lunedì 21 marzo 2011

Uso eccezionale di attrezzature per il sollevamento di persone

Con la Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Iniziamo con il ricordare che il decreto legislativo 81/2008 prevede al punto 3.1.4 dell’Allegato VI che “il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
La Commissione Consultiva permanente ha identificato nella circolare alcuni casi in cui ritiene che si possa applicare il criterio di “eccezionalità”.
A titolo eccezionale, quindi, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente  a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

La Commissione ritiene che possano essere utilizzate solo nei seguenti casi:
necessità di operare in situazioni di emergenza;
attività necessarie per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
operazioni specifiche per cui le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non diamo maggiori condizioni di sicurezza.
M.D.