martedì 4 ottobre 2011

La Cassazione sull’autocertificazione della valutazione dei rischi

La facoltà per le aziende fino a 10 addetti di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata sia pure meno analitica. 

È utile questa sentenza perché fornisce dei chiarimenti, se ancora ce ne fosse il bisogno, sull’esonero che il legislatore ha voluto assegnare alle aziende di modesta entità e più precisamente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori di redigere un documento di valutazione dei rischi contenente gli elementi specificatamente indicati dal legislatore stesso ed alle quali ha concesso invece di poter autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi.


Secondo la Corte suprema autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite  dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento  dal contenuto sia pure meno analitico.

La sentenza in esame è stata emessa sulla base delle disposizioni dettate in merito dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma ciò nulla cambia per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in vigore.
A tal proposito la stessa Corte di Cassazione ha tenuto anche a precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis. 
Il caso.
Il titolare di una ditta di impermeabilizzazione è stato imputato del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 comma 2, perché, in qualità di datore di lavoro ha omesso di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Tale omissione era stata accertata dal personale dell’organo di vigilanza nel corso di una visita ispettiva il quale, durante il sopralluogo in azienda, aveva rinvenuto a lavorare due operai dipendenti della ditta, della quale il legale rappresentante era l’imputato, ed aveva contestato allo stesso con apposito verbale di ispezione la violazione all’allora art. 4 comma 2 del D. Lgs n. 626/1994 (ora art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008) per non aver appunto elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione motivandolo con la citazione dell’art. 4 comma 11 del D. Lgs. n. 626/1994 secondo il quale “il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi”. Per cui lo stesso ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori fosse obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti contestando in più che nell’occasione non sarebbe stata in alcun modo accertata la reale consistenza dell’azienda e il numero dei dipendenti effettivamente occupati.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso ed ha ricordato in proposito che il comma 11 del citato art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e che quindi era esonerato, in particolare dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma consistente in una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, in relazione alla valutazione stessa, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
“Ciò non esonerava anche il datore di lavoro”, ha proseguito la Sez. III. “dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.
La suprema Corte, rammentando quindi che l’obbligo della valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che tale decreto prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti, ha quindi confermata la legittimità della sentenza impugnata concludendo che “c’è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione della disposizione recante l’incolpazione”.

Da Punto sicuro Di G. Porreca.