mercoledì 10 marzo 2010

Novita’ nel campo dei rifiuti: SISTRI


SISTRI - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il D.M. 17 Dicembre 2009, pubblicato nella GU del 13 Gennaio 2010, che istituisce il SISTRI ovvero il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L’entrata in vigore del SISTRI determinerà dei cambiamenti nella modalità di gestione della documentazione inerente i rifiuti;infatti permetterà di eliminare la carta per svolgere tutto in modalità digitale.

Soggetti obbligati all’ iscrizione al SISTRI:
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art.184, comma 3 lettere c),d) e g) del DLgs 152/2006, con più di dieci dipendenti. ( ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi )
le imprese di cui all’ art.212, comma 5, del DLgs n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali ovvero i trasportatori professionali
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’ art. 212, comma 8, del DLgs 152/2006.( le imprese che hanno fatto l’ iscrizione “light” all’ Albo gestori ambientali )
i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
Operatori del trasporto intermodale
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa al
SISTRI:
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art. 184, comma 3, lettere c),d) e g), del DLgs 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
Gli imprenditori agricoli di cui all’ art.2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’ art.184, comma 3, lettere c),d) e g), del DLgs 152/2006.
Le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’ art.212, comma 8, del DLgs 152/2006.

Modalità di iscrizione al SISTRI
Iscrizione entro il 01/03/2010 per :
produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’ art.212, comma 8 del DLgs 152/2006 ( trasportatori in conto proprio dei rifiuti) – con più di 50 dipendenti
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art.184, comma 3, lettere c),d), e g) del DLgs 152/2006 con più di 50 dipendenti (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
i commercianti e gli intermediari
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
le imprese di cui all’ art. 212, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
i soggetti di cui all’ art.5, comma 10 del decreto 17 dicembre 2009 ovvero terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale.

Iscrizione tra il 13/02/2010 e il 29/03/2010 per:
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’ art. 212, comma 8, del DLgs 152/2006 ( trasportatori in conto proprio dei rifiuti) – che hanno fino a 50 dipendenti
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del DLgs 152/2006 (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che hanno tra 50 e 11 dipendenti.

Dispositivi del sistema SISTRI:
Agli utenti del SISTRI, una volta perfezionata la procedura di iscrizione, vengono consegnati:
Un dispositivo elettronico per l’ accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dati , a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarli sul dispositivo stesso.
Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l’ istallazione della black box avviane presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB .

Operatività del SISTRI
Dal 13 luglio 2010 per le categorie obbligate all’ iscrizione entro il 01/03/2010 (primo gruppo di utenti)
Dal 12 agosto 2010 per le categorie obbligate all’ iscrizione tra il 13/02/2010 ed il 29/03/2010 (secondo gruppo di utenti)
M.P.