giovedì 30 giugno 2011

Pensionamento anticipato per attività usuranti

E’ entrato in vigore dal 26 maggio 2011 il D.Lgs. 67/2011 che è stato pubblicato nella G.U. n. 108 del 11/05/2011, contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Scattano anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena”.
Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa  per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra il 26 maggio 2011 ed il 31/12/2017; la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.
Inoltre: 
il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs 67/11. 
il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs 67/11 è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. 
In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. 
E’ considerato, a questi fini: 
lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; 
periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino; 
lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
M.D.