domenica 21 febbraio 2010

Il preposto: identificazione e responsabilità


Il D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’attività di sovraintendere comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l’esecuzione del lavoro altrui e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro e che i lavoratori si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Nella figura del preposto rientra, ad esempio, il caposquadra perché fa parte dei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra. Questi avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro deve verificare che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche.
In alcune realtà lavorative è indispensabile la presenza di un preposto perché sarebbe impossibile per un datore di lavoro non presente sul posto di lavoro effettuare i controlli e le verifiche del rispetto delle norme antinfortunistiche.
Questo controllo costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.

È importante sottolineare che chi ordina un tipo di lavoro qualunque senza controllare che questo avvenga nel rispetto della normativa antinfortunistica sarà chiamato a risponderne penalmente in sede di accertamento delle responsabilità penali da danno alla persona, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

L’individuazione del preposto va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante
I Preposti hanno dunque il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
M.D.