domenica 28 febbraio 2010

Verifica idoneità tecnico – professionale e richiesta DURC


Ogni datore di lavoro, anche se non opera nel campo edile deve richiedere il DURC alle imprese a cui affida delle prestazioni di servizi.
Un esempio può essere dato da una azienda, quale che sia il suo campo di appartenenza (azienda metalmeccanica, studio professionale, etc..), che intende affidare a terzi i lavori di pulizia dei locali; essa deve richiedere il DURC all’impresa di pulizie.

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 infatti prevede che un datore di lavoro che intende affidare lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

Lo stesso Testo Unico, che con l’art. 89 lettera l) definisce la idoneità tecnico-professionale individuandola nel possesso di capacità organizzative nonché nella disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare, precisa anche che tale verifica possa essere fatta con le modalità che saranno fissate con un Decreto del Presidente della Repubblica, una volta acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che al momento non è stato ancora emanato ed aggiunge, altresì, che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto la verifica debba essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e l’acquisizione dell’autocertificazione da parte di questi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D. P. R. 28/12/2000 n. 445.

Per quanto riguarda, invece, le imprese o i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili la verifica della loro idoneità tecnico-professionale, che è a carico del committente o del responsabile dei lavori, è stata disposta dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 con l’art. 90 comma 9 lettera a) secondo il quale la verifica medesima deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII il quale cita, fra i documenti da esibire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al comma 1 lettera i) per quanto riguarda le imprese ed al comma 2 lettera e) per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

E’ presumibile che il citato Decreto, che dovrà stabilire le modalità di verifica di tutte le imprese o lavoratori autonomi che operino fuori dei cantieri temporanei o mobili, imporrà anche a queste, non fosse altro che per creare una uniformità per tutte le attività imprenditoriali, la esibizione al committente del DURC. Nelle more il consiglio che si può dare al datore di lavoro committente che affidi dei lavori, dei servizi o delle forniture a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi è quello che controlli comunque la loro regolarità contributiva tenendo presente che sussiste sempre una responsabilità solidale del committente con le ditte appaltatrici per quanto riguarda il mancato pagamento dei contributi obbligatori ed inoltre che, secondo quanto indicato nel comma 4 dello stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato ad opera dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Fonte: Punto Sicuro

sabato 27 febbraio 2010

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venerdì 26 febbraio 2010

Ispezioni degli organi di vigilanza: come comportarsi

In questo approfondimento verranno chiariti alcuni dubbi in merito alle ispezioni e sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
L’ispezione
Le ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, possono essere effettuate dall’ASL, dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e si caratterizzano in una attività di controllo temporalmente antecedente o successiva all’emergenza di indizi di reato.
Nel caso di controllo antecedente si parla di vigilanza amministrativa mirata alla prevenzione, nel caso di controllo successivo si individua la vigilanza giudiziaria, rivolta ad assicurare la protezione lavoratori anche ricercando gli autori e le prove dei reati e, se necessario, procedere con l’arresto in flagranza di reato.
Il personale ispettivo
Il funzionario dell’Organo di vigilanza è tenuto a presentarsi:
con la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ente di appartenenza
dichiarando l’oggetto dell’ispezione
con il provvedimento della magistratura in caso di procedimento penale e si deve impegnare a condurre l’ispezione in modo da arrecare minor disturbo possibile all’attività lavorativa, garantendo la riservatezza delle informazioni e compilando un verbale di ispezione.
Per procedere al sopralluogo gli addetti all’attività di vigilanza sono autorizzati ad accedere ai luoghi di lavoro dell’impresa per richiedere informazioni e copie di documenti, procedere ai rilievi necessari alle verifiche, prelevare campioni e sanzionare eventuali comportamenti diretti ad ostacolare l’attività di vigilanza.
Preparazione all’eventuale ispezione
Le ispezioni avvengono soprattutto senza preavviso, quindi le aziende per essere sempre preparate devono:
individuare la persona autorizzata a ricevere gli addetti al controllo;
individuare la squadra di tecnici che abbia il compito di seguire gli ispettori (RSPP, RLS, responsabile del personale);
definire le modalità di contatto con un eventuale Ufficio Legale e con il Medico Competente, laddove nominato;
conservare tutta la documentazione inerente la materia della sicurezza e salute in un apposito archivio che contenga separatamente i documenti ufficiali e i documenti ad uso interno. Questo perché la documentazione non obbligatoria, se visionata per qualsiasi ragione dall’organo di controllo, potrebbe comunque essere fonte di indizi di reato.
Arrivo degli ispettori
L’addetto alla portineria deve chiedere al funzionario ispettivo di qualificarsi richiedendo la tessera di riconoscimento (senza la quale non può accedere) e deve avvisare la direzione aziendale e la persona da essa incaricata a ricevere gli addetti al controllo.
Il funzionario a questo punto può decidere di attendere l’incaricato o iniziare comunque l’ispezione, per esempio nel caso in cui noti nel comportamento dell’azienda la volontà di ritardare l’ispezione.
Inizio della visita
Il Rappresentante della Direzione, dopo aver presentato il proprio ruolo, aver chiesto agli ispettori informazioni su diritti e obblighi degli ispezionati e aver esaminato l’eventuale provvedimento che autorizza l’ispezione, può procedere ad accogliere i funzionari, possibilmente riservando a questa attività una stanza separata.
La visita ha inizio. L’ispettore chiarisce il motivo della visita, la procedura che intende seguire e i documenti che ha intenzione di esaminare. L’incaricato comunica il nominativo del legale rappresentante (in possesso della delega di funzioni) e valuta se nell’assistenza al funzionario avrà necessità di:
costituire un team con i responsabili del settore interessato dalla visita;
richiedere la presenza di un consulente o di un legale;
avvertire il Medico Competente per accertamenti di carattere sanitario.
Attuazione della visita
Nel corso della visita i funzionari devono essere sempre accompagnati dall’incaricato. È necessario però tener conto che qualora la presenza del dipendente fosse considerata ostativa al loro operato, gli ispettori potranno procedere nell’attività anche da soli.
È necessario che l’incaricato prenda nota dei luoghi visitati, di tutto il materiale esaminato e delle informazioni richieste, esprimendo eventuali contestazioni nei riguardi dell’operato dei funzionari.
L’attività dei funzionari non potrà essere ostacolata neanche opponendo il segreto industriale salvo il caso in cui compiano atti palesemente illegittimi.
Il personale aziendale, nel corso dell’ispezione, deve rimanere calmo, cortese, e deve collaborare con il funzionario comportandosi in modo onesto, disponibile ed evitando di mostrare un atteggiamento ostruzionistico.
Se i funzionari chiedono informazioni relative al ciclo produttivo e agli aspetti di sicurezza correlati, il personale dovrà cooperare dando indicazioni in base alle proprie conoscenze e in modo breve e conciso.
Nel caso non ci si senta in grado si rispondere è meglio evitare di dare risposte errate o incomplete.
Nel caso invece che la richiesta riguardi la visione di documenti è necessario fare attenzione a rendere disponibili solo i documenti “ufficiali”, escludendo la documentazione sanitaria, la cui gestione è affidata al Medico Competente.
I funzionari possono richiedere copia dei documenti.
In caso di prelievo di un campione (o di prove strumentali), il personale deve assistere il funzionario nell’operazione e procedere, con l’ausilio di un addetto, al prelevamento di un controcampione da far analizzare ad un laboratorio a propria scelta e deve far mettere a verbale eventuali non conformità rilevate in fase di prelievo.
Il funzionario può anche decidere di procedere ad un rilievo fotografico, in questo caso è necessario assicurasi che le fotografie rappresentino sia il quadro generale che il singolo dettaglio. Se necessario è possibile effettuare delle proprie fotografie chiedendo che siano menzionate nel verbale.
Stesura del verbale
A conclusione della visita, il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, l’incaricato deve valutarne attentamente i contenuti e può apporre sul documento le proprie osservazioni.
Infine deve firmarlo e farne una copia per l’azienda.
“Nel caso di accertamenti amministrativi, qualora il verbale sia fatto pervenire successivamente alla visita, occorre verificare che non sia trascorso il termine di 90 giorni prescritto dalla normativa. Nel caso in cui i funzionari non vogliano contestualmente stendere il verbale (ad es. negli accertamenti di natura penale) si dovrà attivare il proprio legale al fine di accedere nei termini di legge all’acquisizione degli atti di indagine.”
Al termine della visita
L’incaricato deve informare immediatamente la direzione di eventuali contestazioni di reati od illeciti amministrativi mettendo a disposizione copia del verbale e di tutta la documentazione acquisita o fotocopiata nel corso della visita e rendendo note le eventuali difformità di giudizio con il funzionario.
Fonte: Ordine Ingegneri della Provincia di Milano

giovedì 25 febbraio 2010

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mercoledì 24 febbraio 2010

Principali Scadenze

SCADENZE SICUREZZA
28 FEBBRAIO
Termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, devono inviare alle regioni o province autonome territorialmente competenti, nonché relative AUSL, una relazione indicante:
i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;
le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;
le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.
Soggetti: Titolari di imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o bonifica dell’amianto
28 FEBBRAIO
Invio delle schede informative sui dati di produzione e di vendita dai titolari di stabilimenti di produzione, di autorizzazioni e di esercizio di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all’utilizzo agricolo o all’esportazione.
Soggetti: titolari di stabilimenti di produzione, di autorizzazioni e di esercizio di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti

SCADENZE FISCALI
16 FEBBRAIO
Pagamento F24 per IVA mensili, contributi inps/irpef, ritenute d’acconto, enpals
F24 Pagamento Inail e compilazione denuncia salari
F24 Inps fissi gestione art/comm
28 FEBBRAIO
Presentazione comunicazioni dati IVA 2009
Imposta di registro

martedì 23 febbraio 2010

SIGEA SCHERMA

Presentazione in grande stile per la Sigeascherma Imola
La storia in immagini, la storia dal vivo, l’arte sposata alla scherma, 140 persone presenti ed i complimenti sinceri del vicepresidente della Federazione Italiana Scherma. Proprio Andrea Cipressa ha rimarcato nel suo intervento la capacità della SigeaScherma Imola di fare progredire e dare visibilità alla scherma. “L’attenzione ai giovani, la capacità di portare i campioni in sala - ha affermato Cipressa - fa della SigeaScherma una società all’avanguardia nel panorama italiano non solo schermistico ma anche di altri sport”.

Francesca Ponti sbanca Milano
Francesca Ponti ha messo la sua sciabola sul gradino più alto del podio del Trofeo Pellegrino di Milano. “Finalmente - ha detto Francesca a caldo - arrivare seconda in questo torneo era diventato quasi un incubo!” La forza crescente della Ponti, la determinazione ed una sciabola che negli ultimi mesi è continuamente migliorata hanno portato la medaglia d’oro in casa Sigea. L’ennesima da parte di una atleta che è la punta di diamante della sciabola imolese e che è in ascesa nelle classifiche italiane.

lunedì 22 febbraio 2010

Reati ambientali

IIl Ministro della Giustizia Angelino Alfano ha annunciato che verranno introdotte norme più severe contro i crimini ambientali con la possibilità di estendere il decreto n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai dipendenti a questa tipologia di illeciti. Il Governo, ha detto Alfano, vuole rafforzare il contrasto al crimine ambientale con l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori e con l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi a vantaggio di enti e società. Per arginare, infine, il fenomeno delle “carrette del mare” il Guardasigilli ha annunciato l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche anche in merito all’inquinamento provocato dalle navi. La linea che il Governo intende seguire è quella di dare piena applicazione alle direttive e norme che arrivano da Bruxelles, integrandole con la sensibilità italiana per la tutela del nostro territorio.
M.D.

domenica 21 febbraio 2010

Il preposto: identificazione e responsabilità


Il D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’attività di sovraintendere comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l’esecuzione del lavoro altrui e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro e che i lavoratori si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Nella figura del preposto rientra, ad esempio, il caposquadra perché fa parte dei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra. Questi avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro deve verificare che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche.
In alcune realtà lavorative è indispensabile la presenza di un preposto perché sarebbe impossibile per un datore di lavoro non presente sul posto di lavoro effettuare i controlli e le verifiche del rispetto delle norme antinfortunistiche.
Questo controllo costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.

È importante sottolineare che chi ordina un tipo di lavoro qualunque senza controllare che questo avvenga nel rispetto della normativa antinfortunistica sarà chiamato a risponderne penalmente in sede di accertamento delle responsabilità penali da danno alla persona, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

L’individuazione del preposto va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante
I Preposti hanno dunque il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
M.D.

sabato 20 febbraio 2010

Sospensione d’attività

La Circolare n. 33 del Ministero del lavoro ha recentemente fornito indicazioni in merito all’attività ispettiva, al fine di uniformare le procedure degli organi di vigilanza a livello nazionale.
Emergono dalla Circolare limiti all’emanazione dei provvedimenti sospensivi dell’attività imprenditoriale qualora:
possa determinarsi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi;
si possa compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico salvo nel caso in cui la sospensione sia funzionale alla tutela della salute dei cittadini.
In caso di “lavoro nero”, il provvedimento sospensivo va escluso se arreca un grave danno agli impianti e alle attrezzature, e qualora il lavoratore in nero sia l’unico occupato dell’impresa; in tal caso il lavoratore va allontanato fino alla regolarizzazione.
C’è un riferimento anche alle ipotesi in cui si riscontrino gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che giustifichino l’emanazione del provvedimento sospensivo. Nel dettaglio si identificano:
le situazioni individuate nell’Allegato I al D.Lgs. 81/08 e da definire in futuro, con un apposito decreto del Ministero del lavoro;
quelle commesse nell’arco di cinque anni precedenti alle violazioni dello stesso tipo, accertate al momento dell’ispezione.
Quanto agli effetti del provvedimento di sospensione, essi vanno “circoscritti alla singola unità produttiva” o al singolo cantiere (per l’edilizia) interessati alle violazioni e decorrono dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso: quest’ultima non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Nella Circolare è anche disposta la possibilità che le Amministrazioni pubbliche (per esempio INPS e INAIL) possano segnalare la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività imprenditoriale secondo le rispettive competenze: in questi casi il provvedimento può essere adottato “senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell’accertamento”.
Possibile poi un annullamento del provvedimento, se interviene prima la regolarizzazione dei lavoratori in sede di autotutela.
Ulteriori temi trattati dalla Circolare riguardano le ipotesi di sequestro e le conseguenze dell’inottemperanza al provvedimento, per il quale è previsto l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni e l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
Fonte: Ambiente&Sicurezza sul lavoro

venerdì 19 febbraio 2010

Inps: chiarimenti su agevolazioni imprese edili


L’INPS ha divulgato la circolare n. 115 che riguarda, in particolare gli sgravi contributivi per il settore edile sulle agevolazioni previste per il 2009 dal Decreto ministeriale del 16/07/2009. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Si osserva che l’agevolazione:
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
L’impresa edile per usufruire delle agevolazioni deve dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. Devono inoltre dimostrare di non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Viene quindi fornito un apposito modello per tali dichiarazioni, nell’allegato 3 della circolare.
M.D.

giovedì 18 febbraio 2010

Commissione Europea: parere sugli effetti dei C.E.M.


Il Comitato Scientifico dei Rischi Sanitari Emergenti e Recentemente Identificati (CSRSERI) della Commissione europea ha aggiornato il suo parere del 2007 sul tema “Possibili effetti dei campi elettromagnetici (CEM) sulla salute umana”.
Dalle conclusioni del parere:
Non vi è alcuna prova che l’esposizione a campi di radiofrequenza da cellulari aumenti il rischio di cancro per un uso fino a 10 anni, e i dati sono ancora troppo limitati per concludere sull’uso dei telefoni cellulari su periodi più lunghi. Sintomi auto-riferiti quali mal di testa, affaticamento, difficoltà di concentrazione non sono stati collegati all’esposizione a campi a radiofrequenza. L’informazioni sugli effetti potenziali di campi di radiofrequenze sui bambini è ancora limitata.

La conclusione che i campi magnetici a bassa frequenza sono un possibile agente cancerogeno, principalmente basata sui risultati di leucemia infantile, è ancora valida. Gli studi di laboratorio su tessuti cellulari non hanno ancora fornito una spiegazione di come esattamente questi campi possono causare la leucemia.
Nuovi studi epidemiologici indicano un possibile aumento nella malattia di Alzheimer derivanti dall’esposizione a campi di frequenza estremamente bassa.
Anche se un buon numero di studi sono stati pubblicati di recente, vi è ancora una mancanza di dati adeguati per una corretta valutazione dei rischi dei campi magnetostatici. Sono necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per chiarire i molti risultati misti e talvolta contraddittori.
Gli effetti a breve termine sono stati osservati principalmente sulle funzioni sensoriali per esposizione acuta. Tuttavia, non vi è alcuna prova di duraturi effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione a breve termine.
Fonte: Commissione Europea

mercoledì 17 febbraio 2010

In arrivo il “passaporto” formativo per chi lavora nell’edilizia


Tra le strategie previste dal contratto nazionale edile oltre al corso di formazione obbligatorio di 16 ore è previsto anche un libretto di formazione, una sorta di “passaporto” che certifica il profilo professionale per tutti i nuovi lavoratori.

Secondo quanto stabilito è già operativo che tutti gli operai che, per la prima volta, mettono piede in un cantiere, sono obbligati a frequentare un corso di preparazione di 16 ore. L’obiettivo, oltre alla finalità primaria di ridurre la possibilità di infortuni, è anche quello di agevolare l’impatto iniziale tra lavoratore e azienda. Dai primi otto mesi dall’entrata in vigore, hanno già frequentato i corsi oltre quindicimila “allievi”, appartenenti a circa 13mila aziende. Per le parti sociali l’avvio di questa innovazione contrattuale rappresenta il primo passo per la costruzione di un percorso di “formazione continua”, in grado di garantire una specifica e adeguata formazione alla sicurezza per tutte le figure e a tutti i ruoli professionali. Per questo è stato deciso di legare le 16 ore a un’altra iniziativa oggi al centro dell’attenzione anche del governo e del Parlamento; la creazione del Libretto formativo del lavoratore, già previsto dalla legge Biagi, che viene rilanciato dal recente decreto legislativo 106 pubblicato lo scorso 5 agosto”.
Alla base del libretto formativo vi è la creazione di una banca dati dove sono inseriti tutti i lavoratori con le loro rispettive competenze. Si tratta di una sorta di schedatura che garantisce trasparenza e qualità.

Secondo Formedil ogni anno saranno monitorati circa centomila persone; una strategia all’insegna della trasparenza e della tracciabilità in grado di incidere anche sull’emersione del lavoro nero. Il “libretto formativo” è un documento che fornisce un profilo completo e aggiornato del percorso professionale di ciascun operaio e rappresenterà il punto terminale di questo percorso.

Com’ è organizzato questo percorso?
Con la banca dati verrà garantito da parte di tutte le scuole, entro la fine del 2009, il censimento delle competenze di ogni singolo lavoratore sulla base di un repertorio nazionale condiviso; ciò consentirà di monitorare costantemente l’offerta formativa di settore, nonché di conoscere e seguire in tempo reale i suoi utenti. Dall’inserimento e dall’elaborazione dei dati relativi al curriculum, anagrafico e professionale, dei corsi realizzati a quelli delle esperienze di lavoro (questi ultimi incrociati con i repertori delle competenze e delle unità didattiche); saranno questi i contenuti del Libretto che, rilasciato dalla scuola edile nell’ambito della prima occasione formativa come stampa automatica della posizione dell’utente risultante dalla banca dati, verrà continuamente aggiornato e sarà in continua evoluzione (la responsabilità di aggiornamento è della scuola che di volta in volta lo rilascia al lavoratore, che deve provvedere a sostituirlo al vecchio).

Questa modalità operativa, infine, contribuirà in modo determinante a contrastare il lavoro irregolare e consentirà al sistema paritetico di conoscere in tempo reale il valore professionale del proprio patrimonio umano, da sempre la principale risorsa dell’industria delle costruzioni. Questa sperimentazione sarà avviata a breve, partendo proprio dai lavoratori neo-assunti che hanno frequentato e frequenteranno i corsi delle 16 ore.
M.D.