venerdì 19 febbraio 2010

Inps: chiarimenti su agevolazioni imprese edili


L’INPS ha divulgato la circolare n. 115 che riguarda, in particolare gli sgravi contributivi per il settore edile sulle agevolazioni previste per il 2009 dal Decreto ministeriale del 16/07/2009. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Si osserva che l’agevolazione:
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
L’impresa edile per usufruire delle agevolazioni deve dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Devono inoltre dimostrare di non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Viene quindi fornito un apposito modello per tali dichiarazioni, nell’allegato 3 della circolare.
M.D.