Nel caso di ditte individuali o studio professionale senza dipendenti, in cui siano presenti tirocinanti o stagisti il titolare è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Ovviamente se sono presenti anche altri lavoratori, dipendenti o con altra tipologia contrattuale, gli obblighi di legge devono essere applicati a tutti.
Il Dlgs 81/08 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a)
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;……omissis
La definizione di lavoratore è abbastanza chiara per cui anche in presenza di personale non retribuito ma che presta attività lavorativa scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di dipendenti.
Ricordiamo quindi, l’obbligo da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi, l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso se adempia al requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.
Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi. Naturalmente lo stesso datore di lavoro dovrà intervenire per eliminare o ridurre i rischi presenti emersi a seguito della valutazione di tutti i rischi.
M.D.