domenica 27 marzo 2011

Le responsabilità per infortunio nei nolo a caldo di attrezzature

Riassumiamo una sentenza dalla Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 45356 del 27 dicembre 2010 (u.p. 23 novembre 2010) in merito ad un infortunio occorso in occasione di un nolo a caldo di attrezzature

Il datore di lavoro che ha dato in noleggio una gru su carro (noleggio avvenuto con la formula del “ nolo a caldo” con la quale viene dato a noleggio sia il mezzo che l’operatore) è chiamato a rispondere di un infortunio occorso ad un suo dipendente.
L’amministratore di una società proprietaria di una autogrù è stato condannato dal Tribunale ad un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili, per il reato di omicidio colposo in seguito ad un infortunio in danno di un suo lavoratore dipendente. 
L’imputato è stato considerato responsabile di avere cagionato la morte del lavoratore per imprudenza, negligenza e imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella sua veste di amministratore della società ha omesso di eseguire la verifica obbligatoria trimestrale della catena della gru montata sul camion, che si è rotta durante le operazioni di sollevamento e di scarico di un escavatore, facendo abbattere violentemente per terra la macchina operatrice sotto la quale finiva l’operaio.
A seguito di questa sentenza l’amministratore della società ha fatto ricorso alla Corte di Appello prima e alla Corte di Cassazione; entrambe hanno confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato ha dichiarato di essere impossibilitato ad indicare gli strumenti e le modalità con cui si sarebbe dovuta attuare la tutela, il controllo e la garanzia da parte di un soggetto su un mezzo del quale non aveva più la detenzione, in un cantiere in cui non aveva neppure l’accesso e con riferimento ad un dipendente (l’autista del camion) sul quale non aveva, sia pure temporaneamente, il potere di controllo, ritenendo invece che i responsabili dell’accaduto fossero stati l’autista del mezzo, che aveva tenuto una condotta chiaramente illecita, ed il capocantiere che era stato invece sentito nel processo solo come teste. 

La Corte Suprema ha ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso dell’imputato.
È risultato infatti chiaro che l’incidente si fosse verificato a causa del cedimento della catena di acciaio impiegata come imbracatura nelle operazioni di carico e scarico la quale “oltre ad essere insufficiente per quanto concerne la tollerabilità della portata utile, si presentava in pessimo stato di uso e di conservazione” ed è stato, inoltre, dato rilievo alla testimonianza del capocantiere il quale aveva dichiarato di avere manifestato all’autista del mezzo le sue perplessità in merito alla possibilità di caricare l’escavatore con la gru, ricevendo peraltro dallo stesso la risposta che quello era il normale modo di operare.

“I giudici di merito” hanno chiarito che “lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è accaduto nella fattispecie di cui è processo” nella quale il lavoratore infortunato era dipendente della società che aveva preso a noleggio e che stava utilizzando il mezzo di sollevamento.
Infine è stato precisato che il comportamento del lavoratore infortunato “non poteva ritenersi abnorme, né eccezionale, dal momento che tale condotta (l’eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedite attraverso il rispetto e l’osservanza delle norme sulla sicurezza”.
M.D.