giovedì 19 maggio 2011

Il ruolo del medico competente e il giudizio di idoneità

Anche il D.Lgs. 81/2008 in continuità con la precedente normativa (D.Lgs 626/94) prevede un coinvolgimento globale del medico-competente non solo per la mera sorveglianza sanitaria ma anche per la collaborazione nelle fasi di analisi del documento di valutazione dei rischi, del sopralluogo annuale, della riunione periodica, della relazione sanitaria annuale, della organizzazione del Primo soccorso, della formazione e informazione e della attuazione di programmi di promozione della salute.
La sorveglianza sanitaria diviene obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi (a cui ha collaborato anche il medico competente) evidenzia un rischio per la salute rientrante fra quelli per cui vige previsione normativa. 
Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono: 
168: movimentazione manuale di carichi; 176; videoterminali; 185: agenti fisici; 196: rumore; 
204: vibrazioni; 211: campi elettromagnetici; 218: radiazioni ottiche; 229: agenti chimici; 242: agenti cancerogeni e mutageni; 259: amianto; 279.281: agenti biologici. 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche. 
Le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4).
Tutte le visite hanno un carattere sia preventivo che periodico. 
La sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 viene effettuata: 
preventivamente, da espletare cioè prima dell’ammissione alla mansione a rischio per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati 
periodicamente, a determinati intervalli di tempo durante il rapporto di lavoro per controllare che l’esposizione ai rischi non abbia prodotto danni ma anche per evidenziare effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione. 
in occasione del cambio di mansione; 
su richiesta del lavoratore se correlata al rischio o se il lavoratore ritiene che le sue condizioni di salute siano suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi; 
alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Con il decreto legislativo 106 è stato eliminato il divieto di effettuare, da parte del datore di lavoro e tramite il medico competente, delle visite in fase di pre-assunzione. 
Tali visite preventive in fase pre-assuntiva possono essere svolte sia ad opera del medico competente che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL. La visita pre-assuntiva deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria. 
Nel caso in cui la visita medica pre-assuntiva sia effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato non-idoneo possa presentare ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente. 
La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.
Il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari. Al termine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto. 
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, che può essere assoluta, parziale o non idonea.
In caso di idoneità assoluta non sono previste limitazioni specifiche all’espletamento della mansione. Una idoneità parziale, condizionata da fattori legati al rischio professionale, come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) porterà a delle prescrizioni che potranno avere carattere temporaneo o permanente; 
un giudizio di non-idoneità verrà espresso quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Anche la  non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente. 
Nel caso di non idoneità o prescrizioni temporali il medico deve precisare le tempistiche di validità del suo giudizio. 
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 
Il giudizio d’idoneità, oltre al lato prettamente sanitario, può comportare conseguenze gravi per il lavoratore. La non idoneità permanente può consentire il recesso del contratto da parte del datore di lavoro. Ma il contratto può essere rescisso anche nel caso di una impossibilità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all’interno dell’azienda in attività confacenti anche di livello inferiore. 
La legge impone che il datore di lavoro, con l’ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all’interno dell’azienda una adeguata collocazione del dipendente e che si pervenga a definire delle misure di sostegno che favoriscano il mantenimento in azienda del lavoratore, e questo ancor di più nei casi in cui si sia in presenza di una inidoneità che si può presumere temporanea anche se di lunga durata. 
M.D.