Ogni appaltatore, come qualsiasi altro datore di lavoro, ha il dovere di provvedere alla tutela della salute e della integrità fisica dei propri lavoratori. La cooperazione del committente non si può intendere come obbligo da parte di questi di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui l’appaltatore non adotta le misure previste a tutela dei suoi lavoratori.
L’obbligo di cooperazione del committente con l’appaltatore è limitato alla attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto della esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti del committente che su quelli dell’appaltatore. Ne consegue che, qualora l’attività dell’appaltatore possa svolgersi in una zona o settore separato senza che i rischi si possano estendere fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest’ultimo non ha nessun motivo di intervenire sull’appaltatore per esigere il rispetto della normativa surrogandosi allo stesso quando non vi provveda.
Questo è quanto derivato dalla lettura della sentenza della Sez IV della Corte di Cassazione penale, e costituisce un utile insegnamento utile per stabilire i termini della applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e relativo agli obblighi inerenti i contratti di appalto, d’opera e di somministrazione ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La sentenza si riferisce ad un infortunio mortale occorso ad un socio lavoratore di una cooperativa durante alcuni lavori, condotti in appalto, di manutenzione e di pulizia di un capannone di proprietà della società committente. Il lavoratore, mentre era intento sul tetto del capannone a pulire la parte esterna di una canna fumaria operando al di fuori della passerella di camminamento e senza l’imbracatura e la relativa fune di trattenuta, precipitava dall’alto al suolo nel momento in cui metteva i piedi su di un instabile pannello in vetroresina. Per tale infortunio il Tribunale aveva individuata la responsabilità nella figura del presidente della cooperativa per aver omesso, in violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, di fornire al lavoratore le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro e per aver omesso di esigere che lo stesso osservasse le norme di sicurezza. Il Tribunale, con la medesima sentenza, assolveva invece il committente dei lavori dati in appalto ritenendo che lo stesso, avendo adempiuto al dovere di informare l’infortunato dei rischi specifici nell’ambiente di lavoro, avesse esaurito i suoi compiti e non ritenendo che fosse estesa anche al committente la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche relative ai rischi specifici e propri dell’attività dell’impresa appaltatrice.
M.D.