sezione utilità si clicca su documenti, viene aperta un’altra pagina e si seleziona manuali e guide.
Da www.sistri.it

mercoledì 15 dicembre 2010

Stress lavoro-correlato

STRESS LAVORO-CORRELATO:
valutazione entro il 31/12/2010
Tutte le aziende, pubbliche e private, sono obbligate ad effettuare la valutazione dello stress da lavoro correlato entro il 31 dicembre 2010. Non sono infatti state concesse ulteriori proroghe alla valutazione di questo rischio e con la lettera circolare del 18 novembre 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Art. 6, comma 8, lett. m-quater, D.Lgs. n. 81/20028). I risultati della valutazione dello stress da lavoro correlato saranno inseriti nel documento di valutazione dei rischi diventandone parte integrante.
M.D.

lunedì 13 dicembre 2010

INAIL: contributi a fondo perduto per la sicurezza

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) annuncia l’apertura di un bando per riconoscere contributi a fondo perduto a tutte le imprese che investiranno per migliorare la sicurezza nei luoghi di Lavoro. Alla pubblicazione del bando l’azienda potrà presentare richiesta a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione. Lo strumento sarà a sportello e quindi verranno selezionate le domande fino ad esaurimento delle risorse. La cifra complessiva messa a disposizione è pari a 60 milioni di euro.
Di seguito sono riportate alcune specifiche:

Oggetto dell’agevolazione. contributo a fondo perduto variabile tra il 50% e il 75% fino ad un massimo di euro 100.000,00. 
Attività finanziabili. progetti di investimento atti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; formazione, sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute dopo la pubblicazione del bando e non è ammessa retroattività.
Spese ammesse. macchine e attrezzature a marcatura CE in sostituzione dei beni non conformi, installazione, modifica degli impianti, apparecchiature e dispositivi per l’incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni, installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell’ambiente di lavoro, ristrutturazione e modifica strutturale dell’ambiente di lavoro, implementazione di sistemi integrati di gestione aziendale della sicurezza.
Soggetti beneficiari. tutte le imprese, anche quelle individuali, iscritte alla Camera di Commercio.
Tempistica. si potrà procedere con la presentazione delle domande dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale e gli interessati potranno accedere tramite il sito internet dell’INAIL ai singoli bandi regionali dove inserire dati anagrafici dell’impresa e particolari relativi al progetto, che prevedono l’attribuzione di un punteggio in automatico. Solo con il superamento di un punteggio soglia complessivo sarà possibile la compilazione della domanda online.
Sarà, quindi, necessario presentare alla sede INAIL competente l’attestazione dei requisiti di ammissione al finanziamento e di attribuzione dei punteggi. Ciò avverrà con una procedura “valutativa a sportello” che, applicata a progetti o programmi organici e complessi, consente la massima semplificazione conservando tutte le garanzie per l’Ente erogante.
Alla conclusione della procedura, l’INAIL si riserva di effettuare controlli, anche in loco, per verificare la conformità dell’intervento rispetto al progetto approvato e finanziato
M.D.

venerdì 3 dicembre 2010

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it

Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com
Contabilart
Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/626477
E-mail.  cscontabilart@tin.it
Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
Sito Internet.  www.contabilitaeservizi.it
E-mail.  info@contabilitaeservizi.it
CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
Tel.  051/843811
Sito Internet.  www.cststudio.it
E-mail.  info@cststudio.it
Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
fabiobabini@studiobabini.net

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
Tel.  051/388964
E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it
Studio Donini srl
Consulenze amministrative e contabili
Sede: Castel S. Pietro T. - fraz. Osteria Grande
Via  Emilia Ponente, n. 6177/C -  Tel.  051/946564
Unità locale: Imola
Viale Dante, n. 18  -  Tel.  0542/22639
Sito Internet.  www.studiodonini.it
E-mail.  donini@studiodonini.it

Studio Dott. Giacomino Dal Monte
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

mercoledì 1 dicembre 2010

Vademecum su SCIA e DIA

Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con che la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà in molti casi la DIA, Denuncia di Inizio Attività.
Funzionamento della nuova procedura
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla DIA, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall’Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l’esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
Per capire quando è applicabile la SCIA è necessario fare delle valutazioni preliminari.
E’ fondamentale accertarsi che l’intervento non rientri nei casi di: 
edilizia libera, come manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;
interventi soggetti a comunicazione, come manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;
interventi soggetti a permesso di costruire, come nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.
La Scia non sostituisce neanche la Super-Dia, prevista dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia. Fanno capo a questa disciplina gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire quali:
ristrutturazione che porti a un edificio diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, mutamenti di volume, sagoma, prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di detti piani attuativi;
nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
In questi casi la sostituzione della Dia con la Scia non è automatica, ma si deve continuare ad usare la vecchia procedura. Valgono le stesse considerazioni per le leggi regionali che, prima dell’entrata in vigore della manovra, hanno deciso il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.
In secondo luogo è deve essere valutata l’esistenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale gravante sull’immobile su cui si intende intervenire, in presenza del quale si potrà usare la Scia solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La Scia, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.
Quando si applica la Scia
La Scia si applica a:
restauro e risanamento conservativo come consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l’utilizzo dell’immobile;
ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;
varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire.
E’ possibile presentare la Scia, senza ulteriori oneri, al Comune in cui si trova l’immobile e iniziare i lavori nello stesso giorno. La segnalazione deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione, che ha 60 giorni di tempo per fermare i lavori in presenza di carenza dei requisiti. Il limite di tempo si allunga in caso di rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. I pareri degli organi o degli enti appositi sono sostituiti dalle autocertificazioni. In presenza di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
Attenzione ai casi incerti
Secondo una nota esplicativa alle Dia già presentate si applica la normativa vigente in quel momento, salva la possibilità per il privato di avvalersi del nuovo strumento presentando una Scia per il medesimo intervento. 
Segnaliamo che molti comuni hanno continuato ad accettare la Dia, dando luogo a due procedure parallele. Applicando alla lettera la nota, potrebbero non essere valide le Dia presentate dopo l’entrata in vigore della manovra i cui lavori, decorsi i 30 giorni previsti dalla vecchia normativa, sono già in corso.
M.D.