martedì 2 marzo 2010

Raccolta e trasporto rifiuti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello sulla corretta interpretazione dell’art.5, c.2 L:68/99 (diritto al lavoro dei disabili) che recita “i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante all’osservanza dell’obbligo dell’art. 3” concernente l’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette e ha risposto anche sulla possibilità di inquadrare le imprese che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria di cui sopra.

Le risposte all’interpello confermano che la Legge 68/99 prevede una serie di esclusioni dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità. Tra le figure agevolate risultano le aziende del trasporto aereo, marittimo, terrestre e dell’autotrasporto che possono escludere, dalla base di computo per le assunzioni obbligatorie, il personale viaggiante, vale a dire i lavoratori mobili operanti negli stessi settori, adibiti normalmente e prevalentemente ad attività itineranti, in misura almeno pari al 51% dell’orario di lavoro settimanale. Gli esperti ministeriali affermano che possono essere inquadrate nel settore del trasporto terrestre anche le aziende che si occupano di raccolta e trasporto rifiuti con mezzi propri e che come tali sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio.

Per rientrare nella categoria degli autotrasportatori, invece, l’azienda deve essere in possesso di un’autorizzazione specifica (art. 41 L.298/74) che le consenta di esercitare a livello nazionale e in qualità di impresa il trasporto di cose per conto di terzi, fermo restando l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane (L.443/85). In mancanza dei requisiti sopra richiamati è inammissibile l’inquadramento nel settore dell’autotrasporto.
M.D.