venerdì 10 giugno 2011

Verifiche periodiche attrezzature: emanato nuovo decreto

È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200kg, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili, ascensori e montacarichi da cantiere, etc) nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008.
Il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio.
Con questo decreto nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno affiancare INAIL, ASL ed ARPA nelle verifiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Per la prima verifica dell’attrezzatura vi deve provvedere l’INAIL (ex ISPESL) nel termine di sessanta giorni, mentre per le verifiche successive intervengono l’ASL o, se c’è una convenzione, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) che devono effettuare la prestazione entro 30 giorni. L’INAIL, l’ASL e l’ARPA possono far fronte alle verifiche direttamente o possono ricorrere a soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un apposito elenco che può essere istituito presso ciascuna ASL o su base regionale.
Trascorsi inutilmente i termini per le verifiche, 60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive, il datore di lavoro che non ha avuto riscontro da parte di INAIL, ASL o ARPA può avvalersi, previa comunicazione ai soggetti titolari appena citati, dei soggetti pubblici o privati inseriti nell’apposito elenco di cui all’allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro analizzato.
I soggetti pubblici o privati scelti dovranno fare fronte alle richieste di verifica entro i termini validi anche per i soggetti titolari, 60 e 30 giorni.
Ci si aspetta che dove il pubblico non ha funzionato ora funzioni il privato garantendo tempi di risposta certi e rapidi.
Tutte le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione rimangono a carico del datore di lavoro.
Le tariffe dei privati non sono libere. È ammessa una oscillazione non superiore al 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e devono essere comunicate dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione.
Le tariffe sono determinate con decreto e finché non sarà emanato rimangono in vigore quelle attuali.
I soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. 
M.D.