Di recente la Terza Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata sul tema della delega di funzioni sulla sicurezza ed in particolare sulle responsabilità del soggetto delegato, confermando la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal Sindaco e condannato per la violazione di varie disposizioni degli ormai abrogati D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 626/94 in materia di informazione e formazione ai lavoratori e fornitura agli stessi dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, condotta omissiva con la quale ha dato causa all’infortunio di un lavoratore colpito ad un occhio da una scheggia di ruggine.
L’infortunio si è verificato allorquando il lavoratore incaricato di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.
L’imputato, condannato, è ricorso in Cassazione annoverando tra i vari motivi del ricorso, (ritenuti poi tutti infondati dalla Corte), anche quello secondo cui “la delega conferitagli dal sindaco pro tempore in materia di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici”, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate”.
La Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato e ha ribadito principi fondamentali in materia di delega di funzioni e di effettività degli adempimenti prevenzionistici.
Con riferimento al riscorso dell’imputato riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro, la Suprema Corte precisa che il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.”
In conclusione viene stabilito che:
“L’invalidità della delega in base al principio di effettività (funzione effettivamente svolta a prescindere dalla delega scritta) impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità”.
“L’invalidità della delega non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”.
Il delegato che svolga di fatto le funzioni delegate senza avere i poteri necessari per farlo o le qualità tecnico-professionali, rimanendo inerte impedisce una corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; per tale ragione egli ne risponde comunque perché non chiede al delegante di porlo in grado di svolgerli e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, se non rifiuta il conferimento della delega.
M.D.