sabato 21 maggio 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
E-mail.  studiogualandi@libero.it

Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641253
Sito Internet.  www.coser.org
E-mail.  info@coser.org
Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
Tel.  051/6920790
Sito Internet.  www.consorpromo.com
E-mail.  info@consorpromo.com
Contabilart
Servizi Contabili
Via Zanotti Maria, n. 12/D  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/626477
E-mail.  cscontabilart@tin.it
Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
Sito Internet.  www.contabilitaeservizi.it
E-mail.  info@contabilitaeservizi.it
CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
Tel.  051/843811
Sito Internet.  www.cststudio.it
E-mail.  info@cststudio.it
Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
fabiobabini@studiobabini.net

Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
Tel.  051/388964
E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Domenico Cassani 
Dottore commercialista
Via Cavour, n. 67  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35486
Sito Internet.  www.cassanistudio.it
E-mail.  segreteria@cassanistudio.it
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dal Monte
Dottori commercialisti associati
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Gestimpresa - Marino dott. Pietro
Dott. Commercialista Contabile Tributario
Castel San Pietro Terme (BO) Fraz.Osteria Grande:
Via Claterna, 12/14 – Tel. 051/6958184
Bologna (BO):
Via Irnerio, 23 – Tel. 051/255590  Cel. 348/2602062
E-mail. info@marinopietro2.191.it

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

giovedì 19 maggio 2011

Il ruolo del medico competente e il giudizio di idoneità

Anche il D.Lgs. 81/2008 in continuità con la precedente normativa (D.Lgs 626/94) prevede un coinvolgimento globale del medico-competente non solo per la mera sorveglianza sanitaria ma anche per la collaborazione nelle fasi di analisi del documento di valutazione dei rischi, del sopralluogo annuale, della riunione periodica, della relazione sanitaria annuale, della organizzazione del Primo soccorso, della formazione e informazione e della attuazione di programmi di promozione della salute.
La sorveglianza sanitaria diviene obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi (a cui ha collaborato anche il medico competente) evidenzia un rischio per la salute rientrante fra quelli per cui vige previsione normativa. 
Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono: 
168: movimentazione manuale di carichi; 176; videoterminali; 185: agenti fisici; 196: rumore; 
204: vibrazioni; 211: campi elettromagnetici; 218: radiazioni ottiche; 229: agenti chimici; 242: agenti cancerogeni e mutageni; 259: amianto; 279.281: agenti biologici. 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche. 
Le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4).
Tutte le visite hanno un carattere sia preventivo che periodico. 
La sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 viene effettuata: 
preventivamente, da espletare cioè prima dell’ammissione alla mansione a rischio per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati 
periodicamente, a determinati intervalli di tempo durante il rapporto di lavoro per controllare che l’esposizione ai rischi non abbia prodotto danni ma anche per evidenziare effetti precoci sulla salute correlati all’esposizione. 
in occasione del cambio di mansione; 
su richiesta del lavoratore se correlata al rischio o se il lavoratore ritiene che le sue condizioni di salute siano suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi; 
alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Con il decreto legislativo 106 è stato eliminato il divieto di effettuare, da parte del datore di lavoro e tramite il medico competente, delle visite in fase di pre-assunzione. 
Tali visite preventive in fase pre-assuntiva possono essere svolte sia ad opera del medico competente che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL. La visita pre-assuntiva deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria. 
Nel caso in cui la visita medica pre-assuntiva sia effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato non-idoneo possa presentare ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente. 
La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.
Il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari. Al termine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto. 
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, che può essere assoluta, parziale o non idonea.
In caso di idoneità assoluta non sono previste limitazioni specifiche all’espletamento della mansione. Una idoneità parziale, condizionata da fattori legati al rischio professionale, come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) porterà a delle prescrizioni che potranno avere carattere temporaneo o permanente; 
un giudizio di non-idoneità verrà espresso quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Anche la  non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente. 
Nel caso di non idoneità o prescrizioni temporali il medico deve precisare le tempistiche di validità del suo giudizio. 
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 
Il giudizio d’idoneità, oltre al lato prettamente sanitario, può comportare conseguenze gravi per il lavoratore. La non idoneità permanente può consentire il recesso del contratto da parte del datore di lavoro. Ma il contratto può essere rescisso anche nel caso di una impossibilità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all’interno dell’azienda in attività confacenti anche di livello inferiore. 
La legge impone che il datore di lavoro, con l’ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all’interno dell’azienda una adeguata collocazione del dipendente e che si pervenga a definire delle misure di sostegno che favoriscano il mantenimento in azienda del lavoratore, e questo ancor di più nei casi in cui si sia in presenza di una inidoneità che si può presumere temporanea anche se di lunga durata. 
M.D.

martedì 17 maggio 2011

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

31 MAGGIO
Relazione annuale dei produttori di imballaggio non aderenti al CONAI o ad altro consorzio.
Scadenza del termine entro cui scade il termine per i produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI o ad altro consorzio di recupero, devono presentare al CONAI una relazione sulla gestione degli imballaggi relativa all’anno precedente.
Soggetti: produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI ovvero ad altro consorzio di recupero ex art. 223, D.Lgs 152/2006

domenica 15 maggio 2011

SIGEA SCHERMA


“GRANDE IMOLA!”: PIANCA E TAMPIERI TRIONFANO ALLA 5^ PROVA MASTER
Sabato 9 e domenica 10 aprile a Udine trionfano i master della SigeaScherma, che tornano a casa con due primi posto firmati Giuliano Pianca e Alessandro Tampieri e con un terzo posto di Simone Mondini. A Padova invece gara sottotono per le sciabolatrici under 14 che alla Prova Nazionale Under 14 non riescono a qualificarsi per la finale.

SIGEASCHERMA: IMOLA REGINA DEL WEEK-END
Venerdì 1 e sabato 2 aprile il Centro Tecnico di via Ercolani ha ospitato la quarta prova del Memorial Preziosi e il Campionato Regionale di sciabola maschile e femminile assoluti.  A Imola tre atleti della SigeaScherma sono stati i protagonisti indiscussi del week-end: Chiara Bravi si aggiudica la quarta prova del Memorial Preziosi e Matteo Capozzi si classifica terzo per gli uomini, mentre Nicola Bernardini diventa Campione Regionale di sciabola assoluti.

venerdì 13 maggio 2011

Volontari: estensione TU

In coincidenza con la proclamazione del 2011 come anno del volontariato, il ministro del Lavoro emana un decreto sull`applicazione del Testo unico sulla sicurezza a favore delle varie categorie di volontari. 
Il decreto del ministro del Lavoro, in concerto con Interno, Salute e Protezione civile, che entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» individua le modalità per l`applicazione del Testo Unico, nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. 
Il decreto stabilisce che le disposizioni del Testo Unico sono applicate tenendo conto delle esigenze che le caratterizzano. Si dovrà tenere conto della necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione, dell`organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata all`immediatezza. Si dovrà anche prendere in considerazione l`imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto nel quale il volontario viene impiegato con l`impossibilità di valutare tutti i rischi secondo quanto prescritto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e succ.ve modifiche. 
In relazione agli obblighi, le organizzazioni devono garantire che il volontario riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al monitoraggio sanitario. In merito al personale delle cooperative sociali, il decreto stabilisce che ove debba svolgere la propria attività, inerente la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all`inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, al di fuori delle sedi di lavoro, si applicano le disposizioni del Testo Unico tenendo conto dei rischi normalmente presenti.
M.D.

mercoledì 11 maggio 2011

Novità ispezioni nelle aziende

Con il Collegato lavoro (legge n. 183/2010) sono entrate in vigore le nuove modalità ispettive. Tra le maggiori novità vi sono i verbali primo accesso e il verbale unico di accertamento e notificazione degli illeciti che scaturiscono dalla verifica ispettiva. Il verbale di primo accesso, spesso già utilizzato, diventa un documento obbligatorio per legge.
Se non viene redatto o viene redatto in maniera gravemente incompleta o non viene consegnato, anche le conclusioni delle indagini possono essere poste in discussione se non addirittura annullate o invalidate. In fase di ispezione il datore di lavoro ha il diritto di essere assistito dal suo consulente e di rendere dichiarazioni che saranno riportate nel verbale. L’ispettore deve quindi dare atto di avere avvisato il datore di lavoro circa questa possibilità. Al termine della prima visita ispettiva gli ispettori devono rilasciare copia del verbale di primo accesso. Devono essere indicati i lavoratori presenti e intenti nella attività lavorativa con la descrizione del loro impiego, le attività compiute dal personale ispettivo e le eventuali dichiarazioni acquisite. 
Se nella fase di indagine che segue il verbale di primo accesso vengono accertati degli illeciti, viene notificato il verbale unico di accertamento e notificazione che impone ai destinatari del verbale stesso comportamenti diversificati a seconda del tipo di inosservanza. 
Si possono distinguere tre tipi di illeciti. 
Illeciti che possono essere oggetto di diffida: quando viene constatata l’inosservanza di una norma di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla quale derivi una sanzione amministrativa, l’organo ispettivo deve chiedere  al trasgressore di sanare l’inosservanza nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale unico con pagamento delle sanzioni agevolate entro 15 giorni successivi ai trenta della notifica. Il termine di 30 giorni è una novità rispetto al passato, quando era il personale ispettivo che a sua discrezione poteva indicare una scadenza variabile. 
La seconda categoria di illeciti riguarda ancora inosservanze sanabili, ma che anche se tardivamente sono state spontaneamente sanate. In questo caso rimane l’obbligo del versamento della sanzione minima entro 15 giorni dalla notifica del verbale unico. 
La terza categoria racchiude gli illeciti per i quali non è ipotizzabile l’istituto della diffida ed in questo caso il verbale ha il valore di documento di notifica degli illeciti, e giustifica in pieno la denominazione di verbale unico con il quale vengono sanzionate tutte le inosservanze emerse dall’ispezione.
I destinatari del verbale unico sono il trasgressore e l’obbligato in solido (proprietario, usufruttario, titolare) secondo le regole dell’articolo 6 della legge 689/1981. Nel caso delle società di persone con più soci, tutti, in virtù del fatto che rappresentano la società, sono i trasgressori, mentre la società come entità giuridica è l’obbligato in solido.  
Ne consegue che le sanzioni si moltiplicano, in quanto occorre comminarne tante quanti sono i trasgressori.
M.D.

lunedì 9 maggio 2011

Serbatoi GPL

Il cosiddetto decreto Milleproroghe si occupa anche della idoneità dei serbatoi per gpl fino a 13 metri cubi di capacità (Decreto del Ministro dell’Interno 14 maggio 2004). In particolare entro il 31 dicembre prossimo dovranno essere sottoposti a verifica i serbatoi che alla data del 27 febbraio 2011 hanno già raggiunto i 25 anni, mentre per i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, la data di scadenza è fissata al 30 giugno. 
Questi serbatoi dovranno essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superficie metallica, in riferimento alla norma UNI EN 970 ed a controlli spessimetrici nel rispetto in riferimento  alla norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818. 
Tali controlli sono mirati alla verifica dell’idoneità’ del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. 
Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. 
I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi. 
M.D.

sabato 7 maggio 2011

Fino al 17 giugno certificato medico cartaceo

I datori di lavoro privati potranno chiedere fino al 17 giugno ai propri dipendenti, nei due giorni successivi al rilascio del certificato medico, l’invio del documento in forma cartacea. Dopo questa data rimane l’obbligo da parte del dipendente di comunicare tempestivamente l’assenza ma i datori di lavoro dovranno reperire il certificato di malattia attraverso i canali informatici messi a disposizione dall’Inps.

Arrivano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le istruzioni relative al certificato medico in via telematica. Con la circolare 4/2011 si dà infatti attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 25 della legge 183/2010. Il collegato lavoro ha voluto uniformare le procedure per tutti i settori. Fra tre mesi, dunque, anche i lavoratori privati saranno completamente liberati dall’obbligo di inviare l’attestazione di malattia. 
Nel caso in cui il medico non sia in grado di inviare il certificato online (per esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica) può rilasciare la certificazione di malattia in forma cartacea; il lavoratore presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, se previsto, il certificato di malattia all’Inps, secondo le modalità tradizionali. 
Solamente nel settore pubblico le amministrazioni, tramite Pec, sono tenute a informare le Asl della mancata emissione del certificato telematico.
L’azienda ha quattro possibilità per conoscere i dati della malattia: può consultare la singola attestazione, accedendo al sito dell’Inps tramite il numero del certificato che il lavoratore riceve dal medico e che è obbligato a fornire al datore di lavoro su espressa richiesta di quest’ultimo. Il datore di lavoro ha, inoltre, la possibilità di accreditarsi presso l’istituto di previdenza e consultare tutte le attestazioni. Se vuole, invece, una trasmissione della documentazione di tipo più formale, può chiedere all’Inps di inviargli il materiale alla propria casella di posta elettronica certificata. Infine è prevista la possibilità che i datori di lavoro privati possono rivolgersi agli intermediari istituzionalmente previsti dalla legge 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, commercialisti, ragionieri e periti commerciali).
M.D.

giovedì 5 maggio 2011

Impianti elettrici residenziali

Dal primo settembre entra in vigore la nuova norma Cei 64-8 V3 dedicata agli impianti elettrici che apporta diverse novità per gli impianti con tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. La norma si applica ai nuovi impianti o agli impianti e ai rifacimenti completi degli impianti esistenti. 
Si potrà scegliere tra tre tipologie di impianto con livelli di prestazione e di fruibilità differenti: il livello 1 è quello minimo, il livello 2 è per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti e il livello 3 è studiato per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative. 
Per un ambiente con superficie tra i 12 e i 20 metri quadrati saranno necessari almeno 5 punti prese, un punti luce, una presa TV e una telefonica o dati ad esclusione degli ambienti quali ingressi, corridoi, anticamere, bagni e cucine dove i punti sono di meno. Una delle novità maggiori è data dall’obbligo della presenza delle luci di emergenza.
M.D.

martedì 3 maggio 2011

SUAP TELEMATICO: rinvio al 30 settembre

Rinviato al 30 settembre, per le amministrazioni che non sono ancora in regola, il termine ultimo per l’adozione delle nuove procedure telematiche come unico metodo di avvio delle pratiche.
Con una circolare congiunta emanata in extremis da Palazzo Chigi con il ministero dello Sviluppo economico, infatti, il Governo ha deciso di tenere in vita anche la via cartacea accogliendo le richieste ricevute dall’associazione dei Comuni nei giorni scorsi. In questo momento è quindi attivo il doppio binario della procedura cartacea e telematica (per gli enti che sono già pronti) ma che sarà tollerato fino al 30 settembre.
Nell’ultima rilevazione effettuata nei giorni scorsi da Unioncamere, erano 1.759 i punti d’accesso pronti per lo Sportello unico online; gli accrediti possono riguardare più comuni convenzionati, e altri 1.200 circa, secondo l’Anci, sono in lista d’attesa per partire. Il problema, più del numero di amministrazioni coinvolte, è la revisione delle procedure e l’allineamento fra tutti i soggetti. Uno stop improvviso (ma non imprevisto) che, di fatto, riduce pesantemente l’incisività della riforma.
Dal 1 aprile dunque, convivranno due possibili canali per la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): quello telematico e il vecchio cartaceo. Il discrimine è dato dalla registrazione del Comune al portale impresainungiorno.it. Solo in questo ultimo caso, scattano tutte le nuove procedure di coordinamento «virtuale» dei soggetti che intervengono nel vaglio della Segnalazione di inizio attività. Se il Comune non ha provveduto ad accreditarsi al portale, tutto rimane come prima. Documenti e richieste viaggiano ancora su carta e, conseguentemente, con tali modalità (e con gli stessi ritardi) avvengono anche le interazioni tra soggetti (eventuali o obbligatorie). 
M.D.

domenica 1 maggio 2011

Autotrasporto: incidenti e costi

Nel L’ AUSL di Bologna (Area Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) in collaborazione con SNOP (società nazionale operatori prevenzione), ha organizzato un incontro dove si è parlato della prevenzione del rischio da incidente stradale. 
Il comparto degli autocarri/motocarri “rappresenta il 9% circa dell’intero parco veicolare italiano (oltre 4 milioni di mezzi), ed è il settore che nell’ultimo decennio ha incrementato di più il numero dei mezzi circolanti.
Nel corso degli anni sono cresciuti gli infortuni su strada che coinvolgono i lavoratori professionali ed in itinere.
Infatti le vittime sulla strada rappresentano il 55,8% degli infortuni mortali sul lavoro (secondo i dati Inail 2009 su 1050 infortuni sul lavoro mortali, 586 sono infortuni stradali mortali).
Riportiamo qualche dato sulle cause d’incidentalità. 
“il 91,7% degli incidenti stradali che vedono coinvolti TIR sono riconducibili al comportamento errato dei conducenti dei veicoli. Di questi, il 50% degli incidenti monitorati sono attribuibili interamente al conducente del mezzo pesante;
stanchezza, colpi di sonno, l’inosservanza delle regole del codice stradale, l’alta velocità, le distrazioni alla guida, sono le cause principali di incidentalità;
l’indagine a campione dimostra che il 43,6% dei sinistri sono avvenuti per tamponamenti, cambio corsia e per l’investimento del pedone, tutti elementi che di fatto possono essere ricondotti ad una mancata attenzione del guidatore;
il 40,6% degli incidenti si sono verificati per l’inosservanza delle regole in prossimità degli incroci o i sorpassi inadeguati: ancora una volta, quindi, a comportamenti scorretti del conducente”.
Oltre ai danni derivanti dagli infortuni è necessario valutare anche i costi derivanti dai comportamenti scorretti del conducente. Parliamo di costi della non sicurezza scindibili in costi diretti e costi indiretti.
I costi diretti sono riconducibili a tempo perso per il recupero del mezzo; formazione per il personale sostitutivo; ore di straordinario; perdita o danneggiamento del carico; danni ai veicoli; aumento del premio assicurativo INAIL e RCA.
I costi indiretti possono essere identificati in danno di immagine; calo di produttività del personale; tempo speso dal personale e dal SPP a seguito dell’infortunio; possibile ritardo della consegna.
In base a questa analisi investire in sicurezza premia perché implica una riduzione della frequenza dei sinistri che si traduce in un minore costo per l’azienda: è stato stimato che per ciascun veicolo che non incorre in incidenti nell’arco di un anno vi è un risparmio di 5.430 €. 
E’ stato stilato un elenco dei principali comportamenti a rischio da valutare: 
uso-abuso di sostanze ad azione psicotropa: farmaci, droghe, alcol ( stato di vigilanza, prontezza di riflessi, capacità di giudizio, stato di coscienza, percezioni sensoriali, coordinazione dei movimenti, percezione del rischio, tono e forza muscolare);
alimentazione inappropriata; 
utilizzo di apparecchiature di comunicazione (cellulari e similari). 
In merito al fattore umano è necessario tener conto anche degli orari di lavoro e tempi di riposo: 
“organizzazione del lavoro e percezione della fatica: guida per un elevato numero di ore, scarso riposo, elevata velocità di trasporto, guida tra le 2 e le 5 del mattino, prolungate attese in porti o dogane”. Con riferimento a “affaticamento visivo in particolare in caso di guida notturna” e “affaticamento per prolungata posizione degli arti a ginocchia flesse durante la guida”; 
“sonnolenza e disturbi del sonno: privazione di sonno, colpo di sonno, insonnia, lavoro intervallato, lavoro a turni etc”.
Non ultimo lo stress correlato alla guida: 
stress psicofisico dovuto alla guida in condizioni di traffico eccessivo; 
stress psicofisico dovuto a orari e ritmi di lavoro eccessivi; 
stress psicofisico dovuto alla variazione continua di orari dei pasti e del sonno; 
stress psicofisico dovuto al rumore (urbano, quello del mezzo, della radio e dei motorini diesel per refrigeramento)”.
E’ fondamentale considerare e rispettare le verifiche e manutenzioni dei mezzi: 
manutenzione periodica autonoma o presso officine con tempi definiti dalle case costruttrici; 
controlli preventivi prima della partenza: DPI, pacchetto medicazione, funzionamento dispositivi veicolo, luci, gomme, presenza catene, dispositivi di bloccaggio, ecc..;
segnalazione anomalie, problemi procedurali: profilo di gestione nel tempo dei fattori di rischio e delle variabilità operative.
Per concludere è opportuno formare gli autisti sulla gestione delle emergenze su strada: 
procedure in caso di incidente stradale: comportamenti (fermarsi, cercare di liberare la carreggiata o segnalare l’ingombro verificare la presenza di feriti, contattare l’ente gestore della strada e/o la polizia stradale), formazione primo soccorso, dotazioni di sicurezza (giubbino retroriflettente ad alta visibilità, dispositivi di comunicazione,…);
gestione dei guasti: regole di posizionamento e segnalazione del veicolo, procedure di intervento autonome o delegate (sostituzione pneumatici in proprio o tramite ditta specializzata). 
M.D.