giovedì 16 giugno 2011

Appalti: rischi generici, interferenti e specifici

Riportiamo una sentenza della Corte di Cassazione che riguarda la valutazione delle responsabilità dei rischi generici, interferenti e specifici in caso di lavori in appalto.
Un committente esercente attività produttiva ha ingaggiato un appaltatore per la installazione a tetto di un impianto di allarme. Durante l’installazione di tale antifurto il dipendente della ditta appaltatrice, calpestando le onduline in eternit del tetto, è caduto nel vuoto riportando gravi danni fisici.
Un Tribunale in prima istanza ha individuato la responsabilità del datore di lavoro della azienda appaltatrice per il reato di lesioni colpose per l’ infortunio del lavoratore dipendente dovuto alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro mentre ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, il committente. Il condannato ha presentato ricorso alla Corte d’appello, che ha confermato le responsabilità del datore di lavoro dell’azienda appaltatrice e, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato la responsabilità in ambito civile ed in solido del committente condannando tutti al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 
Al committente era stato mosso l’addebito di non aver fornito informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro ed in particolare sulle condizioni di precaria stabilità del tetto del capannone nel quale avrebbe dovuto essere installato un allarme antifurto. Al datore di lavoro dell’infortunato, invece, era stato contestato di aver omesso di accertare, prima di dare l’avvio ai lavori, che il tetto potesse reggere il peso degli operai e di adottare, altresì, le necessarie cautele contro il rischio di caduta, distendendo tavole sul tetto o facendo uso di cinture di sicurezza. E’ stato quindi a causa della mancanza di tali presidi che il lavoratore, a seguito dell’accesso sul tetto del capannone per installare l’impianto, sfondava con il proprio peso le lastre in eternit di copertura e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali.
A seguito di questa sentenza è stato presentato ricorso in Corte di Cassazione da parte del committente sostenendo che, con riferimento al rischio di rottura della copertura del capannone, non esisteva alcun obbligo di informazione, non essendo in presenza di pericolo legato all’attività aziendale interferente con quella gestita dall’appaltatore per cui era quest’ultimo quindi che avrebbe dovuto adottare le opere provvisionali ed i dispositivi di sicurezza contro le eventuali cadute dall’alto. Quindi secondo il committente il rischio di caduta dal tetto era aspecifico e gravava esclusivamente sull’esecutore dei lavori e non sul committente e chiunque era in grado di percepire che muoversi su un tetto implica il rischio di caduta. 
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso ricordando che è obbligo del committente non solo quello di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell’ambiente in cui sono destinate ad operare ma anche di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’ appalto.
“La normativa”, ha proseguito la suprema Corte, “prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell’impresa appaltatrice: si tratta dei rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l’esecuzione di speciali tecniche” per cui “il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente: l’esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell’impresa appaltatrice” e secondo la Sez. IV “nel caso di specie il rischio era generico e da tutti riconoscibile”.
“L’unica cosa che conta”, ha proseguito la suprema Corte, “è che il rischio di caduta non era proprio ed esclusivo dell’esecutore dell’impianto, sicché gli imputati erano tenuti a coordinarsi ed a cooperare alla sicurezza”. “Per il resto”, ha quindi concluso la Sez. IV, ”il fatto che la caduta fosse facilmente prevedibile non può esonerare da responsabilità alcuno dei protagonisti della vicenda, ma semmai accentuare l’obbligo di cooperare per evitare l’esito drammatico riscontratosi ed agevolmente evitabile”.
M.D.