In caso di accertamento di inadempienti retributivi o contributivi, gli ispettori sono tenuti a notificare i verbali di accertamento a tutti i responsabili in solido ossia a tutti i datori di lavoro appartenenti alla filiera dell’appalto.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella circolare n.05/2011 sugli appalti. Senza dubbio, gli aspetti di maggiore rilevanza riguardano le posizioni interpretative in ordine la responsabilita’ solidale del committente, appaltatore e subappaltatore.
La principale norma richiamata dalla circolare e’ l’art. n.29 del d.l. n.276/2003, in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corripondere ai lavoratori i “trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
La circolare afferma che nella definizione “contributi previdenziali” rientrano anche i premi assicurativi con la conseguenza che la materia Inail e’ oggetto di responsabilita’ solidale gia’ dall’entrata in vigore dell’art. n.29.
E.M.