E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/2010 il Decreto 15/02/2010 che entra in vigore dal 28 febbraio 2010 e apporta modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 recante Istituzione sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Le modifica più importante è la seguente:
Iscrizione al SISTRI entro il 01/03/2010 prorogata di 30 giorni per:
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’ art.212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (trasportatori in conto proprio dei rifiuti) con più di 50 dipendenti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art.184, comma 3, lettere c),d), e g) del DLgs 152/2006 con più di 50 dipendenti (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
- i commercianti e gli intermediari
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati,
- le imprese di cui all’ art. 212, comma 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- i soggetti di cui all’ art.5, comma 10 del decreto 17 dicembre 2009 ovvero terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale.
Iscrizione al SISTRI tra il 13/02/2010 e il 29/03/2010 prorogata di 30 giorni per:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’ art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 (trasportatori in conto proprio dei rifiuti) – che hanno fino a 50 dipendenti
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’ art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) che hanno tra 50 e 11 dipendenti.
Altre modifiche riguardano le tempistiche minime relative alla comunicazione al SISTRI da effettuare prima della movimentazione dei rifiuti sia da parte dei produttori che dei trasportatori e nello specifico i tempi minimi di comunicazione sono stati ridotti da 8 a 4 ore per i produttori e da 4 a 2 ore per i trasportatori. E’ stato inoltre specificato che in caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, l’area di movimentazione deve essere compilata, sul SISTRI, prima della movimentazione del rifiuto stesso; non vengono quindi fornite indicazioni di tempi minimi da rispettare.
M.D.