In data 13 Settembre è stato siglato un accordo applicativo del Testo Unico che disciplina l’elezione e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Territoriale (RLST) e la creazione ed il funzionamento degli organismi paritetici territoriali.
L’accordo siglato sostituisce quello del 3 settembre 1996 per l’applicazione dell’ex. D.Lgs. 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di seguito sono riportati alcuni punti di questo accordo, nella versione definitiva del 13 Settembre, che si applica alle “imprese aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente accordo”.
• si allarga la rappresentanza degli RLS che verranno di norma eletti nelle aziende sotto i 15 dipendenti (articolo 2).
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori “il RLST opera qualora non sia stato eletto un RLS in azienda”.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori “il RLST opera qualora non sia stato eletto un RLS in azienda”.
• “non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.
• Viene stabilita la tempistica per l’individuazione degli RLST che dovrebbe portare alla loro istituzione entro tre mesi e mezzo dalla definitiva sottoscrizione dell’accordo.
• le informazioni e la documentazione aziendale che la legislazione prevede venga messa a disposizione del RLS (inerente alla “valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali”,…) dovrà essere trasmessa per conoscenza presso la sede degli Organismi paritetici insieme ai risultati finali delle valutazioni del rischio che sarà documentata attraverso schede predisposte dall’Opna (Organismo Paritetico Nazionale dell’Artigianato) in collaborazione con gli Opra (Organismi Paritetici Regionali dell’Artigianato), nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Da parte loro gli RLST dovranno:
• predisporre un “programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli Opta (Organismi Paritetici Territoriale dell’Artigianato) almeno 30 gg. prima della sua attuazione” e relazionare “periodicamente sull’attività svolta con l’ausilio di appositi moduli, predisposti dall’Opna in collaborazione con gli Opra”;
• in caso di accesso in azienda al di fuori della programmazione prevista, “comunicare per scritto alla componente datoriale dell’Opta, con un preavviso di 6 gg., le aziende interessate”; - esercitare il loro mandato in “via continuativa ed esclusiva”, ma “nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo pieno del RLST, le Parti definiranno a livello regionale, in deroga al presente Accordo, i tempi dell’attività utilizzando le risorse dedicate, comunicandolo all’Opna”.
L’RLS – che riceve su richiesta copia del documento di valutazione dei rischi ove previsto e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione - ha “diritto ad accedere ai dati relativi ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente essere indicati nel Duvri. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale”.
Fonte: PuntoSicuro