Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative contenute nel Decreto 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009”.
Il decreto 18 marzo 2011 consta di due articoli che partono dal presupposto che:
“la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull’intero territorio nazionale e che la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza”;
è opportuno “diffondere in modo capillare l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l’utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio”.
In questo senso il decreto promuove “la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti”. E lo fa attraverso due allegati: il primo riporta i criteri e le modalità di utilizzo dei defibrillatori (secondo quanto già indicato nell’accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»), il secondo indica la ripartizione, Regione per Regione, delle risorse stabilite dalla Finanziaria 2010.
Veniamo a quanto contenuto nel primo allegato in relazione ai criteri e modalità già fissati dall’accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003.
Il defibrillatore semiautomatico è “un dispositivo medico che può essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee”.
La formazione ha l’obiettivo di “permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio. L’operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”.
In particolare i “programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonché l’accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i comitati tecnici regionali per l’ emergenza.
Altre indicazioni relative alla formazione:
la formazione “deve essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, da istruttori qualificati;
i candidati, prima di conseguire l’attestato di formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica).
La formazione iniziale deve prevedere:
“la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base (in accordo con le linee guida internazionali);
una parte teorica avente ad oggetto: finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell’apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore;
una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell’intervento.
Riguardo ai criteri e modalità per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, il documento ricorda che la “diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari”.
Tali collocazioni dovranno essere valutati sulla base dell’afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti:
luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico: auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
luoghi che richiamano un’alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
strutture di Enti pubblici: scuole, università, uffici;
postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
le farmacie, per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio”.
Si ricorda poi che i defibrillatori “devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l’installazione di un sistema automatico di allertamento del 118”.