giovedì 25 marzo 2010

Ambiente: scarichi idrici

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 febbraio scorso il disegno di legge n.s. 1755 recante “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”. Il decreto modifica l’art. 137, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prevedendo la sanzione penale solo nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali non rispetti i valori limite relativi ad una delle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, ossia una sostanza pericolosa; mentre lo scarico di acque reflue industriali riguardanti le sostanze non comprese in tale allegato sarà punito con la sola sanzione amministrativa.

Il comma 5 dell’art. 137 è stato quindi modificato e prevede che in caso di superamento dei valori limite indicati nella tabella 3 delle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali e i valori limite indicati nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto per quanto riguarda gli scarichi sul suolo, sia punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.

M.D.