venerdì 25 marzo 2011

Sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro

L’articolo 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e il D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy) vietano l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare lo Statuto dei lavoratori prevede che i sistemi di videosorveglianza possano essere installati esclusivamente in presenza di accordo sindacale (RSA), in mancanza del quale è necessario ottenere specifica autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare un’istanza motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), al seguito della quale verrà svolto presso l’azienda un sopralluogo da parte dell’organo competente (Ispettorato del Lavoro), volto esclusivamente ad accertare che ci siano i presupposti favorevoli al rilascio dell’autorizzazione.
Le aziende che non abbiano, preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, raggiunto un accordo con le RSA aziendali od ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, sono penalmente perseguibili. La richiesta di autorizzazione può essere presentata anche successivamente all’installazione, la presentazione di istanza estingue il reato penale e viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di poche centinaia di euro a piena estinzione del reato. L’impianto potrà comunque essere mantenuto solo a seguito di ottenuta autorizzazione.
La procedura sopra descritta deve comunque essere applicata, indipendentemente dalla motivazione che ha spinto l’azienda ad installare l’impianto di videosorveglianza, anche laddove le telecamere siano state installate per fini di sicurezza e non per fini di monitoraggio, se la ripresa riguarda aree dove avviene attività lavorativa.
Sigea è a Vostra disposizione per seguire direttamente la pratica di presentazione dell’istanza e per assistervi durante il sopralluogo di verifica da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
R.M.