La Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n. 33297 del 10 giugno scorso, pubblicata il 7 settembre, ha espresso il principio secondo cui è responsabile penalmente l’imprenditore che non posiziona gli estintori in tutta l’azienda, incluse le zone che non sono a rischio incendio.
Nel caso specifico, la Cassazione ha dovuto stabilire la legittimità di una sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che, a sua volta, aveva confermato quanto stabilito dal Tribunale di Cosenza in ordine alla condanna di un gestore di una ditta che non aveva collocato idonei dispositivi antincendio anche nell’area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi.
Nel ricorso per Cassazione, l’imprenditore denuncia un vizio di motivazione poiché la Corte d’Appello ha rilevato la violazione della norma solo basandosi sulla omessa adozione dei presidi antincendio non considerando però che, nel caso specifico, la norma non può trovare applicazione proprio per la mancanza del rischio di incendio.
L’imprenditore, durante i giudizi in merito, si era d’altra parte sempre difeso assumendo che i dispositivi, presenti in tutta l’azienda, non erano stati posizionati solo nel cortile esterno. Cortile che, di fatto, era destinato al lavaggio delle auto e, quindi, sempre a contatto con l’acqua. Per questo motivo egli sosteneva improbabile che in quell’area potesse svilupparsi un incendio.
Tuttavia la Corte di Cassazione, rilevata l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti dall’imprenditore, ha chiarito che ”in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.) - mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare”. Inoltre la deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio non è stata considerata dalla Corte distrettuale. È chiaro infatti che, se per l’esercizio di una attività come questa, la legge prescrive l’adozione, per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di specifiche misure antinfortunistiche in tutti i luoghi, “non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste”.
È opinabile, quindi, secondo la Corte, sostenere che: “laddove sussiste una situazione di umidità o di bagnato, l’incendio non potrebbe mai verificarsi e che, quindi, manca l’elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice, in quanto è scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili, pur mischiandosi con l’acqua, mantengono la loro capacità incendiaria”. Il ricorso è stato quindi rigettato e l’imprenditore condannato al pagamento delle spese del giudizio.