giovedì 30 giugno 2011

Pensionamento anticipato per attività usuranti

E’ entrato in vigore dal 26 maggio 2011 il D.Lgs. 67/2011 che è stato pubblicato nella G.U. n. 108 del 11/05/2011, contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Scattano anche nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena”.
Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa  per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra il 26 maggio 2011 ed il 31/12/2017; la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.
Inoltre: 
il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs 67/11. 
il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs 67/11 è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. 
In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. 
E’ considerato, a questi fini: 
lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; 
periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino; 
lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
M.D.

martedì 28 giugno 2011

Stagisti e tirocinanti

Nel caso di ditte individuali o studio professionale senza dipendenti, in cui siano presenti tirocinanti o stagisti il titolare è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Ovviamente se sono presenti anche altri lavoratori, dipendenti o con altra tipologia contrattuale, gli obblighi di legge devono essere applicati a tutti.
Il Dlgs 81/08 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a) 
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;……omissis
La definizione di lavoratore è abbastanza chiara per cui anche in presenza di personale non retribuito ma che presta attività lavorativa scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di dipendenti. 
Ricordiamo quindi, l’obbligo da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi, l’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso se adempia al requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.
Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi. Naturalmente lo stesso datore di lavoro dovrà intervenire per eliminare o ridurre i rischi presenti emersi a seguito della valutazione di tutti i rischi.
M.D.

domenica 26 giugno 2011

SISTRI: è arrivata la proroga

A cinque giorni dalla partenza, nella serata di mercoledì 25 maggio, è stata raggiunta l’intesa tra il Ministero dell’ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali con conseguente  approvazione della proroga per l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri). E’ ora ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta del 30 maggio la proroga.
La modalità per l’entrata in funzione del SISTRI è stata divisa per scaglioni:
Primo scaglione: partenza dal 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3000 tonnellate;
Secondo scaglione: avvio dal 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiamo da 250 a 500 dipendenti e “comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
Terzo scaglione: si parte dal 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
Quarto scaglione: dal 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3000 tonnellate;
Quinto scaglione: dal 1° gennaio  2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Il Ministero dell’ambiente annuncia inoltre procedure di salvaguardia nel caso di rallentamenti del sistema, e un’attenuazione “transitoria” del regime sanzionatorio. Si sta già lavorando, infatti, su un decreto che istituirà una corsia informatica alternativa per le procedure di carico o di movimentazione dei rifiuti ogni qualvolta il sistema SISTRI ritarderà oltre i tre minuti l’operazione. Questa procedura è stata fortemente richiesta a seguito del Click Day dell’11 maggio scorso durante il quale il ritardo della compilazione delle schede informatiche aveva suscitato molte preoccupazioni per l’organizzazione di ciascuna azienda.
Attendiamo anche come anticipato un intervento normativo sul codice dell’ambiente per mitigare le sanzioni nel primo semestre di operatività effettiva del SISTRI. 
Si consiglia comunque a quanti già in possesso delle chiavetta di utilizzare il sistema SISTRI per prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche in vista della piena operatività del sistema.
M.D.

venerdì 24 giugno 2011

Collaborano con Sigea...

Alessandra Gualandi
Consulente del lavoro
Via F.lli Cervi, n. 3B - 40024 Castel S. Pietro T. (BO)
Tel.  051/6958704
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Centro Contabile Euro
Commercialista
Via Primavera, n. 26/B  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/635184
E-mail.  grabiagi@tin.it
CO. SER.  Soc. Coop. a r.l.
Elaborazione Dati Contabili e Servizi per le Aziende
Via La Malfa, n. 33/1  -  40026  Imola  (BO)
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Consorpromo S.r.l.
Sviluppo servizi globali per le aziende
Via Mori, n. 6  -  40054  Budrio loc. Prunaro  (BO)
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Contabilart
Servizi Contabili
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Tel.  0542/626477
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Contabilità & Servizi 
Commercialisti e Revisori Contabili
Via Marconi,  n. 7  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/857525 
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CST Consulting
Consulenza fiscale e del lavoro
Via Setta, n. 5  -  40037  Sasso Marconi  (BO)
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Dott. Ravaglia, Nicola e Babini Fabio
Dottori Commercialisti
Via Marvillo, n. 11  -  48011  Alfonsine  (RA)
Tel.  0544/1936140
E-mail. nicolaravaglia@studioravaglia.net
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Dott. ssa Vanda Argentesi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 14/A  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/850634 
E-mail.  argentesivanda@libero.it
Dr. Fabbri Paola
Commercialista
Via Garibaldi, n. 40  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28418
GISA S.r.l
Servizi di Medicina Preventiva rivolti alle aziende
Via Innocenzo da Imola, n. 7  -  40133  Bologna  (BO)
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E-mail.  gisaorganizzazione@email.it
             gisaformazione@email.it
L. e A. Centro Servizi srl
Consulenza fiscale ed amministrativa
Via Selice, n. 211  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/641828
E-mail.  info@leacentroservizi.it
Michele Rag. Pezzoli
Consulente del lavoro
Via Carlo Sigonio, n. 2  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/300000
E-mail.  studio300000@libero.it
Mirna Schiassi
Consulente del lavoro
Via Saffi, n. 79  -  40059  Medicina  (BO)
Tel.  051/6970781
E-mail.  mirnaschiassi@libero.it
Olimpia Gest. Sport - Servizi di Sport
Commercialista
Imola (BO): 
Via  La Malfa, n. 33/2  -  Tel.  0542/641273
Castel San Pietro Terme (BO):
Viale Repubblica, n. 12  -  Tel.  051/948695
Bologna:
Piazza dei Martiri, n. 1/2  -  Tel.  051/4211299
E-mail.  info@olimpiagestsport.com
Parmeggiani Rag. Roberta
Commercialista
Via Garibaldi, n. 4  -  40066  Pieve di Cento  (BO)
Tel.  051/973710
Raffaele Dott. Fraietta
Consulente del lavoro
Via Magini, n. 6  -  40139  Bologna  (BO)
Tel.  051/548856
E-mail.  raffaele.fraietta@consulentidellavoro.it

Rag. Cosetta Colletti
Commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 34  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30816

Rag. Davide Busi   Rag. M. Stefano Busi
Commercialisti - Consulenti del lavoro
Via di Corticella, n. 181/4  -  40128  Bologna  (BO)
Tel.  051/324206
Rag. Paola Giordani
Consulente del Lavoro
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/6951230
E-mail.  cdl@studiopaolagiordani.it

Rag. Quinto Baldassarri
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  baldassarri@imolanet.com
Studio Associato Mangini - Ferraro
Consulenti del lavoro
Via Bondanello, n. 18/B  -  40013  Castel Maggiore  (BO)
Tel.  051/6320074
E-mail.  mangini@studio-mf.it

Studio Associato Tellarini
Dottori Commercialisti
Via Cavour, n. 68  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35024
E-mail.  info@studiotellarini.com

Studio Boninsegna
Commercialista
Viale Pambera, n. 10  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28092
E-mail.  info@studioboninsegna.it
Studio Calzati
Consulenti associati
Via Ercole Nani, n. 15/C  -  40132  Bologna  (BO)
Tel.  051/401334
E-mail.  studiocalzati@libero.it
Studio Carati
Commercialista
Via S. Carlo, n. 12/4  -  40023  Castel Guelfo  (BO)
Tel.  0542/670596
Studio Domenico Cassani 
Dottore commercialista
Via Cavour, n. 67  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/35486
Sito Internet.  www.cassanistudio.it
E-mail.  segreteria@cassanistudio.it
Studio Donati
Consulenti del lavoro
Via Mazzini, n. 57  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/32387
E-mail.  studiodonati@fastmail.it

Studio Dal Monte
Dottori commercialisti associati
Via Emilia, n. 116  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/30614
E-mail.  francesco@studiodalmonte.com
Studio Dott. Travaglini Nicola
Dottore commercialista
Vicolo Brignani, n. 1  -  48022  Lugo  (RA)
Tel.  0545/31480

Studio Gestimpresa - Marino dott. Pietro
Dott. Commercialista Contabile Tributario
Castel San Pietro Terme (BO) Fraz.Osteria Grande:
Via Claterna, 12/14 – Tel. 051/6958184
Bologna (BO):
Via Irnerio, 23 – Tel. 051/255590  Cel. 348/2602062
E-mail. info@marinopietro2.191.it

Studio Giorgi e Vitelli
Consulenti del lavoro associato
Via Toscana, n. 42/7  -  40141  Bologna  (BO)
Tel.  051/475933
E-mail.  giovit@studiogiorgi-vitelli.191.it
Studio Martini
Commercialista
Via Emilia, n. 107  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/28616
E-mail.  info@martiniegeminiani.com
Studio Normanni
Commercialista
Via Emilia, n. 187  -  40026  Imola  (BO)
Tel.  0542/611411
Studio Prof. Associato Bortolotti
Piazza dei Martiri, n. 5/2  -  40121  Bologna  (BO)
Tel.  051/242610
E-mail.  segreteria@studioassbortolotti.it
Studio Rag. Adolfo Lefons
Commercialista - Consulente del lavoro
Via degli Orti, n. 22  -  40137  Bologna  (BO)
Tel.  051/444114
E-mail.  adlefons@tin.it
Studio Dott. Mezzetti Barbara
Dottore commercialista e revisore contabile
Via Cavour, n. 58 - 40024 Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel.  051/942660
E-mail.  b.mezzetti@studiomezzetti.bo.it

mercoledì 22 giugno 2011

Testo Unico: novità per i lavori elettrici sotto tensione

E’ stato emanato un decreto attuativo previsto dal D.Lgs. 81/08 nato dall’esigenza di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore.
Il campo di applicazione del nuovo decreto attuativo riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Specifichiamo che il decreto si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza; 
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative. 
Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: 
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; 
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; 
c) l’uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme; 
d) l’uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego; 
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; 
f) l’utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito; 
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore. 
E’ fondamentale riportare alcune definizioni del decreto per comprendere meglio quali sono i lavori interessati dal decreto in esame:
a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, e’ in tensione; 
b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1; 
c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici;
d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito.
Le aziende per poter effettuare le attività sotto tensione devono possedere autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione.
Il personale che opera sotto tensione deve essere formato attraverso corsi di formazione con caratteristiche e contenuti definiti nell’allegato III. Tali corsi di formazione devono prevedere esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità’ alla effettuazione dei lavori sotto tensione. 
L’idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell’idoneità e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato
Si specifica che i soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all’allegato III e devono essere autorizzati dai Ministeri del lavoro e della salute. 
Le aziende già operanti sono inizialmente riconosciute ma devono adeguarsi entro 24 mesi pena la perdita dell’abilitazione. 
Riportiamo brevemente i contenuti degli allegati.
L’allegato I definisce la “Commissione per i lavori sotto tensione” in termini di composizione, compiti e organizzazione. 
L’allegato II definisce le modalità per l’autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, e controllo delle aziende.
Le aziende devono poter dimostrare il possesso dei requisiti minimi dell’allegato tra cui:
- sistemi di organizzazione e controllo e procedure rispondenti a quanto stabilito dalle norme CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
- certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:2007
- dimostrare di avere attrezzature, personale, assicurazioni, esperienza ecc.
L’autorizzazione ha validità triennale rinnovabile.
L’allegato III definisce le “Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori”
Si considerano idonei i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione. 
Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi. 
La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore. 
Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso.
Si considerano idonei i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15. 
I requisiti minimi dei soggetti formatori sono:
a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell’addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale; 
b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V; 
c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso. 
Anche in questo caso l’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata.
M.D.

lunedì 20 giugno 2011

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA

1 GIUGNO
REACH:
notifica all’ECHA (Agenzia costituita ad Helsinky per l’applicazione di Reach e Clp)  da parte dei produttori o importatori di sostanze contenute in articoli (sostanze elencati in allegato XIV) se la sostanza è presente nell’articolo prodotto o immesso sul mercato dell’UE in quantitativi ≥ 1 ton/anno e non si può escludere l’esposizione per l’uomo e per l’ambiente.
Soggetti: parte dei produttori o importatori di sostanze contenute in articoli Regolamento 1907/2006/CE.

30 GIUGNO (salvo variazioni)
Possibilità di effettuare la Comunicazione annuale ex legge n. 70/1994, già scaduta il 30 aprile, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l’anno precedente.
Soggetti: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, o svolge le operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.

domenica 19 giugno 2011

Corsi SIGEA IN EVIDENZA

Corso di Primo Soccorso   per aziende di gruppo A/B/C
Data: 05-07 Luglio 2011
Orario: dalle 9 alle 13 - dalle 14 alle 18
Giorno: Martedì - Giovedì
Prossimo corso per Addetti alla Prevenzione Incendi presso Castel Maggiore: 14/11/2011

sabato 18 giugno 2011

SIGEA SCHERMA


TRIONFO DI QUALIFICAZIONI PER LA SIGEASCHERMA
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio gli atleti della SigeaScherma sono stati impegnati su più pedane: gli atleti di spada a San Lazzaro per le qualificazioni regionali di Coppa Italia, quelli di sciabola a Belluno per la fase interregionale di Coppa Italia. Nelle due giornate di gara, ottimi risultati e 11 qualificati per la SigeaScherma. Primo posto per Andrea Ufficiali nella gara di spada maschile, secondo posto per Virginia Laurenti nella gara di sciabola femminile.

MATTEO CAPOZZI NELL’OLIMPO DEI CAMPIONI DI SCHERMA
Sabato 16 e domenica 17 aprile a Foligno Matteo Capozzi sorprende tutti con un quinto posto alla Seconda Prova di Qualificazione nazionale assoluti a cui hanno preso parte atleti olimpionici del calibro di Matteo Tagliariol.

giovedì 16 giugno 2011

Appalti: rischi generici, interferenti e specifici

Riportiamo una sentenza della Corte di Cassazione che riguarda la valutazione delle responsabilità dei rischi generici, interferenti e specifici in caso di lavori in appalto.
Un committente esercente attività produttiva ha ingaggiato un appaltatore per la installazione a tetto di un impianto di allarme. Durante l’installazione di tale antifurto il dipendente della ditta appaltatrice, calpestando le onduline in eternit del tetto, è caduto nel vuoto riportando gravi danni fisici.
Un Tribunale in prima istanza ha individuato la responsabilità del datore di lavoro della azienda appaltatrice per il reato di lesioni colpose per l’ infortunio del lavoratore dipendente dovuto alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro mentre ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, il committente. Il condannato ha presentato ricorso alla Corte d’appello, che ha confermato le responsabilità del datore di lavoro dell’azienda appaltatrice e, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato la responsabilità in ambito civile ed in solido del committente condannando tutti al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 
Al committente era stato mosso l’addebito di non aver fornito informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro ed in particolare sulle condizioni di precaria stabilità del tetto del capannone nel quale avrebbe dovuto essere installato un allarme antifurto. Al datore di lavoro dell’infortunato, invece, era stato contestato di aver omesso di accertare, prima di dare l’avvio ai lavori, che il tetto potesse reggere il peso degli operai e di adottare, altresì, le necessarie cautele contro il rischio di caduta, distendendo tavole sul tetto o facendo uso di cinture di sicurezza. E’ stato quindi a causa della mancanza di tali presidi che il lavoratore, a seguito dell’accesso sul tetto del capannone per installare l’impianto, sfondava con il proprio peso le lastre in eternit di copertura e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali.
A seguito di questa sentenza è stato presentato ricorso in Corte di Cassazione da parte del committente sostenendo che, con riferimento al rischio di rottura della copertura del capannone, non esisteva alcun obbligo di informazione, non essendo in presenza di pericolo legato all’attività aziendale interferente con quella gestita dall’appaltatore per cui era quest’ultimo quindi che avrebbe dovuto adottare le opere provvisionali ed i dispositivi di sicurezza contro le eventuali cadute dall’alto. Quindi secondo il committente il rischio di caduta dal tetto era aspecifico e gravava esclusivamente sull’esecutore dei lavori e non sul committente e chiunque era in grado di percepire che muoversi su un tetto implica il rischio di caduta. 
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso ricordando che è obbligo del committente non solo quello di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell’ambiente in cui sono destinate ad operare ma anche di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’ appalto.
“La normativa”, ha proseguito la suprema Corte, “prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell’impresa appaltatrice: si tratta dei rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l’esecuzione di speciali tecniche” per cui “il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente: l’esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell’impresa appaltatrice” e secondo la Sez. IV “nel caso di specie il rischio era generico e da tutti riconoscibile”.
“L’unica cosa che conta”, ha proseguito la suprema Corte, “è che il rischio di caduta non era proprio ed esclusivo dell’esecutore dell’impianto, sicché gli imputati erano tenuti a coordinarsi ed a cooperare alla sicurezza”. “Per il resto”, ha quindi concluso la Sez. IV, ”il fatto che la caduta fosse facilmente prevedibile non può esonerare da responsabilità alcuno dei protagonisti della vicenda, ma semmai accentuare l’obbligo di cooperare per evitare l’esito drammatico riscontratosi ed agevolmente evitabile”.
M.D.