venerdì 14 ottobre 2011

Defibrillatori automatici: dove installarli e come formarsi

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative contenute nel Decreto 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”.


Il decreto 18 marzo 2011 consta di due articoli che partono dal presupposto che: 
“la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull’intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema  più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza”;  
è opportuno “diffondere in modo capillare l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l’utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto  meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio”.


In questo senso il decreto promuove “la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione  dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di  trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della  formazione  degli operatori addetti”.  E lo fa attraverso due allegati: il primo riporta i criteri e le modalità di utilizzo dei defibrillatori (secondo quanto già indicato nell’accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»), il secondo indica la ripartizione, Regione per Regione, delle risorse stabilite dalla Finanziaria 2010.

Veniamo a quanto contenuto nel primo allegato in relazione ai criteri e modalità  già  fissati dall’accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003.
  
Il defibrillatore semiautomatico è “un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di  strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee”. 
La  formazione ha l’obiettivo di “permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l’intervento  sulle  persone  vittime  di  un  arresto cardiocircolatorio. L’operatore  che  somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è  responsabile,  non  della  corretta indicazione  di  somministrazione  dello  shock  che  è  determinato dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”.
In particolare i “programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonché l’accreditamento dei formatori e la relativa  certificazione, sono definiti dalle Regioni e  dalle  Province  Autonome,  sentiti  i comitati tecnici regionali per l’ emergenza.
Altre indicazioni relative alla formazione:
la formazione  “deve essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, da istruttori qualificati;
i candidati, prima di conseguire l’attestato di formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica).

La formazione iniziale deve prevedere:    
“la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base (in accordo con le linee guida internazionali);    
una parte teorica avente  ad  oggetto:  finalità  della defibrillazione  precoce,  elementi  fondamentali  di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per  il  personale, presentazione e descrizione dell’apparecchio,  alimentazione,  uso  e manutenzione, modalità di messa in opera e  dimostrazione  da  parte del formatore;    
una  parte  pratica  relativa  a:  messa  in  opera  sul manichino  della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione  semiautomatica,  raccolta  dei  dati  registrati e analisi dell’intervento.

Riguardo ai criteri e modalità per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, il documento ricorda che la “diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici  esterni  deve  avvenire  mediante  una  distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di  defibrillatori  in grado di favorire  la  defibrillazione  entro  quattro/cinque  minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari”.
Tali collocazioni dovranno essere valutati sulla base dell’afflusso  di  utenti  e  di dati epidemiologici ed in base a specifici  progetti:
luoghi in cui si pratica attività  sanitaria e  sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e  semiresidenziali autorizzate,  poliambulatori,  ambulatori  dei  medici  di medicina generale;    
luoghi in cui si pratica attività  ricreativa ludica,  sportiva agonistica  e  non  agonistica  anche  a livello dilettantistico: auditorium, cinema, teatri,  parchi  divertimento,  discoteche,  sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;    
luoghi dove vi è presenza  di  elevati  flussi  di  persone  o attività  a rischio: grandi e piccoli scali per  mezzi  di  trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;    
luoghi che richiamano  un’alta  affluenza  di  persone  e  sono caratterizzati  da  picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati,  grandi  magazzini,  alberghi,  ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;   
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per  i minori, centri di permanenza temporanea e  assistenza;  
strutture  di Enti pubblici: scuole, università, uffici;   
postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi  artistici, sportivi, civili, religiosi;    
le farmacie, per l’alta affluenza di  persone  e  la  capillare diffusione nei centri  urbani  che  le  rendono  di  fatto  punti  di riferimento in caso di emergenze sul territorio”.

Si ricorda poi che i defibrillatori “devono  essere  collocati  in  posti  facili  da raggiungere e con un cartello che  ne  indichi  la  presenza  con  la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno  ben visibile; le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano possono autorizzare  l’installazione  di  un  sistema  automatico  di allertamento del 118”.