Con la Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 il Ministero del Lavoro ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Iniziamo con il ricordare che il decreto legislativo 81/2008 prevede al punto 3.1.4 dell’Allegato VI che “il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
La Commissione Consultiva permanente ha identificato nella circolare alcuni casi in cui ritiene che si possa applicare il criterio di “eccezionalità”.
A titolo eccezionale, quindi, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
La Commissione ritiene che possano essere utilizzate solo nei seguenti casi:
necessità di operare in situazioni di emergenza;
attività necessarie per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
operazioni specifiche per cui le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non diamo maggiori condizioni di sicurezza.
M.D.