La Circolare n. 33 del Ministero del lavoro ha recentemente fornito indicazioni in merito all’attività ispettiva, al fine di uniformare le procedure degli organi di vigilanza a livello nazionale.
Emergono dalla Circolare limiti all’emanazione dei provvedimenti sospensivi dell’attività imprenditoriale qualora:
possa determinarsi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi;
si possa compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico salvo nel caso in cui la sospensione sia funzionale alla tutela della salute dei cittadini.
In caso di “lavoro nero”, il provvedimento sospensivo va escluso se arreca un grave danno agli impianti e alle attrezzature, e qualora il lavoratore in nero sia l’unico occupato dell’impresa; in tal caso il lavoratore va allontanato fino alla regolarizzazione.
C’è un riferimento anche alle ipotesi in cui si riscontrino gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che giustifichino l’emanazione del provvedimento sospensivo. Nel dettaglio si identificano:
le situazioni individuate nell’Allegato I al D.Lgs. 81/08 e da definire in futuro, con un apposito decreto del Ministero del lavoro;
quelle commesse nell’arco di cinque anni precedenti alle violazioni dello stesso tipo, accertate al momento dell’ispezione.
Quanto agli effetti del provvedimento di sospensione, essi vanno “circoscritti alla singola unità produttiva” o al singolo cantiere (per l’edilizia) interessati alle violazioni e decorrono dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso: quest’ultima non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Nella Circolare è anche disposta la possibilità che le Amministrazioni pubbliche (per esempio INPS e INAIL) possano segnalare la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale secondo le rispettive competenze: in questi casi il provvedimento può essere adottato “senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell’accertamento”.
Possibile poi un annullamento del provvedimento, se interviene prima la regolarizzazione dei lavoratori in sede di autotutela.
Ulteriori temi trattati dalla Circolare riguardano le ipotesi di sequestro e le conseguenze dell’inottemperanza al provvedimento, per il quale è previsto l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni e l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
Fonte: Ambiente&Sicurezza sul lavoro