sabato 7 maggio 2011

Fino al 17 giugno certificato medico cartaceo

I datori di lavoro privati potranno chiedere fino al 17 giugno ai propri dipendenti, nei due giorni successivi al rilascio del certificato medico, l’invio del documento in forma cartacea. Dopo questa data rimane l’obbligo da parte del dipendente di comunicare tempestivamente l’assenza ma i datori di lavoro dovranno reperire il certificato di malattia attraverso i canali informatici messi a disposizione dall’Inps.

Arrivano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le istruzioni relative al certificato medico in via telematica. Con la circolare 4/2011 si dà infatti attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge 183/2010. Il collegato lavoro ha voluto uniformare le procedure per tutti i settori. Fra tre mesi, dunque, anche i lavoratori privati saranno completamente liberati dall’obbligo di inviare l’attestazione di malattia. 
Nel caso in cui il medico non sia in grado di inviare il certificato online (per esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica) può rilasciare la certificazione di malattia in forma cartacea; il lavoratore presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, se previsto, il certificato di malattia all’Inps, secondo le modalità tradizionali. 
Solamente nel settore pubblico le amministrazioni, tramite Pec, sono tenute a informare le Asl della mancata emissione del certificato telematico.
L’azienda ha quattro possibilità per conoscere i dati della malattia: può consultare la singola attestazione, accedendo al sito dell’Inps tramite il numero del certificato che il lavoratore riceve dal medico e che è obbligato a fornire al datore di lavoro su espressa richiesta di quest’ultimo. Il datore di lavoro ha, inoltre, la possibilità di accreditarsi presso l’istituto di previdenza e consultare tutte le attestazioni. Se vuole, invece, una trasmissione della documentazione di tipo più formale, può chiedere all’Inps di inviargli il materiale alla propria casella di posta elettronica certificata. Infine è prevista la possibilità che i datori di lavoro privati possono rivolgersi agli intermediari istituzionalmente previsti dalla legge 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, commercialisti, ragionieri e periti commerciali).
M.D.