domenica 28 marzo 2010

Redazione POS per le imprese fornitrici

Il dubbio riguardante l’obbligo o meno da parte delle imprese fornitrici di materiali ed attrezzature che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di redigere i piani operativi di sicurezza (POS) è spesso al centro di numerose discussioni anche a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106 con cui si è tentato di fornire i necessari chiarimenti.


Secondo quanto stabilito dall’articolo 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.

Con il comma 1 bis introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato precisato che “La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato aggiunto inoltre che “in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” il quale, come è noto, ha fissato degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.


Va chiarito che anche se l’impresa di fornitura di materiali ed attrezzature non abbia l’obbligo in presenza di una mera fornitura di redigere il piano operativo di sicurezza è tenuta comunque a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 26, consistenti nella reciproca informazione da parte del datore di lavoro committente e di quello “ospitato” sui rischi presenti nel luogo di lavoro (comma 2 lettera b), nella cooperazione ed attuazione delle misure di sicurezza (comma 2 lettera a), nel coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori durante le operazioni di fornitura (comma 2 lettera b) nonché nella sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) (comma 3) che, come è noto e come indicato nello stesso articolo 96 comma 2, così come modificato dal decreto correttivo del Testo Unico, è necessario redigere in caso di mancanza di redazione del piano operativo di sicurezza.

M.D.