E’ stato emanato un decreto attuativo previsto dal D.Lgs. 81/08 nato dall’esigenza di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore.
Il campo di applicazione del nuovo decreto attuativo riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Specifichiamo che il decreto si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.
E’ fondamentale riportare alcune definizioni del decreto per comprendere meglio quali sono i lavori interessati dal decreto in esame:
a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, e’ in tensione;
b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1;
c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici;
d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito.
Le aziende per poter effettuare le attività sotto tensione devono possedere autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione.
Il personale che opera sotto tensione deve essere formato attraverso corsi di formazione con caratteristiche e contenuti definiti nell’allegato III. Tali corsi di formazione devono prevedere esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità’ alla effettuazione dei lavori sotto tensione.
L’idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell’idoneità e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato
Si specifica che i soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all’allegato III e devono essere autorizzati dai Ministeri del lavoro e della salute.
Le aziende già operanti sono inizialmente riconosciute ma devono adeguarsi entro 24 mesi pena la perdita dell’abilitazione.
Riportiamo brevemente i contenuti degli allegati.
L’allegato I definisce la “Commissione per i lavori sotto tensione” in termini di composizione, compiti e organizzazione.
L’allegato II definisce le modalità per l’autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, e controllo delle aziende.
Le aziende devono poter dimostrare il possesso dei requisiti minimi dell’allegato tra cui:
- sistemi di organizzazione e controllo e procedure rispondenti a quanto stabilito dalle norme CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
- certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:2007
- dimostrare di avere attrezzature, personale, assicurazioni, esperienza ecc.
L’autorizzazione ha validità triennale rinnovabile.
L’allegato III definisce le “Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori”
Si considerano idonei i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione.
Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi.
La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore.
Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso.
Si considerano idonei i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
I requisiti minimi dei soggetti formatori sono:
a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell’addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale;
b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V;
c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.
Anche in questo caso l’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata.
M.D.