Con il Collegato lavoro (legge n. 183/2010) sono entrate in vigore le nuove modalità ispettive. Tra le maggiori novità vi sono i verbali primo accesso e il verbale unico di accertamento e notificazione degli illeciti che scaturiscono dalla verifica ispettiva. Il verbale di primo accesso, spesso già utilizzato, diventa un documento obbligatorio per legge.
Se non viene redatto o viene redatto in maniera gravemente incompleta o non viene consegnato, anche le conclusioni delle indagini possono essere poste in discussione se non addirittura annullate o invalidate. In fase di ispezione il datore di lavoro ha il diritto di essere assistito dal suo consulente e di rendere dichiarazioni che saranno riportate nel verbale. L’ispettore deve quindi dare atto di avere avvisato il datore di lavoro circa questa possibilità. Al termine della prima visita ispettiva gli ispettori devono rilasciare copia del verbale di primo accesso. Devono essere indicati i lavoratori presenti e intenti nella attività lavorativa con la descrizione del loro impiego, le attività compiute dal personale ispettivo e le eventuali dichiarazioni acquisite.
Se nella fase di indagine che segue il verbale di primo accesso vengono accertati degli illeciti, viene notificato il verbale unico di accertamento e notificazione che impone ai destinatari del verbale stesso comportamenti diversificati a seconda del tipo di inosservanza.
Si possono distinguere tre tipi di illeciti.
Illeciti che possono essere oggetto di diffida: quando viene constatata l’inosservanza di una norma di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla quale derivi una sanzione amministrativa, l’organo ispettivo deve chiedere al trasgressore di sanare l’inosservanza nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale unico con pagamento delle sanzioni agevolate entro 15 giorni successivi ai trenta della notifica. Il termine di 30 giorni è una novità rispetto al passato, quando era il personale ispettivo che a sua discrezione poteva indicare una scadenza variabile.
La seconda categoria di illeciti riguarda ancora inosservanze sanabili, ma che anche se tardivamente sono state spontaneamente sanate. In questo caso rimane l’obbligo del versamento della sanzione minima entro 15 giorni dalla notifica del verbale unico.
La terza categoria racchiude gli illeciti per i quali non è ipotizzabile l’istituto della diffida ed in questo caso il verbale ha il valore di documento di notifica degli illeciti, e giustifica in pieno la denominazione di verbale unico con il quale vengono sanzionate tutte le inosservanze emerse dall’ispezione.
I destinatari del verbale unico sono il trasgressore e l’obbligato in solido (proprietario, usufruttario, titolare) secondo le regole dell’articolo 6 della legge 689/1981. Nel caso delle società di persone con più soci, tutti, in virtù del fatto che rappresentano la società, sono i trasgressori, mentre la società come entità giuridica è l’obbligato in solido.
Ne consegue che le sanzioni si moltiplicano, in quanto occorre comminarne tante quanti sono i trasgressori.
M.D.