domenica 28 febbraio 2010

Verifica idoneità tecnico – professionale e richiesta DURC


Ogni datore di lavoro, anche se non opera nel campo edile deve richiedere il DURC alle imprese a cui affida delle prestazioni di servizi.
Un esempio può essere dato da una azienda, quale che sia il suo campo di appartenenza (azienda metalmeccanica, studio professionale, etc..), che intende affidare a terzi i lavori di pulizia dei locali; essa deve richiedere il DURC all’impresa di pulizie.

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 infatti prevede che un datore di lavoro che intende affidare lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

Lo stesso Testo Unico, che con l’art. 89 lettera l) definisce la idoneità tecnico-professionale individuandola nel possesso di capacità organizzative nonché nella disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare, precisa anche che tale verifica possa essere fatta con le modalità che saranno fissate con un Decreto del Presidente della Repubblica, una volta acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che al momento non è stato ancora emanato ed aggiunge, altresì, che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto la verifica debba essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e l’acquisizione dell’autocertificazione da parte di questi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445.

Per quanto riguarda, invece, le imprese o i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili la verifica della loro idoneità tecnico-professionale, che è a carico del committente o del responsabile dei lavori, è stata disposta dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 con l’art. 90 comma 9 lettera a) secondo il quale la verifica medesima deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII il quale cita, fra i documenti da esibire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al comma 1 lettera i) per quanto riguarda le imprese ed al comma 2 lettera e) per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

E’ presumibile che il citato Decreto, che dovrà stabilire le modalità di verifica di tutte le imprese o lavoratori autonomi che operino fuori dei cantieri temporanei o mobili, imporrà anche a queste, non fosse altro che per creare una uniformità per tutte le attività imprenditoriali, la esibizione al committente del DURC. Nelle more il consiglio che si può dare al datore di lavoro committente che affidi dei lavori, dei servizi o delle forniture a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi è quello che controlli comunque la loro regolarità contributiva tenendo presente che sussiste sempre una responsabilità solidale del committente con le ditte appaltatrici per quanto riguarda il mancato pagamento dei contributi obbligatori ed inoltre che, secondo quanto indicato nel comma 4 dello stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato ad opera dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Fonte: Punto Sicuro